Oggi sono stati pubblicati i due decreti ministeriali che regolamentano la definizione dei profili di competenza dei restauratori e di altri operatori. Sono norme a regime e quindi verranno applicate d’ora in poi per l’attribuzione della qualifica.
Vi segnalo i link del DM 26 MAGGIO 2009, N. 86 QUI
E DEL DM 26 MAGGIO 2009, N. 87 QUI
Li pubblico entrambi qui di seguito per mantenerli visibili nel tempo
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
DECRETO 26 maggio 2009 , n. 86
Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza
dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,
ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio. (09G0097)
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del
paesaggio», d'ora in avanti «Codice», ed in particolare l'articolo
29, comma 7;
Considerato che il processo di conservazione dei beni culturali
mobili e delle superfici architettoniche decorate, richiede, in tutte
le sue fasi, professionalita' e competenze scientifiche, umanistiche,
storico-artistiche, tecniche e operative di elevata qualita', allo
scopo di garantire il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 1 del Codice, sulla base del principio di cooperazione
tra Stato e Regioni;
Considerato, altresi', che l'individuazione dei beni culturali ai
sensi degli articoli 10, 11 e 12 del Codice, nonche', degli istituti
e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice,
pertiene a professionalita' afferenti a specifiche aree disciplinari
con competenze storico-critiche - quali: lo storico dell'arte,
l'archeologo, l'architetto, l'archivista, il bibliotecario,
l'etnoantropologo, il paleontologo - e che pertanto esse esercitano
le rispettive competenze durante l'intero iter di svolgimento degli
interventi conservativi, nel quadro di una programmazione coerente e
coordinata dell'attivita', come indicato al comma 1 dell'articolo 29
del Codice;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 15 marzo 2007;
Acquisito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici nella seduta del 14 dicembre 2007;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio
2008, n. 138/2008;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009, n.
138/2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 6660 del 26 marzo 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Restauratore di beni culturali
1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate
di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del
Codice, e' il professionista che definisce lo stato di conservazione
e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per
limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e
assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A
tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata
della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai
materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di
conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la
parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i
trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri
operatori che svolgono attivita' complementari al restauro. Svolge
attivita' di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della
conservazione. Le attivita' che caratterizzano la professionalita'
del restauratore sono descritte nell'allegato A al presente decreto.
2. La qualifica di «restauratore di beni culturali», acquisita ai
sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo
professionale di cui al presente articolo.
Art. 2.
Tecnico del restauro di beni culturali
1. Il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici
decorate di beni architettonici, e' la figura professionale che
collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale
strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate
azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei
beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la
corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed
operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del
restauratore. Ha la responsabilita' della cura dell'ambiente di
lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali
necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche
del restauratore.
2. Tale profilo verra' ulteriormente definito con successivi
provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con
l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice.
3. La qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali»,
acquisita ai sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al
profilo professionale di cui al presente articolo.
Art. 3.
Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali
1. I tecnici del restauro di beni culturali con competenze
settoriali sono le figure di formazione tecnico-professionale ovvero
artigianale che concorrono all'esecuzione dell'intervento
conservativo, eseguendo varie fasi di lavorazione di supporto per
tecniche e attivita' definite, con autonomia decisionale limitata
alle operazioni di tipo esecutivo e sotto la direzione ed il
controllo del restauratore di beni culturali.
2. Tale profilo verra' ulteriormente definito con successivi
provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con
l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice.
Art. 4.
Cooperazione delle figure professionali che intervengono
nelle attivita' di conservazione dei beni culturali
1. All'attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici concorrono - con il
restauratore di beni culturali e con le professionalita' menzionate
in premessa al presente decreto - professionalita' di carattere
scientifico, quali quelle del chimico, del geologo, del fisico e del
biologo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
2. Tali professionalita' scientifiche sono di regola di formazione
universitaria e, ai fini della partecipazione alle attivita' di
conservazione di beni culturali mobili o di superfici decorate di
beni architettonici, si articolano in due livelli: a) esperto
scientifico di beni culturali, che opera in collaborazione costante
con il restauratore, con le altre professionalita' citate in premessa
e con i consegnatari e curatori di istituti e luoghi della cultura di
cui all'articolo 101 del Codice, al fine di individuare metodologie e
procedure per la caratterizzazione dei materiali costitutivi, per il
riconoscimento delle tecniche e modi di esecuzione dei manufatti,
nonche' per l'individuazione dei processi di degrado; b)
collaboratore scientifico di beni culturali, che opera con autonomia
decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche e
sotto la direzione dell'esperto scientifico.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 26 maggio 2009
Il Ministro : Bondi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 176
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO
26 maggio 2009
, n. 86
Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza
dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,
ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio. (09G0097)
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del
paesaggio», d'ora in avanti «Codice», ed in particolare l'articolo
29, comma 7;
Considerato che il processo di conservazione dei beni culturali
mobili e delle superfici architettoniche decorate, richiede, in tutte
le sue fasi, professionalita' e competenze scientifiche, umanistiche,
storico-artistiche, tecniche e operative di elevata qualita', allo
scopo di garantire il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 1 del Codice, sulla base del principio di cooperazione
tra Stato e Regioni;
Considerato, altresi', che l'individuazione dei beni culturali ai
sensi degli articoli 10, 11 e 12 del Codice, nonche', degli istituti
e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice,
pertiene a professionalita' afferenti a specifiche aree disciplinari
con competenze storico-critiche - quali: lo storico dell'arte,
l'archeologo, l'architetto, l'archivista, il bibliotecario,
l'etnoantropologo, il paleontologo - e che pertanto esse esercitano
le rispettive competenze durante l'intero iter di svolgimento degli
interventi conservativi, nel quadro di una programmazione coerente e
coordinata dell'attivita', come indicato al comma 1 dell'articolo 29
del Codice;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 15 marzo 2007;
Acquisito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici nella seduta del 14 dicembre 2007;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio
2008, n. 138/2008;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009, n.
138/2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 6660 del 26 marzo 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Restauratore di beni culturali
1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate
di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del
Codice, e' il professionista che definisce lo stato di conservazione
e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per
limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e
assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A
tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata
della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai
materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di
conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la
parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i
trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri
operatori che svolgono attivita' complementari al restauro. Svolge
attivita' di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della
conservazione. Le attivita' che caratterizzano la professionalita'
del restauratore sono descritte nell'allegato A al presente decreto.
2. La qualifica di «restauratore di beni culturali», acquisita ai
sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo
professionale di cui al presente articolo.
Art. 2.
Tecnico del restauro di beni culturali
1. Il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici
decorate di beni architettonici, e' la figura professionale che
collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale
strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate
azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei
beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la
corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed
operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del
restauratore. Ha la responsabilita' della cura dell'ambiente di
lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali
necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche
del restauratore.
2. Tale profilo verra' ulteriormente definito con successivi
provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con
l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice.
3. La qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali»,
acquisita ai sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al
profilo professionale di cui al presente articolo.
Art. 3.
Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali
1. I tecnici del restauro di beni culturali con competenze
settoriali sono le figure di formazione tecnico-professionale ovvero
artigianale che concorrono all'esecuzione dell'intervento
conservativo, eseguendo varie fasi di lavorazione di supporto per
tecniche e attivita' definite, con autonomia decisionale limitata
alle operazioni di tipo esecutivo e sotto la direzione ed il
controllo del restauratore di beni culturali.
2. Tale profilo verra' ulteriormente definito con successivi
provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con
l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice.
Art. 4.
Cooperazione delle figure professionali che intervengono
nelle attivita' di conservazione dei beni culturali
1. All'attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici concorrono - con il
restauratore di beni culturali e con le professionalita' menzionate
in premessa al presente decreto - professionalita' di carattere
scientifico, quali quelle del chimico, del geologo, del fisico e del
biologo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
2. Tali professionalita' scientifiche sono di regola di formazione
universitaria e, ai fini della partecipazione alle attivita' di
conservazione di beni culturali mobili o di superfici decorate di
beni architettonici, si articolano in due livelli: a) esperto
scientifico di beni culturali, che opera in collaborazione costante
con il restauratore, con le altre professionalita' citate in premessa
e con i consegnatari e curatori di istituti e luoghi della cultura di
cui all'articolo 101 del Codice, al fine di individuare metodologie e
procedure per la caratterizzazione dei materiali costitutivi, per il
riconoscimento delle tecniche e modi di esecuzione dei manufatti,
nonche' per l'individuazione dei processi di degrado; b)
collaboratore scientifico di beni culturali, che opera con autonomia
decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche e
sotto la direzione dell'esperto scientifico.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 26 maggio 2009
Il Ministro : Bondi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 176
SEGUE ALLEGATO A CON DESCRIZIONE DELLE MANSIONI
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 26 maggio 2009 , n. 87
Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di
qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle
modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di
funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle
modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita'
didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico relasciato a
seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29,
commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. (09G0098)
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, d'ora in avanti «Codice», ed in particolare l'articolo
29, commi 8 e 9;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici nella seduta del 7 maggio 2008;
Acquisiti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale
nelle sedute dell'8 maggio 2008, 29 luglio 2008 e 10 settembre 2008 e
dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
nella seduta del 30 luglio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 6661 del 26 marzo 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Insegnamento del restauro
1. La formazione del restauratore di beni culturali si struttura in
un corso a ciclo unico, articolato in 300 crediti formativi,
corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente ordinamento
dell'insegnamento universitario (CFU). Per l'accesso ai corsi e'
richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore di
secondo grado o di diploma equipollente rilasciato da Stato estero.
2. I corsi formativi sono realizzati dalle scuole di alta
formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1988, n. 368, dai centri di cui al comma 11
dell'articolo 29 del Codice e da altri soggetti pubblici o privati
accreditati ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del Codice, d'ora in
avanti «istituzioni formative», nei modi previsti dagli articoli 2,
3, 4 e 5 del presente decreto.
3 . Al termine del corso, previo superamento di un esame finale
avente valore di esame di Stato, abilitante alla professione di
restauratore di beni culturali, le universita' rilasciano la laurea
magistrale di cui al comma 4, le accademie di belle arti il diploma
accademico di secondo livello, le altre istituzioni formative
accreditate rilasciano un diploma, equiparato alla predetta laurea
magistrale.
4. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero per i
beni e le attivita' culturali, e' definita la classe della laurea
magistrale abilitante alla professione di restauratore di beni
culturali, coerentemente con quanto indicato all'allegato C del
presente decreto.
Art. 2.
Criteri e livelli di qualita' del percorso formativo
1. L'accesso al percorso formativo del restauratore di beni
culturali avviene attraverso una selezione preliminare con prove
attitudinali di contenuto tecnico e prove teoriche, secondo quanto
indicato nell'allegato A del presente decreto.
2. Il percorso formativo del restauratore di beni culturali, ferma
restando l'unicita' della professione, e' articolato in relazione ai
percorsi formativi professionalizzanti individuati nell'allegato B
del presente decreto.
3. Il monte ore complessivo dei corsi e' articolato in modo da
garantire che una percentuale fra il 50% e il 65% dell'insegnamento
complessivo, compreso lo studio individuale e la tesi finale, sia
riservata alle attivita' tecnico-didattiche di conservazione e
restauro svolte in laboratorio e in cantiere su beni culturali mobili
e superfici decorate di beni architettonici, e la rimanente alle
materie di carattere teorico-metodologico. Gli obiettivi formativi,
le aree, gli ambiti e le discipline d'insegnamento, nonche' il numero
dei crediti formativi sono individuati nell'allegato C al presente
decreto.
4. Le attivita' tecnico-didattiche di conservazione e restauro si
svolgono in laboratori presso la struttura formativa del corso e in
cantieri-scuola in consegna all'istituzione formativa, sotto la
responsabilita' didattica e professionale dei docenti del corso. Il
numero di allievi e' stabilito in relazione agli spazi disponibili e
deve comunque garantire un numero di allievi per docente non
superiore a cinque.
5. I corsi possono prevedere che una parte dell'insegnamento venga
svolta presso istituzioni estere di analogo livello qualitativo.
6. I corsi prevedono il riconoscimento dei crediti formativi
maturati dai soggetti diplomati presso le universita', le scuole di
alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e gli istituti di alta
formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 508
del 1999, ai fini del completamento del percorso formativo utile al
conseguimento del titolo di cui all'articolo 1, comma 3.
7. La modalita' di svolgimento dei corsi e' disciplinata dai
singoli regolamenti didattici, fermo restando l'obbligo di frequenza.
8. Per garantire uno standard di qualita' minimo dell'insegnamento,
una percentuale non inferiore all'80% delle attivita'
tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come
beni culturali ai sensi del Codice, e pertanto i relativi interventi
devono essere autorizzati preventivamente dall'organo di tutela
competente per territorio, con specifico riferimento alla
compatibilita' dell'intervento conservativo con lo svolgimento
dell'attivita' formativa. La parte rimanente deve comunque essere
effettuata su manufatti originali.
Art. 3.
Caratteristiche del corpo docente
1. I docenti delle discipline tecniche di restauro teorico e di
laboratorio o di cantiere sono scelti tra i restauratori di beni
culturali individuati ai sensi dell'articolo 182, commi 1, 1-bis,
1-ter, 1-quater ed 1-quinquies e 2 del Codice, i quali siano in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano svolto attivita' di docenza per almeno un biennio
continuativo presso le scuole di alta formazione e di studio
istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, nonche' presso le universita', ed abbiano altresi'
maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla
responsabilita' diretta nella gestione tecnica degli interventi, di
almeno quattro anni;
b) abbiano svolto attivita' di docenza per almeno un triennio
continuativo presso corsi di restauro attivati dalle scuole di
restauro regionali ovvero presso corsi di restauro attivati dalle
accademie di belle arti, della durata di almeno tre anni, ed abbiano
altresi' maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata
dalla responsabilita' diretta nella gestione tecnica degli
interventi, di almeno cinque anni;
c) abbiano maturato un'esperienza professionale di restauro,
connotata dalla responsabilita' diretta nella gestione tecnica degli
interventi, di almeno dodici anni;
d) siano docenti universitari;
e) siano docenti delle accademie di belle arti afferenti ai
settori scientifico disciplinari ABPR 24, 25, 26, 27, 28, di cui al
decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;
f) si siano diplomati all'estero e si trovino in una delle
situazioni sopra citate ed abbiano ottenuto il riconoscimento
dell'equipollenza del titolo, dell'istituzione e dell'attivita'
professionale.
2. Le attivita' di esercitazioni presso i laboratori di restauro,
per lavorazioni particolari che concorrono all'esecuzione
dell'intervento conservativo, possono essere svolte anche da esperti
riconducibili alle professionalita' indicate all'articolo 3 del
decreto ministeriale attuativo dell'articolo 29, comma 7, del Codice.
3. I docenti delle discipline storiche e scientifiche, con
specifico riferimento agli insegnamenti da impartire, devono
appartenere a una delle seguenti categorie:
a) professori universitari o ricercatori universitari;
b) docenti di ruolo delle accademie di belle arti inquadrati nelle
discipline di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;
c) docenti che abbiano svolto, per almeno tre anni, attivita' di
insegnamento presso le scuole di alta formazione e di studio
istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, da valutare sulla base di idonea produzione
scientifica;
d) dirigenti o funzionari tecnico-scientifici, scientifici e
amministrativi delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni
culturali, con esperienza lavorativa nel settore della tutela di
almeno otto anni, da valutare sulla base di idonea produzione
scientifica;
e) studiosi o professionisti di chiara fama, evidenziata dal
curriculum professionale, dalle pubblicazioni scientifiche e dai
titoli.
4. L'esperienza professionale richiesta al comma 1, e' valutata
secondo i parametri indicati all'articolo 182, comma 1-ter, del
Codice.
Art. 4.
Requisiti per l'accreditamento
1. Ai fini dell'accreditamento i soggetti interessati documentano
il possesso di un'adeguata capacita' organizzativa, tecnica ed
economico-finanziaria ed assicurano il rispetto dei criteri e livelli
di qualita' del percorso formativo di cui all'articolo 2 e delle
caratteristiche del corpo docente di cui all'articolo 3.
2. L'istanza di accreditamento in particolare deve essere corredata
dalla documentazione concernente:
a) l'individuazione delle strutture e dotazioni tecniche
disponibili;
b) l'indicazione del personale docente, amministrativo e tecnico;
c) i regolamenti del percorso formativo;
d) il piano finanziario;
e) la disponibilita' e le modalita' di reperimento dei manufatti
per le attivita' tecnico-didattiche.
Art. 5.
Attivita' di accreditamento e di vigilanza
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, e' istituita, presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, una commissione tecnica per le attivita'
istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni
formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro.
2. Della commissione fanno parte:
a) il presidente, nominato d'intesa dai Ministri interessati;
b) cinque componenti, in rappresentanza del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, tre dei quali designati dalle scuole di alta
formazione e studio;
c) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione,
del1'universita' e della ricerca;
d) un componente, designato dal Consiglio universitario nazionale
(CUN) tra i docenti delle discipline dell'area scientifica,
umanistica e del restauro;
e) un componente, designato dal Consiglio nazionale per la
valutazione del sistema universitario nazionale (CNVSU);
f) un componente, designato dal Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM).
3. La commissione svolge le funzioni istruttorie ai fini
dell'accreditamento dei corsi formativi, con riferimento ai seguenti
aspetti:
a) requisiti delle istituzioni formative;
b) contenuti dei programmi dei corsi formativi, comprese le prove
di accesso;
c) caratteristiche del corpo docente;
d) idoneita' dei laboratori e dei cantieri di restauro destinati
allo svolgimento delle attivita' tecnico-didattiche;
e) disponibilita' di manufatti per le attivita'
tecnico-didattiche.
4. La Commissione puo' chiedere ai soggetti interessati
documentazione integrativa e chiarimenti. L'attivita' istruttoria si
conclude con una proposta al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ai fini dell'adozione del provvedimento di accreditamento o
di diniego.
5. L'accreditamento e' disposto, con riferimento ai corsi formativi
da svolgere, mediante decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
6. La commissione esercita la vigilanza, per tutta la durata dei
corsi, sulla permanenza dei presupposti individuati e sul rispetto
delle condizioni stabilite all'atto, dell'accreditamento. A tal fine,
almeno una volta l'anno, effettua verifiche in concreto presso i
corsi di formazione. In caso di accertata difformita', propone ai
Ministeri per i beni e le attivita' culturali e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca la diffida a ripristinare le
condizioni e i presupposti, ovvero l'adozione dei provvedimenti di
sospensione dei corsi o, nei casi piu' gravi, di revoca
dell'accreditamento.
7. La commissione cura la redazione e l'aggiornamento dell'elenco
delle istituzioni formative accreditate allo svolgimento dei corsi di
formazione dei restauratori e lo trasmette al Ministero per i beni e
le attivita' culturali e al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, i quali assicurano all'elenco
adeguata pubblicita' attraverso i propri siti telematici
istituzionali.
8. La commissione, alla luce dell'evoluzione del dibattito
culturale, delle conoscenze scientifiche e delle tecniche, nonche'
dell'attuazione dell'articolo 29, comma 5, del Codice, propone ai
Ministeri suddetti gli eventuali aggiornamenti dei criteri e livelli
di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro.
Art. 6.
Esame finale e diploma
1. L'esame finale dei corsi di formazione e' organizzato
dall'istituzione formativa ed e' articolato in due prove, una di
carattere applicativo, consistente in un intervento
pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico,
consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la
prima prova non venga superata, il candidato potra' ripetere l'esame
nella sessione successiva.
2. La Commissione per l'esame finale e' composta da sette membri,
nominati dai direttori delle istituzioni formative e comprende almeno
due membri designati dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali tra gli iscritti nel registro dei restauratori da almeno
cinque anni, nonche' due docenti universitari designati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Nella fase di
prima applicazione, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
designa i due membri tra i diplomati delle scuole di alta formazione
e studio del Ministero stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 26 maggio 2009
Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Bondi
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 175
SEGUE ALLEGATO A