Ormai è passato qualche giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modalità per lo svolgimento delle prove per ottenere la qualifica di “restauratore” e “colalboratore restauratore”. Non credo di aver visto da nessuna parte questa notizia (ma probabilmente mi sbaglio e sono distratto..); credo, invece, che sia importante, anche perchè il decreto è atteso da parecchio tempo (almeno un paio d’anni, se non addirittura dallo stesso 2004) in quanto applicativo delle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 182 comma quinquies del Codice dei beni culturali. Data l’importanza del regolamento ve lo incollo nella sua totalità anche se è molto lungo. Spero comunque sia apprezzato da chi è interessato all’argomento. Se avete bisogno di chiarimenti, postate qui sotto. Ah, richiamo la vostra ‘attenzione sul fatto che questa prova avrà luogo solo una volta….
Buona Lettura
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
DECRETO 30 marzo 2009 , n. 53
Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo
svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione della
qualifica di restauratore di beni culturali, nonche' della qualifica
di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione
dell'articolo 182, comma 1-quinquies del Codice. (09G0060)
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 182, comma 1-bis del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei
beni culturali e del paesaggio;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2008,
n. 4231/2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con la nota n. 2083 del 3 febbraio 2009 e il successivo
parere favorevole, formulato con la nota n. 1549 del 16 febbraio
2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' per lo svolgimento
della prova di idoneita' (d'ora in avanti: «prova di idoneita'»),
utile all'acquisizione della qualifica di «restauratore di beni
culturali» in applicazione del regime transitorio di cui all'articolo
182, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del
paesaggio (d'ora in avanti: «Codice»), agli effetti indicati
dall'articolo 29, comma 6 del Codice.
2. Il presente decreto disciplina altresi' le modalita'
dell'acquisizione, in esito alla predetta prova di idoneita', della
qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», ai sensi
dell'articolo 182, comma 1-quinquies, lettera d) del Codice.
Art. 2.
Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione
alla prova di idoneita'
1. La prova di idoneita' ha luogo una sola volta ed e' indetta, in
un'unica sessione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali (d'ora in avanti: «Ministro»), da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito Internet
istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali -
http://www.beniculturali.it (d'ora in avanti: «sito Internet del
Ministero») - che ne fissa la data e le modalita' di svolgimento.
2. Sono ammessi a partecipare alla prova di idoneita' i soggetti
indicati all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice.
3. La domanda di partecipazione, da presentare entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella
Gazzetta Ufficiale, secondo le modalita' ivi stabilite, e' corredata
dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal predetto
articolo 182, comma 1-bis del Codice, per ciascuna categoria dei
soggetti legittimati a partecipare al concorso. Nella domanda devono
essere indicati i dati relativi al versamento della tassa prescritta
per l'ammissione agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre
1990 e successive modificazioni. I candidati che superano la prima
prova devono presentare, entro il termine di cui all'articolo 6,
comma 3, a pena di esclusione dal prosieguo della procedura, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati, come
appresso indicato:
a) i candidati ascrivibili alla categoria di cui alla lettera a)
del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare:
ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento, per
almeno quattro anni, dell'attivita' di restauro con responsabilita'
diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo le modalita'
indicate dall'articolo 182, comma 1-ter del Codice, l'elenco degli
interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, l'originale o
la copia autentica del certificato di regolare esecuzione del
medesimo, rilasciato dall'autorita' preposta alla tutela del bene
oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Detto certificato deve essere
accompagnato - fatta eccezione per gli interventi in cui il candidato
abbia rivestito formalmente il ruolo di direttore tecnico o risulti
titolare della ditta individuale affidataria dei lavori - dall'atto
proveniente dal responsabile del procedimento, ovvero dal direttore
dei lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito
dall'autorita' o dall'istituto che ha rilasciato il certificato di
regolare esecuzione, attestante la responsabilita' diretta del
candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione
dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a
quello di direttore di cantiere;
b) i candidati ascrivibili alle categorie di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono
presentare:
l'originale del titolo di studio ivi indicato o la copia
autentica del medesimo, ovvero la dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il
possesso del predetto titolo di studio e l'iscrizione ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) i candidati ascrivibili alla categoria di cui alla lettera
d-bis) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono
presentare:
la documentazione utile all'acquisizione della qualifica di
«collaboratore restauratore di beni culturali» ai sensi del comma
1-quinquies, lettere a), b) e c), del predetto articolo 182, vale a
dire il titolo di studio indicato a dette lettere a) o b) (in
originale, in copia autenticata o mediante dichiarazione
sostitutiva), oppure la dichiarazione, ovvero la autocertificazione,
nonche' il visto di buon esito degli interventi, indicati a detta
lettera c);
inoltre, ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento,
per almeno tre anni alla data del 30 giugno 2007, dell'attivita' di
restauro con responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, secondo le modalita' indicate dall'articolo 182,
comma 1-ter del Codice, l'elenco degli interventi svolti e, per
ciascun intervento dichiarato, l'originale o la copia autentica del
certificato di regolare esecuzione del medesimo, rilasciato
dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o
dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368. Detto certificato deve essere accompagnato -
fatta eccezione per gli interventi in cui il candidato abbia
rivestito formalmente il ruolo di direttore tecnico o risulti
titolare della ditta individuale affidataria dei lavori - dall'atto
proveniente dal responsabile del procedimento, ovvero dal direttore
dei lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito
dall'autorita' o dall'istituto che ha rilasciato il certificato di
regolare esecuzione, attestante la responsabilita' diretta del
candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione
dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a
quello di direttore di cantiere;
d) tutti i candidati indicati alle lettere precedenti devono
presentare l'attestazione del versamento della tassa prescritta per
l'ammissione agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre
1990 e successive modificazioni.
4. Nella domanda di cui al comma 3 il candidato indica l'ambito di
competenza, tra quelli previsti nell'allegato A al presente decreto,
rispetto al quale intende sostenere le prove previste dall'articolo
3, commi 4 e 5.
Art. 3.
Prove di esame
1. La prova di idoneita' consiste in due prove scritte ed in una
prova teorico-pratica, valutate in centesimi.
2. Il candidato che non si presenti ad una prova presso la sede
assegnatagli o che venga escluso da una prova, perde il diritto a
sostenere l'esame e non ha diritto al rimborso della tassa versata.
3. La prima prova scritta consiste in un test articolato in cento
quesiti a risposta multipla, per ciascuno dei quali sono previste
quattro possibili risposte, di cui una sola esatta. La prova e' tesa
a valutare la conoscenza, nella prospettiva della successiva
attivita' professionale, della teoria e della pratica della
conservazione (50 quesiti), dei lineamenti di storia e di storia
dell'arte (15 quesiti), dei lineamenti di chimica, di fisica e di
biologia (30 quesiti). Il questionario concerne anche la legislazione
italiana ed europea in materia di beni culturali, la legislazione in
materia di appalti di lavori, servizi e forniture, nonche' nozioni di
economia e gestione delle imprese (5 quesiti). La prova si svolge in
Roma, anche presso piu' sedi - qualora il numero dei candidati lo
richieda - individuate con successivo provvedimento ministeriale, per
gruppi di candidati divisi per ordine alfabetico, in base alla
lettera iniziale del cognome. Detto provvedimento viene pubblicato
sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» nella data indicata nel decreto di cui all'articolo 2,
comma 1. Il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento della
prova e' di sessanta minuti. La prova si intende superata e il
candidato e' conseguentemente ammesso alla prova successiva qualora
consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Per ogni
risposta esatta viene attribuito il punteggio di 1 e per ogni
risposta errata viene attribuito il punteggio negativo di -1. Si
considera errata la risposta plurima. In caso di risposta omessa non
viene attribuito alcun punteggio. La prima prova scritta e' condotta
dalla commissione prevista dall'articolo 4, comma 1, anche con
l'ausilio di una societa' specializzata individuata dal Ministero. La
correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio
possono essere effettuati con idonea strumentazione automatica,
utilizzando sistemi a lettura ottica.
4. La seconda prova scritta si articola, in relazione ai diversi
ambiti di competenza di cui all'allegato A, nella progettazione di un
intervento di restauro avente ad oggetto un manufatto. Per lo
svolgimento della prova sara' concesso ai candidati un periodo di
otto ore a decorrere dalla dettatura del compito. La seconda prova
scritta si intende superata e il candidato e' conseguentemente
ammesso alla prova successiva qualora consegua un punteggio non
inferiore a settanta centesimi.
5. La prova a carattere teorico-pratico consiste nell'esecuzione di
interventi su manufatti o fac-simili, ed e' tesa a dimostrare le
capacita' del candidato nell'applicare le conoscenze di carattere
teorico-metodologico alla pratica del restauro attinente l'ambito di
competenza prescelto. La prova si articola su due giorni e, per
ciascun giorno, sara' concesso ai candidati un periodo di otto ore.
La prova teorico-pratica si intende superata qualora il candidato
consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
6. I manufatti o fac-simili per lo svolgimento della seconda prova
scritta e della prova teorico-pratica sono predisposti a cura
dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro,
dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il
restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
Art. 4.
Composizione della Commissione e Sottocommissioni esaminatrici
1. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1 , e'
nominata la commissione esaminatrice della prova di idoneita' (d'ora
in avanti: «Commissione»), che ha sede presso il Ministero ed e'
composta da cinque membri, dei quali:
a) uno, con funzioni di presidente, e' scelto tra i magistrati
amministrativi, ordinari, contabili, o tra gli avvocati dello Stato,
ed e' designato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;
b) due sono scelti nell'ambito del personale tecnico del
Ministero, il primo tra i dirigenti tecnici, l'altro tra i
restauratori della terza area, posizione economica F4. In caso di
accertata carenza in organico dei restauratori di posizione F4,
l'incarico puo' essere conferito anche a restauratori di terza area,
posizioni economiche F1, F2 e F3;
c) due sono designati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, tra professori universitari di
prima o seconda fascia o ricercatori universitari, nei settori
scientifico-disciplinari di cui all'allegato B al presente decreto,
attinenti alla conservazione del patrimonio storico ed artistico,
ovvero docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito
delle materie afferenti alla conservazione ed al restauro del
patrimonio storico ed artistico.
2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente
per ciascun componente. Per le funzioni di segreteria, il Ministro
nomina uno o piu' dipendenti dell'amministrazione, appartenenti
all'area terza del personale amministrativo. Ai soli fini dello
svolgimento della prima prova scritta, per ogni sede di espletamento,
con il decreto di cui al comma 1, possono essere costituiti appositi
comitati di vigilanza con le modalita' di cui ai commi 7 e 8
dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
3. Presso ogni sede individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
il Ministro nomina una Sottocommissione avente la composizione
indicata ai commi precedenti.
4. Con decreto adottato dal Ministro dopo la correzione della prima
prova, la Commissione e le Sottocommissioni possono essere integrate
con membri aggregati, esperti negli ambiti di competenza in esse non
rappresentati, mantenendo un numero dispari di componenti. I membri
aggregati esprimono il loro giudizio unitamente ai membri effettivi
soltanto in relazione ai candidati per cui viene disposta
l'aggregazione.
Art. 5.
Compiti della Commissione
1. La Commissione:
a) forma l'elenco dei soggetti i quali, avendo presentato nei
termini una valida domanda di partecipazione, possono sostenere la
prima prova scritta; tale elenco viene pubblicato sul sito Internet
del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» almeno
sessanta giorni prima dell'inizio della prova di idoneita'; tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati;
b) ai fini dello svolgimento della prima prova scritta, formula
almeno 500 quesiti a risposta multipla, in proporzione al numero di
quesiti previsti per ciascuna disciplina;
c) valuta la prima prova scritta e predispone l'elenco dei
candidati che hanno riportato il punteggio minimo necessario per il
superamento della prova;
d) valuta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
di ammissione alla prova di idoneita' previsti dall'articolo 182,
comma 1-bis e predispone l'elenco dei candidati ammessi a sostenere
la seconda prova scritta;
e) definisce i criteri per la valutazione della seconda prova
scritta e della prova teorico-pratica e ne da' comunicazione alle
Sottocommissioni prima dell'inizio della seconda prova scritta. Nella
definizione dei criteri la commissione tiene comunque conto dei
parametri appresso indicati:
1) per la seconda prova scritta:
1.1) capacita' di impostazione interdisciplinare;
1.2) rispetto della sequenzialita' delle fasi di progettazione
dell'intervento di restauro;
1.3) padronanza del lessico tecnico;
1.4) completamento della prova;
2) per la prova teorico-pratica:
2.1) corrispondenza dell'esecuzione dell'elaborato al modello
dato;
2.2) ordine nell' esecuzione dell' elaborato;
2.3) completamento della prova;
f) individua i manufatti o fac-simili oggetto della seconda prova
scritta e della prova a carattere teorico-pratico, individua gli
Istituti incaricati di predisporli e provvede all'assegnazione dei
manufatti o fac-simili a ciascuna Sottocommissione, garantendo la
piu' assoluta segretezza della fase preparatoria della prova;
g) predispone, il giorno stabilito per lo svolgimento della
seconda prova scritta e della successiva prova teorico-pratica, la
traccia della prova da assegnare per ciascuno degli ambiti di
competenza indicati nell'allegato A e alla contestuale trasmissione,
anche per via telematica, della traccia medesima alle sedi presso cui
operano le Sottocommissioni, garantendo la piu' assoluta segretezza
della fase preparatoria delle tracce e della gestione dei manufatti o
fac-simili utilizzati. La seconda prova scritta e la successiva prova
teorico-pratica iniziano contestualmente in tutte le sedi d'esame e
non possono avere inizio fino a che tutte le Sottocommissioni non
abbiano comunicato alla Commissione, anche per via telematica,
l'avvenuto ricevimento delle tracce;
h) al termine della prova di idoneita', sulla base degli elenchi
predisposti dalle Sottocommissioni ai sensi dell'articolo 6, comma 5,
predispone l'elenco dei candidati idonei all'acquisizione della
qualifica di restauratore di beni culturali e quello dei candidati
idonei all'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore
di beni culturali e li trasmette al Ministero.
2. La Commissione individua altresi' le modalita' per la custodia
degli elaborati delle prove d'esame per tutta la durata della prova
di idoneita'. Al termine della prova di idoneita' gli elaborati sono
custoditi dall'Amministrazione per un anno.
Art. 6.
Svolgimento delle prove d'esame
1. Il giorno della prima prova scritta la Commissione o il comitato
di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2, provvede alla
distribuzione dei questionari ai candidati. La selezione automatica
dei questionari e' disposta dalla Commissione, anche per il tramite
della societa' specializzata individuata dal Ministero ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, garantendo la piu' rigorosa segretezza di
tutte le fasi preparatorie della prova.
2. I questionari, stampati su moduli a lettura ottica, sono
contenuti in confezioni individualmente sigillate, la cui apertura
contestuale da parte dei candidati e' autorizzata dalla Commissione o
dal comitato di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2. Il
candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima
di essere stato autorizzato e' escluso dalla prova.
3. Al termine della prima prova scritta la Commissione predispone
l'elenco dei candidati che hanno riportato il punteggio minimo
necessario per l'ammissione alla seconda prova scritta. Tale elenco
e' pubblicato sul sito Internet del Ministero, unitamente
all'indicazione dell'ufficio presso il quale deve essere presentata,
entro i successivi trenta giorni, la documentazione attestante il
possesso dei requisiti di ammissione dichiarati all'atto della
domanda. Di tale pubblicazione viene data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati.
4. Una volta verificato il possesso dei requisiti di ammissione
sulla base della predetta documentazione, la Commissione predispone
l'elenco degli ammessi alla seconda prova scritta, stabilisce il
calendario di tale prova e della successiva prova teorico-pratica,
nonche' le sedi di svolgimento delle predette prove e la suddivisione
dei candidati tra le sedi, anche in base alla lettera iniziale del
cognome, in relazione all'ambito di competenza indicato dai candidati
nella domanda di partecipazione. L'elenco dei candidati ammessi, il
calendario delle prove, le sedi individuate e la suddivisione per
lettera dei candidati sono pubblicati sul sito Internet del Ministero
e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
5. Al termine della seconda prova scritta, ciascuna
Sottocommissione procede collegialmente alla correzione degli
elaborati e decide a maggioranza l'attribuzione del relativo
punteggio. Al termine della correzione ciascuna Sottocommissione
trasmette alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi alla prova
teorico-pratica.
6. Il presidente della Commissione comunica a ciascun candidato
l'ammissione alla prova teorico-pratica almeno quindici giorni prima
dello svolgimento della prova medesima, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno. L'elenco dei candidati ammessi e' pubblicato sul
sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati. La Commissione puo'
procedere ad una nuova suddivisione dei candidati, anche in base alla
lettera iniziale del cognome, presso le sedi individuate ai sensi del
comma 4, in relazione all'ambito di competenza indicato dal candidato
nella domanda di partecipazione. In tale caso ne da' comunicazione
agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; la
nuova suddivisione dei candidati e' altresi' pubblicata sul sito
Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.
7. Durante il tempo di svolgimento della seconda prova scritta e
della prova teorico-pratica debbono essere presenti nel locale degli
esami almeno tre componenti della Sottocommissione nominata ai sensi
dell'articolo 4, comma 3. Ad essi e' affidata la vigilanza degli
esami, con l'ausilio dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4,
comma 2.
8. Al termine della prova teorico-pratica ciascuna Sottocommissione
procede alla relativa valutazione secondo quanto stabilito al comma 5
e trasmette alla Commissione l'elenco dei candidati che hanno
superato la prova.
Art. 7.
Acquisizione delle qualifiche di «restauratore di beni culturali»
e di «collaboratore restauratore di beni culturali»
1. L'elenco dei candidati, i quali, avendo superato la prova
teorico-pratica, acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni
culturali», e' approvato con decreto del Ministro ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, nonche' nel sito Internet del Ministero.
2. Il punteggio della prova teorico-pratica necessario per
conseguire l'idoneita' all'acquisizione della qualifica di
«collaboratore restauratore di beni culturali», ai sensi della
lettera d) del comma l-quinquies dell'articolo 182 del Codice, e'
compreso tra 50 e 69 centesimi.
3. La Commissione predispone l'elenco dei candidati che, ai sensi
del comma 2, acquisiscono la qualifica di «collaboratore restauratore
di beni culturali» e lo trasmette al Ministero. L'elenco e' approvato
con decreto del Ministro ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
nonche' nel sito Internet del Ministero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 30 marzo 2009
Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Bondi
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 177
Allegato A
(articoli 2 e 3)
AMBITI DI COMPETENZA
A1. Materiali lapidei e derivati; superfici decorate
dell'architettura.
A2. Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti
scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti in materiali
sintetici lavorati, ssemblati e/o dipinti.
A3. Materiali e manufatti tessili e pelle.
A4. Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e
manufatti in metallo e leghe.
A5. Materiale libraio e archivistico; manufatti cartacei e
pergamenacei; materiale fotografico, cinematografico e digitale.
A6. Strumenti musicali.
A7. Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
Allegato B
(articolo 4)
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
(Come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato
dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005)
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia
e medicina);
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali;
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata;
ICAR/19 - Restauro;
L-ART/10 - Metodologie della ricerca archeologica;
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale;
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna;
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea;
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro;
M-STO/01 - Storia medievale;
M-STO/02 - Storia moderna;
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche;
M-STO/08 - Archivistica; bibliografia e biblioteconomia;
M-STO/09 - Paleografia.