Beni culturali, il nuovo direttore generale al paesaggio eccolo qua: Maddalena Ragni!
E alla fine la montagna partorì… Dopo la nomina di Antonia Pasqua Recchia a segretario generale, ecco Maddalena Ragni pronta a rimontare in sella a Roma, dopo una parentesi (lunga, per i soliti maligni) in Emilia Romagna e Toscana. Il nuovo direttore generale per l’architettura e il paesaggio ha una particolarità di non poco conto: trattasi di Dirigente Amministrativo, professionalità che con tutta probabilità può funzionare ai vertici di una direzione regionale, dove le soprintendenze che ne costituiscono articolazione sono ricche di professionalità tecniche. Lo stesso non è del tutto scontato presso una direzione generale che dovrebbe dare indirizzi a tutta Italia sul modo di fare tutela monumentale e del paesaggio, e monitorare i problemi della compatibilità paesaggistica e non solo. Tuttavia, i signorotti del Collegio Romano hanno deciso che si può fare, vista anche l’altra candidatura “forte” di Famiglietti, anch’egli amministrativo. Mi viene da chiedere che fine abbiano fatto gli architetti o gli storici dell’arte nel nostro Ministero e sono curioso di vedere se quanti hanno a suo tempo levato gli scudi contro la nomina di un amministrativo a Direttore generale dei beni storico artistici ( a cui dovrà provvedere oggi Maddalena Ragni) lo faranno anche oggi contro la “pupilla” (stando ai “si dice”) dell’ex segretario generale ed oggi sottosegretario del Ministero.
Quel che è certo è che i censori di una volta oggi si sono, diciamo, imborghesiti e se un tempo lanciavano strali e fulmini contro il malcostume del ministero, oggi si accontentano di presentare degli esposti..per poi ritirarli (come nel recente caso del Colosseo). Assistiamo quindi ai peana di circostanza e facciamo i nostri migliori auguri a Maddalena Ragni, chiamata a risolvere questioni di non facile soluzione. Sarà curioso vedere adesso a chi daranno la Toscana: un altro “pupillo”, of course!
Sponsorizzazioni colosseo: scandalucci, affaroni e tanta ipocrisia.
Non è che mi faccia poi così tanto piacere, ma questa volta – come in altri casi – posso dire a voce alta “Io l’avevo detto!” e l’avevo anche scritto, in tempi non sospetti. Certo, la platea dei miei lettori non è quella dei grandi network, al massimo posso contare sulla visibilità di pochi affezionati, ma almeno qualche chicca la riesco a dare in anteprima. Come è successo nel caso della sponsorizzazione del Colosseo, dove sin dal mese di giugno ho scritto su questo scandaluccio che si è trasformato in un affarone per qualcuno. Riporto di seguito quanto ho già scritto il 24 giugno sul mio blog
Il colosseo….un furto per gli italiani..
Va bene, come sempre, uso titoli forti e un po’ “strillati”, ma proprio non se ne può più…Ma come fa un ministro dei beni culturali a dire che la sponsorizzazione Tod’s è un affare per Della Valle ma anche per lo Stato ? Io credo, e mi piace dirlo, che i vantaggi derivanti dall’accordo di sponsorizzazione siano notevolmente maggiori per Tod’s rispetto a quelli che avrà lo Stato. Non ci credete? Vi faccio qualche esempio.
Lo sponsor si impegna a versare 25 milioni di euro per il restauro del Colosseo (ok)
Lo sponsor ha questi vantaggi:
1. ha il diritto di ottenere l’accesso al Colosseo per gruppi di persone, con le solite cautele della sicurezza, ecc. ecc.
2. ha il diritto di utilizzare la dizione “sponsor unico per i lavori di restauro del Colosseo in base al piano degli interventi”, nonchè il logo, durante eventi, manifestazioni, conferenze stampa (immagino in tutto il globo terrestre..);
3. utilizza il logo dell’Associazione (che è costituita dallo sponsor e da tutti quelli che vogliono aiutare il colosseo..) sulla carta intestata, sul materiale istituzionale (di chi?), ecc. ecc.
4. ha il diritto dell’apposizione del logo sul retro dei biglietti di ingresso al Colosseo (avete presente quanti biglietti stacca in un anno la visita al Colosseo? Immaginate quanto costano i passaggi pubblicitari in televisione e quanto risparmia lo sponsor con questo semplice bollino sul retro di un biglietto..)..ah, il marchio va messo anche nella recinzione del cantiere durante i lavori di restauro del Colosseo, ci mancherebbe
5. ha il diritto di pubblicità dell’evento abbinandolo a propri prodotti
6. utilizzare immagini dell’intervento per comunicazioni, diciamo, istituzionali.
Vi pare poco? Beh c’è anche l’Associazione (ripeto costituita da Tod’s in primo luogo) che ha tutta un’altra serie di diritti in merito al restauro e alla pubblicità collegata.
Vi pare poco?
Ben, allora ci sono le esclusive.
Ad esempio, il Minsitero non può chiedere altre sponsorizzazioni per gli stessi interventi di restauro del Colosseo. Inoltre, udite udite, non può concedere, a qualsiasi titolo, a terzi il diritto di associare a fini promo-pubblicitari la propria immagine e/o i propri segni distintivi al Colosseo nè agli interventi di restauro..
Ho semplificato molto e molto si dovrebbe ancora dire, ma per ora finisco qui, per non annoiarvi troppo, in ogni caso
si, non c’è dubbio: l’affare l’abbiamo fatto noi italiani…
Ora, quanto ho riportato è frutto della semplice lettura della Convenzione conclusa tra il MiBAC e Tod’s, accessibile su internet e che non può non colpire per la posizione evidente di svantaggio in cui si viene a collocare in maniera autonoma lo Stato nei confronti di un privato. Personalmente, ritengo che non occorra una grande esperienza giuridica per comprendere la semplicità di questo enunciato, basato sulla semplice lettura del documento. E’ vero, mi sono occupato per anni di sponsorizzazioni pubbliche e culturali in particolare, forse questo mi consente di avere un occhio clinico sulle incongruenze e illogicità di certi accordi, ma è possibile che nessun altro abbia avuto l’onestà di evidenziare questa situazione, tra quanti sono “nella stanza dei bottoni”? Oggi leggo che l’Antitrust, su ricorso del Codacons, ha censurato per distorsione della concorrenza l’accordo sul restauro del Colosseo affidato alla Tod’s di Diego della Valle che ha vinto la gara d’appalto per 25 milioni di euro. L’autorità per la concorrenza ha segnalato che lo sfruttamento dei diritti d’immagine del Colosseo, in base al bando per la ricerca dello sponsor, doveva essere «pari alla durata dei lavori» e senza «proroga». Intanto altre nubi si addensano sul restauro: il Tar, tribunale amministrativo regionale del Lazio, si pronuncerà il 25 gennaio su ricorsi presentati in merito alla «legittimità» delle procedure di assegnazione dei lavori di restauro dell’Anfiteatro Flavio per i quali sono già in corso indagini preliminari (fonte Il Giornale dell’Arte). Perchè nessuno ha posto il problema al momento della conclusione dell’accordo? Perchè si è permessa un’operazione di svendita del nostro patrimonio culturale, senza nessuna remora? Chi ne ha tratto vantaggio?
A questi e altri quesiti dovrebbero avere cura di rispondere quanti oggi si lamentano dei rischi connessi al mancato restauro del Colosseo, a causa di una negligente attenzione alle procedure ed al mancato rispetto del minimo contenuto legale di accordi e di bandi di gara. Ma in che mani siamo???
Scusate lo sfogo, ma tanto tra noi cinque o sei possiamo farlo, in attesa che altri si accorgano della evidenza, consentendoci di dire “L’avevamo detto sei mesi fa!”
A.F.
No alla prelazione se il vincolo non è trascritto in tempo utile!
TAR Puglia N. 1886 depositata il 15 dicembre 2011 [1]
Non è possibile esercitare la prelazione artistica su di un bene dichiarato di interesse culturale, se il decreto di tutela non è trascritto nei confronti dell’acquirente dell’immobile. E’ quanto stabilito dal TAR Puglia con la sentenza 1886 depositata il 15 dicembre 2011, con cui si risolve un’ipotesi di prelazione artistica operata dal Comune. Infatti, nel caso di specie un immobile, vincolato con decreto ministeriale del 24 settembre 1985, veniva venduto dai proprietari al ricorrente in data 8 novembre 1985
con atto di compravendita trascritto in data 4 dicembre 1985. Soltanto in data 22 luglio 1986 il decreto di vincolo veniva trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari e, successivamente, il ricorrente aveva provveduto a comunicare in data 27 dicembre 2010 l’acquisto del suddetto immobile alla competente Soprintendenza di settore. Ne consegue la successiva rinuncia al diritto di prelazione da parte del Ministero e la necessaria comunicazione agli enti – trattandosi di denuncia tardiva e quindi con un allungamento dei tempi procedimentali per l’esercizio della prelazione di 180 giorni – per l’eventuale esercizio della prelazione da parte di essi. Ciò si verifica ad opera del Comune di Terlizzi che con deliberazione n. 1 del 26 gennaio 2011 esprime la volontà di esercitare il diritto di prelazione avendo interesse ad acquisire l’immobile al fine di annetterlo ad una altra porzione dello stesso, di sua proprietà. Il ricorrente tuttavia comunica all’ente la mancata trascrizione in termini utili e chiede l’annullamento in autotutela da parte del Comune della deliberazione citata. A ciò faceva seguito anche una nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, che in data 22 marzo 2011, dato atto che la trascrizione del vincolo era successiva all’acquisto da parte del ricorrente, aveva ravvisato – si legge nella sentenza – l’opportunità per il Comune di Terlizzi di valutare in maniera complessiva la situazione con particolare riguardo agli effetti che potrebbe produrre l’esercizio del diritto di prelazione sulla sfera giuridica e patrimoniale del proprietario, nonché delle altre parti in causa. Il Comune non accoglie l’istanza del proprietario e procede con la prelazione. Da qui il ricorso del proprietario con la richiesta dell’annullamento della delibera comunale, la declaratoria dell’insussistenza delle condizioni per l’esercizio della suddetta prelazione da parte del Comune di Terlizzi a causa della inopponibilità del vincolo apposto con D.M. del 24 settembre 1985 e la condanna della P.A. al risarcimento dei danni. Il giudice di prime cure non può far altro che accogliere il ricorso del proprietario. Infatti, il Collegio, confermando quanto già rappresentato nell’ordinanza cautelare n. 433 del 12 maggio 2011, non può che ritenere che il vincolo di cui si tratta non possa essere opposto al ricorrente che ha acquistato e trascritto l’atto di acquisto prima della trascrizione del vincolo stesso, non rilevando in alcun modo la circostanza, sollevata dal Ministero per i beni e le attività culturali resistente, che il ricorrente abbia comunicato solo in data 27 dicembre 2010 l’acquisto del suddetto immobile alla Soprintendenza competente. Ciò in quanto esso non rientrava tra i soggetti obbligati ad effettuare la denuncia di trasferimento prevista dall’art. 59 del d.lgs. n. 42 del 2004, che nella fattispecie oggetto di gravame erano gli alienanti dell’immobile. Tanto è sufficiente per permettere di accogliere il ricorso dell’istante, in quanto i profili di illegittimità dedotti con riferimento a quanto appena riportato, abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento della domanda demolitoria del ricorso stesso, senza necessità di pronunziarsi sulle ulteriori censure. Da qui l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento della delibera del Comune e la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
(BretellaLog, 4 gennaio 2012. Nota di Alessandro Ferretti)
[1] Il testo integrale è scaricabile dal sito della Giustizia Amministrativa, qui
AGRO ROMANO: La dichiarazione di notevole interesse pubblico di un’area vasta non è espressione di pianificazione
Consiglio di Stato N. 7005 depositata il 30 dicembre 2011 [1]
Con un’ampia e articolata sentenza, il Consiglio di Stato risolve in maniera inequivoca la querelle prolungata sulla tutela del c.d. agro romano. Infatti, la sezione sesta, pronunciandosi con la sentenza n. 7005 depositata il 30 dicembre 2012, chiarisce la legittimità dell’operato del Ministero per i Beni e le Attività Culturale in ordine alla propria azione di tutela del paesaggio e, quindi, di governo del territorio.
Nel caso di specie, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio aveva dichiarato il notevole interesse pubblico dell’area sita nel Comune di Roma, qualificata “Ambito Meridionale dell’Agro Romano”
compreso tra le Vie Laurentina ed Ardeatina. Ciò con il Decreto dirigenziale del 25 gennaio 2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 2 del Codice dei beni culturali.
Contro tale decreto proponevano ricorso al TAR alcuni proprietari di aree interessate dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico. In estrema sintesi, le contestazioni dei ricorrenti si basavano sulla sostanziale identità di previsioni tra il decreto di vincolo ed il Piano Territoriale Paesistico Regionale, raddoppiandosi tuttavia l’estensione dell’area tutelata – individuata come paesaggio identitario della campagna romana – da 2700 ha a 5400 ha. In tale area viene dunque inibita qualsiasi trasformazione dei suoli, incidendo- secondo i ricorrenti - pressoché integralmente la proprietà.
A fronte di tali contestazioni, il giudice di prime cure respingeva il ricorso compensando le spese di giudizio. La proprietà proponeva appello, con l’annullamento della sentenza di primo grado, e conseguentemente l’annullamento del provvedimento amministrativo, previa rimessione alla Corte costituzionale di molteplici questioni di illegittimità costituzionale, proposte nell’impugnazione con riguardo a numerose norme del Codice dei beni culturali.
In particolare, le questioni sollevate si concentrano sul presunto eccesso di delega operato nella redazione del D. Lgs. n. 42/2004, sia in merito alla introduzione di una terza categoria di beni paesaggistici, sia sulla presunta identificazione del paesaggio con il territorio, sia a causa della indiscriminata valenza pianificatoria che verrebbe ad assumere il provvedimento ministeriale di tutela paesaggistica. Nessuna di queste ipotesi convince i giudici del Consiglio di Stato, ritenute non rilevanti ai fini del giudizio se non addirittura infondate.
Per quanto riguarda l’integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico nel piano, ciò non le attribuisce valenza pianificatoria in quanto tale, restando questa individuata dal contenuto e dall’efficacia propri. La dichiarazione viene inserita in uno strumento che la correla ad un quadro di programmazione dell’uso e della valorizzazione del paesaggio al fine, già individuato nella ratio della previsione dei piani paesistici dell’art. 5 della legge n. 1497 del 1939, di coordinare la salvaguardia dei valori paesaggistici delle zone dichiarate di particolare interesse in un più ampio contesto.
La dichiarazione di notevole interesse pubblico – si legge nella sentenza – riguardante un’area “vasta” non costituisce perciò espressione di una funzione di pianificazione; il provvedimento infatti, adottato nell’esercizio di un diverso e autonomo potere, non attiene alla detta funzione né la acquisisce per il fatto della integrazione nel piano, unico atto cui la funzione è invece attribuita allo scopo, ulteriore rispetto alle determinazioni singole, di coordinare l’interazione tra i vincoli di diverso tipo gravanti sul territorio qualificato come paesaggio in un quadro complessivo. Né la pianificazione risulta orientata al solo effetto della inibizione assoluta della edificabilità poiché il piano presuppone e analizza “lo sviluppo sostenibile delle aree interessate”, la presenza di “dinamiche di trasformazione del territorio” e reca prescrizioni e previsioni atte “alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio” compatibili.
Infine, i giudici di Palazzo Spada ritengono che la istruttoria, la motivazione ed il contenuto del provvedimento ministeriale non sia affetto né da vizi di illogicità e di ragionevolezza della discrezionalità esercitata che, al contrario, appare rispondere ad una moderna e coerente visione del paesaggio fermo che, quanto ai criteri utilizzati, si può censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito dell’opinabilità, circostanza che nel caso di specie non può dirsi certo ricorrente.
Da qui la decisione del Consiglio di Stato di respingere l’appello, compensando le spese.
(BretellaLog, 2 gennaio 2012. Nota di Alessandro Ferretti)
[1] Il testo integrale è scaricabile dal sito della Giustizia Amministrativa, qui
Novità…
Come ad esempio nella veste grafica, cambiata per assicurare maggiore evidenza alle novità. Per il prossimo 2012 vorrei aggiungere qualche servizio in più, come delle note di commento a sentenze relative al settore della cultura: vedremo quello che si potrà fare. Per il momento uno sguardo al 2011 che mi ha visto intervenire in maniera limitata in questo “salottino” che mi sono ritagliato: appena sessantotto (68) interventi, con la media di cinque (5) al mese. Al contrario, ho ricevuto 11103 visite durante il
2011, che aumentano a 164360 le visite avute dal mio blog dal suo inizio nel giugno del 2009. In realtà, avete avuto modo di leggermi di più su altri siti come postilla, altalex, leggioggi, diritto24 ed infine diritto&giustizia, ma questo spazio ha avuto sempre e comunque riscontri e di questo Vi ringrazio sinceramente. E’ di quest’anno,a d esempio, l’iniziativa delle chiacchierate in video e in diretta, a cui hanno assistito in molti. Chissà che non valga la pena riproporre l’iniziativa anche per il 2012… Dal blog non ricavo un centesimo (nonostante le dicerie di una cretinetta) anche se faccio autopromozione per i miei lavori e la mia attività. Per questo motivo non riesco ad implementare nuove funzioni (come quelle previste nella versione pro) e neanche per il 2012 prevedo di farlo ( i mezzi sono quelli che sono..), quindi ancora veste spartana e tutto “fatto in casa”. Nonostante questo handicap, vedo che le discussioni sono seguite e questo mi fa piacere perchè vuol dire che un interesse per questa materia vi è, con tutta la passione e la sensibilità necessaria. Spero di poter continuare a vivere con Voi anche i prossimi dodici mesi, con qualche chiacchierata qui e là per conoscere e difendere sempre di più questo nostro povero diritto culturale.
Buon Anno Nuovo!
Alessandro Ferretti
Autopromozione: i reati edilizi
Vi segnalo la mia ultima fatica editoriale su di un tema interessante di stretta attualità: i reati edilizi.
Il manuale, oltre a riferimenti di carattere generale, ha un taglio operativo e quindi con frequenti richiami giurisprudenziali e di prassi. Se volete prenotarlo e/o ordinarlo onlin potete andare ul sito di Altalex a questo indirizzo
Buona lettura!
Il sottosegretario della discordia
Ogni tanto faccio capolino anche da qui e lascio qualche pensiero…
Mi pare giusto dar conto di un articolo che ho letto ieri su Il fatto quotidiano
e riguarda il nuovo sottosegretario dei beni culturali: roberto cecchi. Le premesse non sembrano delle migliori, staremo a vedere.. Personalmente, quello che proprio non mi va giù è la svendita del Colosseo – e di questo ne ho già parlato in tempi non sospetti – e i 3 milioni e passa per il falso crocifisso di Michelangelo, ma sembra che questo non sia rilevante per il nuovo ministro che non sa nulla di beni culturali, come sta ampiamente dimostrando…
Dall’ articolo di Tomaso Montanari pubblicato oggi su “il Fatto Quotidiano”.
” Come commissario straordinario dell’area archeologica di Roma, Cecchi è stato accusato da Italia Nostra di «riprovevole carenza di trasparenza amministrativa»: una carenza che ha raggiunto l’apice nella svendita del Colosseo alla Tod’s di Diego Della Valle, caso macroscopico di ‘privatizzazione’ di un monumento simbolo dell’identità nazionale, per giunta con utile pubblico incomparabilmente inferiore al valore di mercato (e non a caso la gratitudine di Montezemolo è arrivata al momento giusto). Italia Nostra ha anche fatto notare che l’architetto Cecchi ha concentrato ingenti risorse economiche sulla verifica del (lì modestissimo) rischio sisimico (il cui studio gestisce direttamente) a scapito dei problemi (questi invece serissimi) di dissesto idrogeologico che mettono a rischio tutta l’area del Palatino, e per i quali il commissario non ha fatto niente”. (leggi tutto l’articolo da “Il Fatto Quotidiano” del 1.12.2011)
Bah!


