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Palio: domani si corre in piazza!

Pubblicato da bretella su 1 Luglio, 2009

Ebben si, il mio cuore di istriciaiolo ha iniziato a battere più velocemente è più rumorosamente. Mancano poche ore alla carriera e sento già l’emozione della sfida, l’augurio che l’avversaria arrivi dietro, ma veramente dietro. Si è vinto da poco e, quindi, sarà difficile ripetersi, ma non abbiamoa vuto in sorte una brenna, tutt’altro. E’ un bel cavallo già  vincitore di 1 palio. E allore? Allora, sognare non costa niente e sarà bello passare questo tempo di attesa nella speranza di vedere il Te Deum in Duomo con le bandiere che hanno i più bei colori della piazza:il rosso, l’azzurro, il nero, il bianco. Non mi resta che gridare, idalmente, insieme  a tutti i miei compagni contradaioli: I-I-Istrice!!!

Istervicto

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Bollettino dei beni culturali in Umbria

Pubblicato da bretella su 1 Luglio, 2009

Visto che faccio parte della Redazione, mi permetterete di offrire una piccolissima vetrina ad un’iniziativa importante come quella di realizzare un Bollettino regionale sui beni culturali.

Riporto qui di seguito l’agenzia che è stata battuta oggi, giornata di presentazione dell’iniziativa.

AGI – Perugia 1 lug. – Un ‘Bollettino per i Beni culturali dell’Umbria’ in due volumi, da pubblicare in tempi diversi durante l’anno, il primo come ‘Notiziario’ informativo sull’attivita’ scientifica svolta e programmata, il secondo come ‘Rivista’ per approfondire temi e argomenti di settore. Il periodico, in grande formato, tantissime foto in quadricromia e una grafica agile e moderna, e’ il frutto della collaborazione tra l’assessorato regionale alla cultura e la direzione regionale del ministero per i Beni e le attivita’ culturali.
L’iniziativa e’ stata presentata stamani a Perugia in una conferenza stampa a Palazzo Donini, da Paola Gonnellini del Servizio musei e beni culturali della Regione Umbria, da Francesco Scoppola, direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici del ministero e dal direttore della ‘Rivista’ Clara Cutini. Per la prima annualita’, il ‘Notiziario’ si e’ interessato del resoconto dei lavori del laboratorio di diagnostica per i Beni culturali di Spoleto, delle attivita’ ministeriali e regionali, di quelle della Soprintendenza per i Beni archeologici umbri e degli Archivi di Stato di Perugia e Terni. La ‘Rivista’, tra gli altri, raccoglie saggi e contributi sull’acropoli di Bettona, sulla Fontana Maggiore e su alcuni cimeli bibliografici in dotazione alla Biblioteca Augusta di Perugia. “L’iniziativa – ha scritto nella presentazione del primo volume la presidente della Regione Umbria Maria Rita Lorenzetti – e’ un piccolo ma fondamentale tassello per far conoscere meglio il nostro patrimonio culturale, ma rende concreto anche l’obiettivo della cooperazione istituzionale, superando ogni sorta di ’separatezza’ tra organi le cui competenze agiscono comunque su terreni comuni”. “Dopo sette anni – ha detto a margine della conferenza l’assessore regionale alla Cultura Silvano Rometti – questo lavoro e’ un concreto segno del nuovo testo del Titolo V della Costituzione, che prevede convergenze di azioni piu’ stabili e strutturate. Con il Bollettino vogliamo offrire una sede di confronto a universita’, accademie, istituzioni e associazioni culturali che operano sul territorio nel campo della ricerca, della salvaguardia e della valorizzazione dei beni culturali”.

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Rapporto tra tutela e valorizzazione

Pubblicato da bretella su 1 Luglio, 2009

La questione è antica e già definitivamente risolta in favore della tutela. La prima prevale sempre sulla seconda(!). Non lo dico certo solo io, ma fior di codici e di giudici. Non c’è spazio alcuno per la lotta, non c’è spazio alcuno per la confusione: prima viene la tutela e poi la valorizzazione.
Chi dovrebbe garantire la validità di questo rapporto, in altri termini chi è chiamato a far rispettare la tutela dei beni culturali? Risposta semplice: il Ministero per i beni e le attività culturali.
Questa verità è talmente vera ed evidente per tutti, che nessuno si era mai sognato prima di metterla seriamente in discussione. Fino ad oggi. Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero (BAC) la carte vengono rimescolate, tanto da creare una nuova Direzione generale per la valorizzazione (a livello centrale) destinata a porre in essere direttive alla cui applicazione sono tenute le Direzioni generali periferiche (regionali) e le Sopritendenze che, istituzionalmente, sono portatrici “sane” dei compiti di tutela.
Et voilà : sano ribaltone all’italiana!
La situazione di pericolo, come è noto, è stata fatta presente anche dal CDS (Consiglio di Stato) che ha bocciato questa articolazione del dicastero della cultura, rimanendo, ahimè, del tutto inascoltata…
Ora mi chiedo: ma perchè questa situazione non crea allarme? Perchè c’è questo rumorosissimo silenzio intorno al regolamento ministeriale nascente?
Tra tanto silenzio ho apprezzato un bell’intervento di Andrea Pizzi che su ARTKEY spiega con didascalica chiarezza il rapporto tra tutela e valorizzazione. Ne consiglio la lettura.  Potete andare qui
Chissà che non ne venga fuori qualche “rumore”…

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Il conflitto di interessi di Resca

Pubblicato da bretella su 29 Giugno, 2009

E’ vero che nel nostro Paese ormai il conflitto di interessi è diventata una formula di stile per riconoscere quei casi in cui si permette qualcosa che non è permesso, ma finora almeno era limitata a poche ed importanti figure istituzionali. Oggi sembra che del conflitto di interessi non interessi più niente a nessuno ed è questo (forse) il motivo per cui chiunque se ne possa tranquillamente  infischiare. C’è un caso, però, che mi sembra talmente eclatante che non riesco proprio a capire come possa essere tollerato. Si tratta del presidente di Confimprese, tale Mario Resca, che si appresta bel bello a diventare il nuovo direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Se andate a visitare il sito di Confimprese troverete delle notizie precise sulla missione e sugli scopi dell’Associazione. Ne cito qualcuno:

a) Confimprese è l’Associazione delle imprese del commercio moderno – franchising, gdo e reti dirette – operante sull’intero territorio nazionale.

L’Associazione riunisce imprese omogenee per merceologia – dalla ristorazione all’entertainment, dall’abbigliamento ai servizi – con un target dimensionale da medio grande a leader di mercato, spesso quotate in borsa e, in diversi casi, con una rilevante presenza internazionale;

b )Confimprese si propone di rappresentare e tutelare gli interessi dei retailer moderni e di dialogare con le istituzioni – comunitarie, nazionali e regionali – per favorire la progressiva liberalizzazione dei mercati e sviluppare reti di vendita e marchi.

Mi chiedo: come fa un amminsitratore pubblico (un direttore generale ministeriale) a mantenere la propria equidistanza dagli interessi privati dell’associazione di imprese di cui è presidente? Per carità, nessuno nega l’onestà intellettuale del signor Resca, ma lasciatemelo dire: si tratta dell’ennesima anomalia del nostro sistema pubblico. Quando leggo sui giornali che il signor Resca ha in mente in tre anni di rendere competitivo il sistema museale italiano, trattando i visitatori come clienti di nuovi servizi da inserire – quali la ristorazione e i  servizi di wireless ad esempio -, mi chiedo come possa garantire una trasparenza dell’azione amministrativa verso le aziende che possono essere interessate a realizzare questi servizi, quando lui stesso è il presidente di Confimprese.

In ogni caso, sono sicuro che la situazione sarà presto chiarita e il signor Resca avrà l’eleganza di dimettersi da quel ruolo di tutela di interessi privati non appena sarà nominato, dopo mesi e mesi di attesa, nuovo direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Ai posteri….

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Insegnamento legislazione dei beni culturali. Peccato non essere stato invitato…

Pubblicato da bretella su 18 Giugno, 2009

In effetti, mi dispiace non essere stato invitato, ma pazienza…non si può avere tutto dalla vita. Mi accontenterò di segnalare a chi fosse interessato che domani ci sarà un bellissimo incontro presso la Sala della ex Chiesa di Santa Marta, Piazza del Collegio Romano, 5. Si tratta di una giornata di confronto sul tema Legislazione dei beni culturali; quale insegnamento nelle università italiane? L’incontro è promosso dall’Associazione Bianchi Bandinelli.

Di seguito vi riporto il comunicato stampa. Vi segnalo, tra gli altri, la presenza dell’ottima Rita Borioni, Andrea Emiliani, Giuseppe Chiarante e Carla Barbati.

Peccato non essere stato invitato..

Giornata di confronto sull’insegnamento di Legislazione dei Beni Culturali

Venerdì 19 giugno 2009 si terrà a Roma una Giornata di confronto sul tema “Legislazione dei Beni Culturali: quale insegnamento nella Università italiana?”, promossa dall’Associazione Bianchi Bandinelli.

Venerdì 19 giugno 2009 si terrà a Roma (presso la Sala della ex Chiesa di Santa Marta, Piazza del Collegio Romano, 5) una Giornata di confronto sul tema “Legislazione dei Beni Culturali: quale insegnamento nella Università italiana?”. L’incontro è promosso dall’Associazione Bianchi Bandinelli.

A distanza di quasi un decennio dall’introduzione dell’insegnamento di Legislazione dei Beni Culturali nelle Facoltà Umanistiche (e non solo), a seguito della riforma universitaria del 1999-2000 che lo ha previsto in varie Classi di laurea triennali e magistrali, mentre da tempo era impartito nelle Scuole di Specializzazione del settore, sembra importante tentare un bilancio critico dell’esperienza sinora compiuta in molte sedi universitarie italiane secondo modalità piuttosto eterogenee, sia per quanto riguarda i contenuti della disciplina, che oscillano tra un’impostazione storica e una strettamente tecnica, sia per gli strumenti didattici e bibliografici (manuali ecc.).

I risultati di un’inchiesta sistematica sull’insegnamento di Legislazione dei Beni Culturali nella Università italiana, condotta dall’Associazione Bianchi Bandinelli e riferita agli anni accademici 2007/08 (per le Classi di laurea) e 2008/09 (per le Scuole di Specializzazione), hanno confermato la necessità e l’urgenza di una riflessione pubblica sull’argomento, se si tiene anche conto del processo, in corso ormai da anni, di una sempre più complessa formalizzazione giuridica dei grandi temi culturali e civili che concernono il patrimonio culturale, a fronte, d’altro lato, di una preparazione complessiva degli studenti sempre meno soddisfacente. Anche da tali considerazioni è scaturita l’idea di proporre in questa occasione il progetto di un manuale propedeutico allo studio di una materia così complessa, perché trasversale a varie discipline, dal diritto Amministrativo a quello Internazionale, da quello Regionale a quello Ecclesiastico, per citarne solo alcune.

La speranza è di poter contribuire ad orientare le nuove scelte, alla vigilia dell’attuazione di un nuovo riassetto degli ordinamenti didattici universitari sulla base del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che prevede una notevole diminuzione degli insegnamenti tabellari e degli insegnamenti affidati a docenti esterni, mentre il D.M. 31 gennaio 2006 ha ridisegnato le tipologie e i percorsi formativi delle Scuole di Specializzazione del settore.

Alla Giornata parteciperanno con relazioni e interventi: Giuseppe Chiarante, Andrea Emiliani, Marisa Dalai Emiliani, Federico De Martino, Maria Giovanna Sarti, Carla Barbati, Maria Emanuela Vesci, Rita Borioni. Alla discussione della tavola rotonda parteciperanno: Luca Bellingeri, Lida Branchesi, Valter Curzi, Fiorella D’Angeli, Pietro Graziani, Marianna Madia, Pietro Petraroia, Diego Vaiano, Anna Maria Visser.

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Per informazioni sulla Giornata:
www.bianchibandinelli.it – info@bianchibandinelli.it
Maria Giovanna Sarti – tel. 338-7932222

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E finalmente arriva anche l’elenco degli archeologi (!)

Pubblicato da bretella su 16 Giugno, 2009

Lo so, il titolo può sembrare eccessivo, in realtà si tratta di una vera svolta epocale in quanto finalmente anche le soprintendenze saranno obbligate a dotarsi di un elenco di soggetti “abilitati” alla raccolta di dati “archeologici” ai sensi delle procedure vigenti in tema di archeologia preventiva. E’ quanto disposto dal D.M. 30 marzo 2009, regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell’elenco previsto dall’articolo 95, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Riporto, ancora una volta, per intero il DM, ricordando che la lettura in Gazzetta è gratuita per 60 giorni ed è possibile aprendo questo link

Il regolamento sarà in vigore dal 30 giugno 2009

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
DECRETO 20 marzo 2009 , n. 60

  Regolamento  concernente  la disciplina dei criteri per la tutela e
il  funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09G0074)

                       IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n.  233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i  beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto  l'articolo  28,  comma  4 del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42  e successive modificazioni, recante il codice dei beni
culturali  e  del paesaggio, che prevede che in caso di realizzazione
di  lavori  pubblici  ricadenti  in aree di interesse archeologico il
soprintendente  puo'  richiedere  l'esecuzione  di saggi archeologici
preventivi sulle aree medesime a spese del committente;
  Visto il comma 1 dell'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  recante il codice dei
contratti   pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE, che prevede,
nell'ambito  della  procedura  di  verifica preventiva dell'interesse
archeologico,    che    le   stazioni   appaltanti   trasmettono   al
soprintendente  territorialmente competente, prima dell'approvazione,
copia  del  progetto preliminare o di un stralcio di esso sufficiente
ai   fini   archeologici   e   che   raccolgono   ed  elaborano  tale
documentazione  mediante  i  dipartimenti  archeologici universitari,
ovvero  mediante  i  soggetti  in  possesso  del  diploma di laurea e
specializzazione   in  archeologia  o  di  dottorato  di  ricerca  in
archeologia;
  Visto  il  comma  2 del predetto articolo 95, che istituisce presso
questo  Ministero l'elenco degli istituti archeologici universitari e
dei  soggetti  in  possesso  della  necessaria  qualificazione per lo
svolgimento   dell'attivita'   di   raccolta  ed  elaborazione  della
documentazione  sopra  indicata,  demandando  ad  un apposito decreto
ministeriale la disciplina dei criteri per la tenuta di detto elenco;
  Acquisito  il  parere  favorevole  del Ministero dell'universita' e
della ricerca, reso con nota prot. n. 803 del 14 febbraio 2006;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13
marzo 2006;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nella riunione del 16 marzo 2006;
  Sentita    la    rappresentanza   dei   dipartimenti   archeologici
universitari,  cosi'  come  indicati  dal  Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca con nota prot. n. 1618 dell'8 marzo
2008,   mediante  acquisizione  dei  pareri  formulati  dai  relativi
Consigli di dipartimento;
  Acquisito  il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici, reso nella seduta del 3 settembre 2007;
  Acquisiti  i pareri del Ministero della giustizia, espressi in data
30 aprile 2008 e 23 dicembre 2008;
  Udito  il  definitivo parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'Adunanza  del 27
febbraio 2009;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con la nota n. 5065 del 9 marzo 2009;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

   Oggetto e criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  i criteri per la tenuta e il
funzionamento,  presso  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali (d'ora in avanti denominato «Ministero»), dell'elenco degli
istituti  e  dei  dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei
soggetti  in  possesso  del  diploma  di  laurea  e  del  diploma  di
specializzazione   in  archeologia  o  di  dottorato  di  ricerca  in
archeologia,  o  di titolo di studio estero equipollente, qualificati
all'attivita'  di  raccolta  ed  elaborazione di cui all'articolo 95,
comma  1,  del  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora in
avanti denominato «elenco»).
  2.   L'elenco  e'  tenuto  dalla  Direzione  generale  per  i  beni
archeologici  (d'ora  in  avanti  denominata  «Direzione»), secondo i
criteri   e   le   modalita'   stabiliti  nel  presente  decreto.  La
partecipazione  di  tutti  i soggetti interessati e' assicurata anche
mediante  gestione  informatica  dell'elenco  secondo  le  specifiche
tecniche  definite  dalla  Direzione  e  dalla Direzione generale per
l'innovazione tecnologica e la promozione.
  3.  L'elenco  si  compone  di due sezioni. Nella prima sezione sono
inseriti  i  dipartimenti  o  istituti archeologi universitari. Nella
seconda  sezione  sono  inseriti  gli  altri soggetti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 3 e 11 del presente decreto.
                               Art. 2.

          Dipartimenti o istituti archeologici universitari

  1.  Agli  effetti  del  presente  decreto e per le finalita' di cui
all'articolo   1   per   «istituto»   o   «dipartimento  archeologico
universitario»  si intende il dipartimento o l'istituto universitario
cui  afferiscono  almeno tre docenti di ruolo, compresi i ricercatori
confermati,  nei  seguenti settori scientifico-disciplinari di ambito
archeologico,  come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  249  del 24 ottobre 2000,
modificato  dal  decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  78  del  5  aprile  2005, che si occupano di
antichita'     diffuse    sul    territorio    nazionale,    comprese
cronologicamente fra la preistoria e l'archeologia post-medievale:
   a) L-ANT/01: Preistoria e protostoria;
   b) L-ANT/06: Etruscologia e antichita' italiche;
   c) L-ANT/07: Archeologia classica;
   d) L-ANT/08: Archeologia cristiana e medievale;
   e) L-ANT/09: Topografia antica;
   f) L-ANT/10: Metodologie della ricerca archeologica;
   g) L-OR/06: Archeologia fenicio-punica.
  2.  Agli  effetti  del  comma  1  sono  considerati  dipartimenti o
istituti  archeologici  gli istituti universitari stranieri, comunque
denominati,  che  presentino  e  documentino il possesso di strutture
scientifico-didattiche  equivalenti  a  quelle  di  cui  al  comma 1.
L'equivalenza  e'  verificata  dalla  Direzione,  sentiti il Comitato
tecnico   scientifico   per   i  beni  archeologici  e  il  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, sulla base degli
elementi  informativi  forniti  dall'istituto universitario straniero
secondo  lo  schema  predisposto, anche in formato elettronico, dalla
Direzione  e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e
la  promozione.  Ai  medesimi effetti e' equiparata ai dipartimenti o
istituti  archeologici,  di  cui  al  comma 1, la Scuola archeologica
italiana di Atene.
  3.  Non  possono essere iscritti nella seconda sezione dell'elenco,
come  singoli,  il  docente  o il ricercatore universitario che siano
stati   considerati   ai   fini   dell'iscrizione   nell'elenco   del
dipartimento universitario di appartenenza.
                               Art. 3.

     Altri soggetti in possesso della necessaria qualificazione

  1. Ai fini dell'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco di cui
all'articolo  1,  i soggetti diversi dagli istituti e dipartimenti di
cui  all'articolo  2 devono essere in possesso di diploma di laurea e
specializzazione  in  archeologia ai sensi del seguente articolo 4, o
di  dottorato  di  ricerca  in  archeologia,  ai sensi del successivo
articolo  5,  ovvero  di uno dei titoli di studio esteri riconosciuti
equipollenti,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui al successivo
articolo 6.
                               Art. 4.

    Diploma di laurea e scuola di specializzazione in archeologia

  1.  Agli  effetti  del  presente  decreto e per le finalita' di cui
all'articolo 3, si intende per:
   a)   «diploma  di  laurea»:  la  laurea  magistrale  o  il  titolo
equivalente   alla  laurea  magistrale  o  specialistica  nell'ambito
dell'ordinamento  previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n.  509, come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270;
   b)  «scuola  di specializzazione in archeologia»: la scuola di cui
all'allegato   n.   1   al   decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro per i
beni   e  le  attivita'  culturali,  di  riassetto  delle  scuole  di
specializzazione  nel settore della tutela, gestione e valorizzazione
del  patrimonio  culturale,  del  31  gennaio  2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  137  del  15  giugno 2006, nonche' le scuole
elencate nella tabella di equiparazione relativa ai beni archeologici
di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.
                               Art. 5.

                 Dottorato di ricerca in archeologia

  1.  Agli  effetti  del  presente  decreto e per le finalita' di cui
all'articolo 3, per dottorato di ricerca in archeologia si intende il
dottorato  di  cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, di
ambito  archeologico o con almeno un curriculum archeologico ai sensi
dell'articolo 2, comma 1.
                               Art. 6.

                Titoli di studio esteri equipollenti

  1.  Le  equipollenze al diploma di laurea, alla laurea magistrale e
specialistica  e  al  diploma di specializzazione in archeologia sono
dichiarate  con  le modalita' previste dalla legge 11 luglio 2002, n.
148,  di  ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento
dei  titoli  di  studio  relativi  all'insegnamento  superiore  nella
regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.
  2.  Le  equipollenze  al dottorato di ricerca in archeologia di cui
all'articolo 5, sono dichiarate ai sensi dell'articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
                               Art. 7.

                  Domanda di iscrizione nell'elenco

  1.  I  dipartimenti  o  gli  istituti di cui all'articolo 2, per il
tramite   dei   rispettivi  direttori,  nonche'  i  soggetti  di  cui
all'articolo 3 e quelli in possesso dei titoli di cui all'articolo 6,
che intendano conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
1, presentano apposita domanda alla Direzione.
  2. La domanda, redatta secondo il modello predisposto, di regola in
formato  elettronico,  dalla Direzione e dalla Direzione generale per
l'innovazione  tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la
protezione  dei  dati  personali,  e'  trasmessa,  ai sensi e per gli
effetti  di  cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  alla  Direzione,  di  regola  in  via informatica, ai sensi
dell'articolo  38  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21
dicembre 2000, n. 445.
  3.   Nelle   more  dell'entrata  a  regime  del  sistema  di  posta
certificata  e di firma digitale, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo    7    marzo    2005,   n.   82,   recante   il   Codice
dell'amministrazione  digitale,  la  domanda  di  cui  al  comma 1 e'
comunque trasmessa alla Direzione anche in forma cartacea.
  4.  Nella domanda il soggetto istante autocertifica, ai sensi e per
gli  effetti  degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  445  del 2000, il possesso dei titoli e dei requisiti
richiesti  dall'articolo  2,  nel caso dei dipartimenti o istituti, e
dagli articoli 3 e 6, in caso di altri soggetti.
                               Art. 8.

          Curricula ed elementi informativi degli iscritti

  1.  A  soli  fini  informativi,  anche per consentire alle stazioni
appaltanti  di acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi per la
scelta   del   soggetto   affidatario,   i   soggetti  che  domandano
l'iscrizione  nella  seconda  sezione dell'elenco trasmettono, con le
stesse  modalita' della domanda, un curriculum professionale, redatto
e  sottoscritto  secondo il modello predisposto, di regola in formato
elettronico,   dalla   Direzione   e  dalla  Direzione  generale  per
l'innovazione  tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la
protezione  dei  dati  personali,  volto  a  documentare la specifica
esperienza  acquisita  nel  settore della raccolta ed elaborazione di
documenti  e  informazioni a fini di verifica preventiva di interesse
archeologico di aree ed immobili.
  2.  Per  le  stesse  finalita'  di  cui al comma 1 gli istituti e i
dipartimenti  archeologici  di cui all'articolo 2 trasmettono, con le
medesime  modalita' della domanda di iscrizione, elementi informativi
sulla   struttura  e  l'attivita'  dipartimentale,  nonche'  elementi
descrittivi    dell'esperienza    acquisita,   secondo   il   modello
predisposto,  anche  in  formato elettronico, dalla Direzione e dalla
Direzione  generale  per  l'innovazione  tecnologica e la promozione,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  3.  I soggetti di cui al comma 1, nonche' i docenti e i ricercatori
che  afferiscono  ai  dipartimenti  di  cui  al  comma  2, presentano
altresi'  una  dichiarazione  attestante  l'insussistenza delle cause
ostative  di  cui  all'articolo  38 del decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.  163,  con  l'impegno  a  comunicare  tempestivamente  ogni
eventuale modificazione della situazione dichiarata.
  4.  I  curricula  e  gli  elementi informativi inviati dai soggetti
interessati  e dai dipartimenti o istituti universitari sono inseriti
in  un'apposita  sezione  dell'elenco  e  sono  accessibili  on  line
mediante  collegamento  ipertestuale  con  il nominativo del soggetto
iscritto nell'elenco.
                               Art. 9.

                   Trattamento dei dati personali

  1.  Il  Ministero  e'  titolare  del trattamento dei dati personali
raccolti  nell'elenco.  La Direzione e' responsabile del trattamento.
Il  trattamento  dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni del
Codice  in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  2.  I  dati  e le informazioni raccolti nell'elenco sono utilizzati
esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto.
                              Art. 10.

               Procedimento di iscrizione nell'elenco

  1.  Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione e'
di 90 giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo 7.
  2.  L'interessato,  qualora,  anteriormente  alla  conclusione  del
procedimento,  inizi  a  svolgere  l'attivita' di cui all'articolo 1,
comma  1,  ne  da'  comunicazione  alla  Direzione  che, in tal caso,
procede,  nel  termine  di trenta giorni dalla data di ricevimento di
detta   comunicazione,  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti
dichiarati.
  3. In caso di accertata carenza dei requisiti, la Direzione adotta,
nei  confronti  del richiedente, un motivato provvedimento di rifiuto
di  iscrizione  e,  ove  vi  sia  stata  comunicazione  di  inizio di
attivita',   dispone  contestualmente,  nei  confronti  del  medesimo
soggetto, il divieto di prosecuzione dell'attivita' stessa.
  4.   Se  sussistono  ragioni  di  approfondimento  istruttorio,  la
Direzione richiede al soggetto interessato le necessarie integrazioni
documentali  o  gli  opportuni  chiarimenti.  Ove  l'interessato  non
provveda  alla  trasmissione  della  documentazione o dei chiarimenti
entro  il  termine  di  trenta giorni dal ricevimento della richiesta
della  Direzione,  ovvero  nel  caso  in  cui,  una volta ricevuta la
documentazione,   permangano   motivi   ostativi  all'iscrizione,  la
Direzione procede ai sensi del comma 3.
                              Art. 11.

Docenti    di    ruolo   o   ricercatori   confermati   nei   settori
           scientifico-disciplinari di ambito archeologico

  1.  Sono  iscritti nella sezione seconda dell'elenco, su domanda, i
docenti  di  ruolo  nei  settori  scientifico-disciplinari  di ambito
archeologico  elencati  all'articolo  2,  comma  1,  ancorche' non in
possesso  dei  requisiti  indicati  negli  articoli  4 e 5, nonche' i
ricercatori confermati nei medesimi settori scientifico-disciplinari.
Resta fermo il limite previsto dall'articolo 2, comma 3.
  2.   L'iscrizione   nell'elenco   dei  soggetti  appartenenti  alla
categoria  di  cui  al  comma  1  e' disposta con provvedimento della
Direzione,  sulla  base  della  domanda  presentata  dai  richiedenti
medesimi  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  7, nella quale e'
autocertificato  il  possesso  del  requisito  di  cui  al comma 1. I
richiedenti  provvedono  altresi' a trasmettere il proprio curriculum
professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8.
                              Art. 12.

                            Aggiornamenti

  1. I dipartimenti e gli istituti archeologici di cui all'articolo 2
del   presente  decreto  si  impegnano,  all'atto  della  domanda  di
iscrizione,  a  comunicare  tempestivamente  alla  Direzione,  con le
stesse modalita' di cui all'articolo 7, ogni variazione nella propria
strutturazione   scientifico-didattica  incidente  sul  possesso  dei
requisiti  di  iscrizione. Sono in ogni caso tenuti a confermare ogni
tre  anni  il  permanere  dei  requisiti  e dei presupposti necessari
all'iscrizione.
  2.  E'  comunque consentita agli iscritti la trasmissione di dati e
documenti  al  fine  di  arricchire il proprio curriculum o prospetto
degli   elementi   informativi  presentati  all'atto  della  domanda.
L'immissione  sul  sito  dei  nuovi  dati e' disposta dalla Direzione
previo controllo della loro pertinenza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
   Roma, 20 marzo 2009

                                                  Il Ministro : Bondi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 16

Pubblicato su Bondi, Dalla Gazzetta Ufficiale, archeologia, beni culturali | 10 Commenti »

Riforma MiBAC: l’ennesimo disastro!

Pubblicato da bretella su 12 Giugno, 2009

Come si può dare un titolo diverso a quella che ormai sta diventando una prassi consolidata tra i corridoi del Collegio Romano ? Ad ogni nuovo governo, il ministro di turno decide di dar vita alla “sua” riforma che, anzichè semplificare e agevolare la disciplina dei beni culturali  la stravolge e costringe gli operatori della materia a chiedersi come sia possibile un disastro di tale entità.

La notizia: oggi il CDM ha approvato, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi, un regolamento, sul quale è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, per la riorganizzazione delle strutture ministeriali e degli Uffici di diretta collaborazione, secondo i criteri di razionalizzazione e risparmio previsti dal decreto-legge n.112 del 2008.

Gli effetti: per la terza volta in cinque anni cambia la struttura del Ministero per i beni e le attività culturali. Urbani, Rutelli e Bondi hanno dato vita a tre “riorganizzazioni”, dimostrando in tutti i casi di non comprendere i nodi di sofferenza di questo disgraziato dicastero, colpevole unicamente di essere guidato da non esperti della materia.

Dapprima si è optato per lo schema dei dipartimenti (4) collegato alle direzioni generali centrali scollegate dalle direzioni regionali periferiche e totalmente escluse dal tessuto territoriale costitutito dalle soprintendenze. Successivamente si è optato per la figura del segretario generale completamente scollegato dalle direzioni generali centrali del tutto avulse da un collegamento con le direzioni genereali regionali che sono in conflitto perenne con il tessuto territoriale costituito dalle soprintendenze. Da ultimo, con il nuovo regolamento, si è confermata la figura del segretario generale che rimane scollegato dalle direzioni generali centrali che,  sono state ridotte nel numero e accorpate per competenza ( è stata cassata incrediblmente la direzione che si occupa per materia di paesaggio collocandola in una superdirezione che si occupa di tutto, ma proprio tutto con chiari problemi di gestione dei singoli settori…a nostro giudizio il nuovo super direttore del Ministero non è il povero Resca , ma il futuro titolare di questa direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee che ha già in mano, fresco fresco,  il commissariato della zona archeologica di roma e ostia) .

Mentre nostalgici dei bei tempi passati  hanno dato vita alla nuovissima di zecca Direzione generale per le antichità (qui dobbiamo ancora capire il motivo del cambio di noma con la ex direzione archeologica), ecco il coup de theatre di Superbondi che nomina Superesca per gestire nientepopòdimenoche la nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale che avrà compiti in totale solitudine, autonomia e direzione su tutti i musei statali del paese. Per fare cosa? UNA CARTA DEI MUSEI ITALIANI PUBBLICI E PRIVATI, CIVICI E STATALI, DIOCESANI E PARROCCHIALI DEL GIOCATTOLO E DELLA MIA NONNA perchè gli italiani, e non solo, devono sapere che cosa possono visitare nel nostro Paese…

A parte le fin troppe facili battute su quello che si sta configurando come l’ennesimo disastro organizzativo del ministero per i beni culturali, c’è da dire che il nuovo disegno compie un passo ulteriore rispetto a quello che avevano prospettato i primi riformatori del 2004 e cioè il passaggio dalla dismissione teorica delle funzioni di tutela del patrimonio culturale alla dismissione operativa fondata su una sempre più articolata disorganizzazione delle strutture periferiche del ministero – preposte istituzionalmente al controllo territoriale e alla tutela -; una sempre più arroccata costruzione centrale, burocraticizzata a tutti i livelli, in modo da frenare qualsiasi spinta razionale dell’azione ministeriale; il capovolgimento del principio codicistico della subordinazione delle funzioni di valorizzazione a quelle di tutela, ponendo quest’ultima come ancilla della prima.

Non c’è che dire: distruggere è più facile di riorganizzare.

Di seguito riporto alcuni comunicati del giorno sulla riforma.

ANSA (SPE) – 12/06/2009 – 18.01.00
BENI CULTURALI: UIL, RIFORMA AGGRAVA PROBLEMI MINISTERO ZCZC0481/SXB WIC50258 R SPE S0B QBXB BENI CULTURALI: UIL, RIFORMA AGGRAVA PROBLEMI MINISTERO (ANSA) – ROMA, 12 GIU – Con la riforma del ministero dei beni culturali approvata oggi dal Consiglio dei ministri, ”i problemi del ministero non solo rimangono insoluti ma addirittura si aggravano”. Lo denuncia la Uil beni culturali, che critica la nuova organizzazione voluta da Bondi e annuncia come ulteriore aggravio l’arrivo per la fine di luglio di ”una tonnellata di nomine”. L’aver mantenuto una struttura pesante al centro, commenta il segretario generale del sindacato Gianfranco Cerasoli, ”determina ancor di piu’ l’appesantimento della macchina burocratica poiche’ non e’ sostenibile che per approvare un intervento sul territorio si continuino a dover effettuare ben 7/8 passaggi. La semplificazione non e’ nella cultura del Mibac e di chi ha voluto la riforma”. La nuova Direzione Generale per la valorizzazione, sostiene Cerasoli, ”entrera’ da subito in competizione ed in contenzioso con le altre Direzioni Generali e le Direzioni Regionali vista la capacita’ ‘di assorbenza’ del neo Direttore in pectore Mario Resca . Lo stesso Resca avra’ problemi vista la penuria di risorse che c’e’ tanto piu’ che i suoi appelli rivolti al Governo per una politica di defiscalizzazione, cadono nel vuoto. Il rapporto tra i diversi centri di responsabilita’ – aggiunge il sindacalista – ai fini della tutela e’ vischioso e non produce risultati. A tutto cio’ – conclude Cerasoli – si aggiunge la tonnellata di nomine che si faranno alla fine di luglio primi di agosto di Direttori Generali centrali e regionali, Soprintendenti e Dirigenti in un quadro di grandissima confusione con un Ministro totalmente assente dai problemi ed un Sottosegretario che si occupa solo della citta’ di Roma quasi con un ruolo da Commissario”.

NSA (SPE) – 12/06/2009 – 14.53.00
BENI CULTURALI: PD, CON RIFORMA A RISCHIO BELLEZZA ITALIA ZCZC0258/SXB WIC50160 R SPE S0B QBXB BENI CULTURALI: PD, CON RIFORMA A RISCHIO BELLEZZA ITALIA (ANSA) – ROMA, 12 GIU – La bellezza dell’Italia ”e’ a rischio: lo temevamo quando il governo comincio’ a parlare del decreto casa, ne abbiamo la conferma oggi con l’approvazione da parte del Cdm del regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali”. Lo sostiene la capogruppo del Pd nella Commissione Cultura della Camera, Manuela Ghizzoni, che spiega: ”lo smantellamento della Direzione generale per la qualita’ e la tutela del paesaggio e la creazione di quella per la valorizzazione non sono le azioni di cui necessita il nostro patrimonio culturale. Servirebbero risorse umane e finanziarie, chiarezza di competenze, decisioni non burocratizzate, collegamento fra direzioni centrali e periferiche; eppure, di tutto cio’ nelle proposte del governo non c’e’ traccia”. Approvando questo regolamento, conclude Ghizzoni, ”Bondi ha dimostrato la sua impermeabilita’ a tutte le critiche che si sono levate, anche all’interno del suo schieramento e del mondo associativo, sul merito e l’opportunita’ di questa riforma. Le commissioni cultura di Camera e Senato avevano chiaramente invitato il ministro a non procedere su questa strada: ma com’e’ ormai prassi per il Governo, quello che dice il Parlamento e’ sempre sbagliato”. (ANSA).

Il resto in post successivi

Pubblicato su Bondi, Dal Parlamento, beni culturali, ministero beni culturali, resca | 3 Commenti »

Prova di idoneità per restauratori

Pubblicato da bretella su 2 Giugno, 2009

Ormai è passato qualche giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modalità per lo svolgimento delle prove per ottenere la qualifica di “restauratore” e “colalboratore restauratore”. Non credo di aver visto da nessuna parte questa notizia (ma probabilmente mi sbaglio e sono distratto..); credo, invece, che sia importante, anche perchè il decreto è atteso da parecchio tempo (almeno un paio d’anni, se non addirittura dallo stesso 2004) in quanto applicativo delle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 182 comma quinquies del Codice dei beni culturali. Data l’importanza del regolamento ve lo incollo nella sua totalità anche se è molto lungo. Spero comunque sia apprezzato da chi è interessato all’argomento. Se avete bisogno di chiarimenti, postate qui sotto. Ah,  richiamo la vostra ‘attenzione sul fatto che questa prova avrà luogo solo una volta….

Buona Lettura

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
DECRETO 30 marzo 2009 , n. 53

  Regolamento   recante   la   disciplina   delle modalita'   per  lo
svolgimento  della  prova  di  idoneita' utile all'acquisizione della
qualifica  di restauratore di beni culturali, nonche' della qualifica
di  «collaboratore  restauratore  di  beni  culturali», in attuazione
dell'articolo 182, comma 1-quinquies del Codice. (09G0060)

                       IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI

                           di concerto con

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  182,  comma  1-bis  del  decreto  legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei
beni culturali e del paesaggio;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2008,
n. 4231/2008;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata  con  la  nota n. 2083 del 3 febbraio 2009 e il successivo
parere  favorevole,  formulato  con  la  nota n. 1549 del 16 febbraio
2009;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                               Oggetto

  1.  Il  presente decreto disciplina le modalita' per lo svolgimento
della  prova  di  idoneita'  (d'ora in avanti: «prova di idoneita'»),
utile  all'acquisizione  della  qualifica  di  «restauratore  di beni
culturali» in applicazione del regime transitorio di cui all'articolo
182,  comma  1-bis,  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive  modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del
paesaggio   (d'ora   in  avanti:  «Codice»),  agli  effetti  indicati
dall'articolo 29, comma 6 del Codice.
  2.   Il   presente   decreto   disciplina   altresi'  le  modalita'
dell'acquisizione,  in  esito alla predetta prova di idoneita', della
qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», ai sensi
dell'articolo 182, comma 1-quinquies, lettera d) del Codice.
                               Art. 2.

         Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione
                       alla prova di idoneita'

  1.  La prova di idoneita' ha luogo una sola volta ed e' indetta, in
un'unica sessione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali (d'ora in avanti: «Ministro»), da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito Internet
istituzionale  del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali -
http://www.beniculturali.it  (d'ora  in  avanti:  «sito  Internet del
Ministero») - che ne fissa la data e le modalita' di svolgimento.
  2.  Sono  ammessi  a partecipare alla prova di idoneita' i soggetti
indicati all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice.
  3.  La  domanda  di  partecipazione,  da  presentare entro sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  di  cui  al comma 1 nella
Gazzetta  Ufficiale, secondo le modalita' ivi stabilite, e' corredata
dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal predetto
articolo  182,  comma  1-bis  del  Codice, per ciascuna categoria dei
soggetti  legittimati a partecipare al concorso. Nella domanda devono
essere  indicati i dati relativi al versamento della tassa prescritta
per  l'ammissione  agli  esami di Stato, secondo quanto stabilito dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 21 dicembre
1990  e  successive  modificazioni. I candidati che superano la prima
prova  devono  presentare,  entro  il  termine di cui all'articolo 6,
comma  3,  a  pena  di  esclusione  dal prosieguo della procedura, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati, come
appresso indicato:
   a)  i  candidati ascrivibili alla categoria di cui alla lettera a)
del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare:
     ai  fini  della  dimostrazione  dell'effettivo  svolgimento, per
almeno  quattro  anni, dell'attivita' di restauro con responsabilita'
diretta  nella gestione tecnica dell'intervento, secondo le modalita'
indicate  dall'articolo  182,  comma 1-ter del Codice, l'elenco degli
interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, l'originale o
la  copia  autentica  del  certificato  di  regolare  esecuzione  del
medesimo,  rilasciato  dall'autorita'  preposta  alla tutela del bene
oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo  20  ottobre  1998, n. 368. Detto certificato deve essere
accompagnato - fatta eccezione per gli interventi in cui il candidato
abbia  rivestito  formalmente il ruolo di direttore tecnico o risulti
titolare  della  ditta individuale affidataria dei lavori - dall'atto
proveniente  dal  responsabile del procedimento, ovvero dal direttore
dei  lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito
dall'autorita'  o  dall'istituto  che ha rilasciato il certificato di
regolare   esecuzione,  attestante  la  responsabilita'  diretta  del
candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione
dell'intervento  di  restauro  sul  bene,  con un ruolo almeno pari a
quello di direttore di cantiere;
   b)  i candidati ascrivibili alle categorie di cui alle lettere b),
c)  e  d)  del  comma  1-bis  dell'articolo  182  del  Codice, devono
presentare:
     l'originale  del  titolo  di  studio  ivi  indicato  o  la copia
autentica  del  medesimo,  ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione,  resa ai sensi degli articoli 46 e 48 del decreto del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il
possesso  del  predetto  titolo  di studio e l'iscrizione ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
   c)  i  candidati  ascrivibili  alla  categoria di cui alla lettera
d-bis)   del   comma  1-bis  dell'articolo  182  del  Codice,  devono
presentare:
     la  documentazione  utile  all'acquisizione  della  qualifica di
«collaboratore  restauratore  di  beni  culturali» ai sensi del comma
1-quinquies,  lettere  a), b) e c), del predetto articolo 182, vale a
dire  il  titolo  di  studio  indicato  a  dette  lettere a) o b) (in
originale,    in   copia   autenticata   o   mediante   dichiarazione
sostitutiva),  oppure la dichiarazione, ovvero la autocertificazione,
nonche'  il  visto  di  buon esito degli interventi, indicati a detta
lettera c);
     inoltre, ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento,
per  almeno  tre anni alla data del 30 giugno 2007, dell'attivita' di
restauro   con   responsabilita'   diretta   nella  gestione  tecnica
dell'intervento,  secondo  le  modalita'  indicate dall'articolo 182,
comma  1-ter  del  Codice,  l'elenco  degli  interventi svolti e, per
ciascun  intervento  dichiarato, l'originale o la copia autentica del
certificato   di   regolare   esecuzione   del  medesimo,  rilasciato
dall'autorita'  preposta  alla  tutela  del bene oggetto dei lavori o
dagli  istituti  di  cui  all'articolo  9  del decreto legislativo 20
ottobre  1998,  n.  368. Detto certificato deve essere accompagnato -
fatta  eccezione  per  gli  interventi  in  cui  il  candidato  abbia
rivestito  formalmente  il  ruolo  di  direttore  tecnico  o  risulti
titolare  della  ditta individuale affidataria dei lavori - dall'atto
proveniente  dal  responsabile del procedimento, ovvero dal direttore
dei  lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito
dall'autorita'  o  dall'istituto  che ha rilasciato il certificato di
regolare   esecuzione,  attestante  la  responsabilita'  diretta  del
candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione
dell'intervento  di  restauro  sul  bene,  con un ruolo almeno pari a
quello di direttore di cantiere;
   d)  tutti  i  candidati  indicati  alle  lettere precedenti devono
presentare  l'attestazione  del versamento della tassa prescritta per
l'ammissione  agli  esami  di  Stato,  secondo  quanto  stabilito dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 21 dicembre
1990 e successive modificazioni.
  4.  Nella domanda di cui al comma 3 il candidato indica l'ambito di
competenza,  tra quelli previsti nell'allegato A al presente decreto,
rispetto  al  quale intende sostenere le prove previste dall'articolo
3, commi 4 e 5.
                               Art. 3.

                           Prove di esame

  1.  La  prova  di idoneita' consiste in due prove scritte ed in una
prova teorico-pratica, valutate in centesimi.
  2.  Il  candidato  che  non si presenti ad una prova presso la sede
assegnatagli  o  che  venga  escluso da una prova, perde il diritto a
sostenere l'esame e non ha diritto al rimborso della tassa versata.
  3.  La  prima prova scritta consiste in un test articolato in cento
quesiti  a  risposta  multipla,  per ciascuno dei quali sono previste
quattro  possibili risposte, di cui una sola esatta. La prova e' tesa
a   valutare   la  conoscenza,  nella  prospettiva  della  successiva
attivita'   professionale,   della   teoria  e  della  pratica  della
conservazione  (50  quesiti),  dei  lineamenti  di storia e di storia
dell'arte  (15  quesiti),  dei  lineamenti di chimica, di fisica e di
biologia (30 quesiti). Il questionario concerne anche la legislazione
italiana  ed europea in materia di beni culturali, la legislazione in
materia di appalti di lavori, servizi e forniture, nonche' nozioni di
economia  e gestione delle imprese (5 quesiti). La prova si svolge in
Roma,  anche  presso  piu'  sedi - qualora il numero dei candidati lo
richieda - individuate con successivo provvedimento ministeriale, per
gruppi  di  candidati  divisi  per  ordine  alfabetico,  in base alla
lettera  iniziale  del  cognome. Detto provvedimento viene pubblicato
sul  sito  Internet  del Ministero e di tale pubblicazione viene data
comunicazione  nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed  esami»  nella  data  indicata  nel decreto di cui all'articolo 2,
comma  1.  Il  tempo  concesso  ai candidati per lo svolgimento della
prova  e'  di  sessanta  minuti.  La  prova  si intende superata e il
candidato  e'  conseguentemente ammesso alla prova successiva qualora
consegua  un  punteggio  non inferiore a settanta centesimi. Per ogni
risposta  esatta  viene  attribuito  il  punteggio  di  1  e per ogni
risposta  errata  viene  attribuito  il  punteggio negativo di -1. Si
considera  errata la risposta plurima. In caso di risposta omessa non
viene  attribuito alcun punteggio. La prima prova scritta e' condotta
dalla  commissione  prevista  dall'articolo  4,  comma  1,  anche con
l'ausilio di una societa' specializzata individuata dal Ministero. La
correzione  degli  elaborati  e l'attribuzione del relativo punteggio
possono  essere  effettuati  con  idonea  strumentazione  automatica,
utilizzando sistemi a lettura ottica.
  4.  La  seconda  prova scritta si articola, in relazione ai diversi
ambiti di competenza di cui all'allegato A, nella progettazione di un
intervento  di  restauro  avente  ad  oggetto  un  manufatto.  Per lo
svolgimento  della  prova  sara'  concesso ai candidati un periodo di
otto  ore  a  decorrere dalla dettatura del compito. La seconda prova
scritta  si  intende  superata  e  il  candidato  e' conseguentemente
ammesso  alla  prova  successiva  qualora  consegua  un punteggio non
inferiore a settanta centesimi.
  5. La prova a carattere teorico-pratico consiste nell'esecuzione di
interventi  su  manufatti  o  fac-simili,  ed e' tesa a dimostrare le
capacita'  del  candidato  nell'applicare  le conoscenze di carattere
teorico-metodologico  alla pratica del restauro attinente l'ambito di
competenza  prescelto.  La  prova  si  articola  su due giorni e, per
ciascun  giorno,  sara' concesso ai candidati un periodo di otto ore.
La  prova  teorico-pratica  si  intende superata qualora il candidato
consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
  6.  I manufatti o fac-simili per lo svolgimento della seconda prova
scritta  e  della  prova  teorico-pratica  sono  predisposti  a  cura
dell'Istituto   superiore   per  la  conservazione  ed  il  restauro,
dell'Opificio  delle  pietre  dure  e  dell'Istituto  centrale per il
restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
                               Art. 4.

   Composizione della Commissione e Sottocommissioni esaminatrici

  1.  Con  decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla
pubblicazione  del  decreto  di  cui  all'articolo  2,  comma  1 , e'
nominata  la commissione esaminatrice della prova di idoneita' (d'ora
in  avanti:  «Commissione»),  che  ha  sede presso il Ministero ed e'
composta da cinque membri, dei quali:
   a)  uno,  con  funzioni  di presidente, e' scelto tra i magistrati
amministrativi,  ordinari, contabili, o tra gli avvocati dello Stato,
ed e' designato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;
   b)   due   sono  scelti  nell'ambito  del  personale  tecnico  del
Ministero,   il   primo  tra  i  dirigenti  tecnici,  l'altro  tra  i
restauratori  della  terza  area,  posizione economica F4. In caso di
accertata  carenza  in  organico  dei  restauratori  di posizione F4,
l'incarico  puo' essere conferito anche a restauratori di terza area,
posizioni economiche F1, F2 e F3;
   c)    due    sono    designati   dal   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  tra  professori universitari di
prima  o  seconda  fascia  o  ricercatori  universitari,  nei settori
scientifico-disciplinari  di  cui all'allegato B al presente decreto,
attinenti  alla  conservazione  del  patrimonio storico ed artistico,
ovvero  docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito
delle  materie  afferenti  alla  conservazione  ed  al  restauro  del
patrimonio storico ed artistico.
  2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente
per  ciascun  componente.  Per le funzioni di segreteria, il Ministro
nomina  uno  o  piu'  dipendenti  dell'amministrazione,  appartenenti
all'area  terza  del  personale  amministrativo.  Ai  soli fini dello
svolgimento della prima prova scritta, per ogni sede di espletamento,
con  il decreto di cui al comma 1, possono essere costituiti appositi
comitati  di  vigilanza  con  le  modalita'  di  cui  ai  commi 7 e 8
dell'articolo  9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
  3.  Presso ogni sede individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
il  Ministro  nomina  una  Sottocommissione  avente  la  composizione
indicata ai commi precedenti.
  4. Con decreto adottato dal Ministro dopo la correzione della prima
prova,  la Commissione e le Sottocommissioni possono essere integrate
con  membri aggregati, esperti negli ambiti di competenza in esse non
rappresentati,  mantenendo  un numero dispari di componenti. I membri
aggregati  esprimono  il loro giudizio unitamente ai membri effettivi
soltanto   in   relazione   ai   candidati  per  cui  viene  disposta
l'aggregazione.
                               Art. 5.

                      Compiti della Commissione

  1. La Commissione:
   a)  forma  l'elenco  dei  soggetti  i quali, avendo presentato nei
termini  una  valida  domanda di partecipazione, possono sostenere la
prima  prova  scritta; tale elenco viene pubblicato sul sito Internet
del  Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie speciale «Concorsi ed esami» almeno
sessanta  giorni  prima  dell'inizio  della  prova di idoneita'; tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati;
   b)  ai  fini  dello svolgimento della prima prova scritta, formula
almeno  500  quesiti a risposta multipla, in proporzione al numero di
quesiti previsti per ciascuna disciplina;
   c)  valuta  la  prima  prova  scritta  e  predispone  l'elenco dei
candidati  che  hanno riportato il punteggio minimo necessario per il
superamento della prova;
   d)  valuta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
di  ammissione  alla  prova  di idoneita' previsti dall'articolo 182,
comma  1-bis  e predispone l'elenco dei candidati ammessi a sostenere
la seconda prova scritta;
   e)  definisce  i  criteri  per  la valutazione della seconda prova
scritta  e  della  prova  teorico-pratica e ne da' comunicazione alle
Sottocommissioni prima dell'inizio della seconda prova scritta. Nella
definizione  dei  criteri  la  commissione  tiene  comunque conto dei
parametri appresso indicati:
    1) per la seconda prova scritta:
     1.1) capacita' di impostazione interdisciplinare;
     1.2)  rispetto  della sequenzialita' delle fasi di progettazione
dell'intervento di restauro;
     1.3) padronanza del lessico tecnico;
     1.4) completamento della prova;
    2) per la prova teorico-pratica:
     2.1)  corrispondenza  dell'esecuzione  dell'elaborato al modello
dato;
     2.2) ordine nell' esecuzione dell' elaborato;
     2.3) completamento della prova;
   f)  individua i manufatti o fac-simili oggetto della seconda prova
scritta  e  della  prova  a  carattere teorico-pratico, individua gli
Istituti  incaricati  di  predisporli e provvede all'assegnazione dei
manufatti  o  fac-simili  a  ciascuna Sottocommissione, garantendo la
piu' assoluta segretezza della fase preparatoria della prova;
   g)  predispone,  il  giorno  stabilito  per  lo  svolgimento della
seconda  prova  scritta  e della successiva prova teorico-pratica, la
traccia  della  prova  da  assegnare  per  ciascuno  degli  ambiti di
competenza  indicati nell'allegato A e alla contestuale trasmissione,
anche per via telematica, della traccia medesima alle sedi presso cui
operano  le  Sottocommissioni, garantendo la piu' assoluta segretezza
della fase preparatoria delle tracce e della gestione dei manufatti o
fac-simili utilizzati. La seconda prova scritta e la successiva prova
teorico-pratica  iniziano  contestualmente in tutte le sedi d'esame e
non  possono  avere  inizio  fino a che tutte le Sottocommissioni non
abbiano  comunicato  alla  Commissione,  anche  per  via  telematica,
l'avvenuto ricevimento delle tracce;
   h)  al  termine della prova di idoneita', sulla base degli elenchi
predisposti dalle Sottocommissioni ai sensi dell'articolo 6, comma 5,
predispone  l'elenco  dei  candidati  idonei  all'acquisizione  della
qualifica  di  restauratore  di beni culturali e quello dei candidati
idonei all'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore
di beni culturali e li trasmette al Ministero.
  2.  La  Commissione individua altresi' le modalita' per la custodia
degli  elaborati  delle prove d'esame per tutta la durata della prova
di  idoneita'. Al termine della prova di idoneita' gli elaborati sono
custoditi dall'Amministrazione per un anno.
                               Art. 6.

                   Svolgimento delle prove d'esame

  1. Il giorno della prima prova scritta la Commissione o il comitato
di   vigilanza   di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  provvede  alla
distribuzione  dei  questionari ai candidati. La selezione automatica
dei  questionari  e' disposta dalla Commissione, anche per il tramite
della  societa'  specializzata  individuata  dal  Ministero  ai sensi
dell'articolo  3,  comma 3, garantendo la piu' rigorosa segretezza di
tutte le fasi preparatorie della prova.
  2.  I  questionari,  stampati  su  moduli  a  lettura  ottica, sono
contenuti  in  confezioni  individualmente sigillate, la cui apertura
contestuale da parte dei candidati e' autorizzata dalla Commissione o
dal  comitato  di  vigilanza  di  cui  all'articolo  4,  comma  2. Il
candidato  che abbia aperto il plico contenente il questionario prima
di essere stato autorizzato e' escluso dalla prova.
  3.  Al  termine della prima prova scritta la Commissione predispone
l'elenco  dei  candidati  che  hanno  riportato  il  punteggio minimo
necessario  per  l'ammissione alla seconda prova scritta. Tale elenco
e'   pubblicato   sul   sito   Internet   del  Ministero,  unitamente
all'indicazione  dell'ufficio presso il quale deve essere presentata,
entro  i  successivi  trenta  giorni, la documentazione attestante il
possesso  dei  requisiti  di  ammissione  dichiarati  all'atto  della
domanda.   Di  tale  pubblicazione  viene  data  comunicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale «Concorsi ed esami». Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati.
  4.  Una  volta  verificato  il possesso dei requisiti di ammissione
sulla  base  della predetta documentazione, la Commissione predispone
l'elenco  degli  ammessi  alla  seconda  prova scritta, stabilisce il
calendario  di  tale  prova e della successiva prova teorico-pratica,
nonche' le sedi di svolgimento delle predette prove e la suddivisione
dei  candidati  tra  le sedi, anche in base alla lettera iniziale del
cognome, in relazione all'ambito di competenza indicato dai candidati
nella  domanda  di partecipazione. L'elenco dei candidati ammessi, il
calendario  delle  prove,  le  sedi individuate e la suddivisione per
lettera dei candidati sono pubblicati sul sito Internet del Ministero
e  di  tale  pubblicazione  viene  data  comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione
ha  valore  di  notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
  5.    Al    termine   della   seconda   prova   scritta,   ciascuna
Sottocommissione   procede   collegialmente   alla  correzione  degli
elaborati   e   decide  a  maggioranza  l'attribuzione  del  relativo
punteggio.  Al  termine  della  correzione  ciascuna Sottocommissione
trasmette  alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi alla prova
teorico-pratica.
  6.  Il  presidente  della  Commissione comunica a ciascun candidato
l'ammissione  alla prova teorico-pratica almeno quindici giorni prima
dello  svolgimento  della  prova  medesima, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno. L'elenco dei candidati ammessi e' pubblicato sul
sito  Internet  del  Ministero  e  di  tale  pubblicazione viene data
comunicazione  nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed  esami».  Tale  pubblicazione  ha  valore  di notifica a tutti gli
effetti  nei  confronti  di  tutti  i  candidati. La Commissione puo'
procedere ad una nuova suddivisione dei candidati, anche in base alla
lettera iniziale del cognome, presso le sedi individuate ai sensi del
comma 4, in relazione all'ambito di competenza indicato dal candidato
nella  domanda  di  partecipazione. In tale caso ne da' comunicazione
agli  interessati  mediante  raccomandata con ricevuta di ritorno; la
nuova  suddivisione  dei  candidati  e'  altresi' pubblicata sul sito
Internet   del   Ministero   e   di  tale  pubblicazione  viene  data
comunicazione  nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed  esami».  Tale  pubblicazione  ha  valore  di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.
  7.  Durante  il  tempo di svolgimento della seconda prova scritta e
della  prova teorico-pratica debbono essere presenti nel locale degli
esami  almeno tre componenti della Sottocommissione nominata ai sensi
dell'articolo  4,  comma  3.  Ad  essi e' affidata la vigilanza degli
esami, con l'ausilio dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4,
comma 2.
  8. Al termine della prova teorico-pratica ciascuna Sottocommissione
procede alla relativa valutazione secondo quanto stabilito al comma 5
e  trasmette  alla  Commissione  l'elenco  dei  candidati  che  hanno
superato la prova.
                               Art. 7.

  Acquisizione delle qualifiche di «restauratore di beni culturali»
         e di «collaboratore restauratore di beni culturali»

  1.  L'elenco  dei  candidati,  i  quali,  avendo  superato la prova
teorico-pratica,  acquisiscono  la qualifica di «restauratore di beni
culturali»,  e'  approvato  con decreto del Ministro ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, nonche' nel sito Internet del Ministero.
  2.   Il   punteggio  della  prova  teorico-pratica  necessario  per
conseguire    l'idoneita'   all'acquisizione   della   qualifica   di
«collaboratore  restauratore  di  beni  culturali»,  ai  sensi  della
lettera  d)  del  comma  l-quinquies dell'articolo 182 del Codice, e'
compreso tra 50 e 69 centesimi.
  3.  La  Commissione predispone l'elenco dei candidati che, ai sensi
del comma 2, acquisiscono la qualifica di «collaboratore restauratore
di beni culturali» e lo trasmette al Ministero. L'elenco e' approvato
con  decreto  del Ministro ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
nonche' nel sito Internet del Ministero.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
   Roma, 30 marzo 2009

                       Il Ministro per i beni
                      e le attivita' culturali
                                Bondi

  Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
           Gelmini

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 177
                                                           Allegato A
                                                     (articoli 2 e 3)

                        AMBITI DI COMPETENZA

   A1.    Materiali    lapidei   e   derivati;   superfici   decorate
dell'architettura.
   A2.  Manufatti  dipinti  su  supporto  ligneo e tessile; manufatti
scolpiti  in legno; arredi e strutture lignee; manufatti in materiali
sintetici lavorati, ssemblati e/o dipinti.
   A3. Materiali e manufatti tessili e pelle.
   A4.  Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e
manufatti in metallo e leghe.
   A5.   Materiale  libraio  e  archivistico;  manufatti  cartacei  e
pergamenacei; materiale fotografico, cinematografico e digitale.
   A6. Strumenti musicali.
   A7. Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
                                                           Allegato B
                                                         (articolo 4)

                  SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

(Come  definiti  dal  decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato
   nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato
   dal  decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta
   Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005)
   FIS/07  - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia
e medicina);
   CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;
   GEO/09      -      Georisorse     minerarie     e     applicazioni
mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali;
   BIO/03 - Botanica ambientale e applicata;
   ICAR/19 - Restauro;
   L-ART/10 - Metodologie della ricerca archeologica;
   L-ART/01 - Storia dell'arte medievale;
   L-ART/02 - Storia dell'arte moderna;
   L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea;
   L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro;
   M-STO/01 - Storia medievale;
   M-STO/02 - Storia moderna;
   M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche;
   M-STO/08 - Archivistica; bibliografia e biblioteconomia;
   M-STO/09 - Paleografia.

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Ma le interrogazioni parlamentari a cosa servono?

Pubblicato da bretella su 2 Giugno, 2009

Stavo spulciando l’archivio delle interrogazioni a risposta scritta della Camera e del Senato con destinatario il Ministro per i beni e le attività culturali. Lo facevo per cercare qualche notizia utile da darvi su “ciò che si muove” in parlamento per quanto riguarda i beni culturali. Beh, sono rimasto senza parole nel leggere quante interrogazioni a risposta scritta siano state fatte (da qualunque gruppo, tengo a precisare) che ancora non hanno ricevuto un minimo di risposta. Non sono un esperto di statistiche, ma nei primi 50 risultati che compaiono nel motore di ricerca della Camera soltanto 2 interrogazioni risultano concluse nel loro iter.

La domanda sorge spontanea: a che cosa servono le interrogazioni se rimangono prive di risposta per così tanto tempo? Boh…

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Riprendo

Pubblicato da bretella su 24 Maggio, 2009

Ormai, gli scritti del concorso MiBAC per 500 posti di varie qualifiche si stanno completando e quindi ho un po’ di tempo libero da impiegare ad aggiornare il blog (ahimè, trascuratissimo in questo periodo, ma per quel motivo che dicevo prima!!). Lo voglio fare parlando dei dormienti della pubblica amministrazione e del loro innegabile simbolo rappresentato dal Capo Supremetta. L’immagine parla da sola.

I dormienti della Pubblica Amministrazione

I dormienti della Pubblica Amministrazione

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Ritorno (1)

Pubblicato da bretella su 3 Maggio, 2009

Sono di nuovo qui (non sono restato in Paraguay, come qualcuno mi aveva chiesto..)pronto a riallacciare il filo interrotto da questa lunga missione di lavoro.

L’esperienza è stata interessante (molto) e ho potutto toccare con mano una realtà che in parte conoscevo, ma non con questa consapevolezza. Avevo promesso di aggiornarvi sul viaggio, ma, sinceramente non vi è stato il tempo necessario:troppi impegni, troppe tappe da percorrere.

Magari qualcosa lo riassumerò qui, giusto per tenere memoria anche nel mio blog, di questa esperienza.

Intanto aggiungo quello che è stato pubblicato sul sito della onorevole camera dei Senatori del Paraguay, dopo la mia visita ed il mio intervento.

Buscan fortalecer normativa sobre Patrimonio Cultural 27/04/2009

La Comisión de Cultura, Ecuación, Culto y Deportes de la Cámara Alta, conjuntamente con la Secretaría Nacional de Cultura- Dirección de Patrimonio Cultural, organizó el pasado viernes un encuentro de análisis sobre la Ley Nº 946/82 “De protección a los bienes culturales”. El evento se realizó el pasado viernes en la Sala de Sesiones del Senado y contó con la disertación especial del Prof. Alessandro Ferretti, experto en Legislación de Bienes Culturales y Actividades Culturales del Instituto Italo-Latinoamericano de Cooperación.

En la oportunidad, se evaluó el estado de la Ley Nº 946/82 “De protección a los bienes culturales”, en cuanto a sus fortalezas y debilidades en la salvaguarda y preservación del patrimonio cultural, así como las modificaciones necesarias para su adecuación y armonización a la legislación internacional en la materia.

El profesor Alessandro Ferretti señaló que el concepto jurídico de “bien cultural” es hoy día motivo de debate, tanto en el Paraguay como en el resto del mundo, puesto que representa un testimonio de la civilización, de la memoria y tradición de una nación.

“Por tanto es indispensable descubrirlo, hacerlo conocer, porque el conocimiento del patrimonio cultural es esencial para que se pueda proteger. Un concepto fundamental es que el reconocimiento de bien cultural no debe verse como un vínculo, sino como un instrumento para el desarrollo, para su valorización, para su difusión, además de verse como beneficio para el propietario de dicho bien cultural”, remarcó el Prof. Ferretti.

En cuanto a la situación normativa en el Paraguay, sostuvo que se debe auspiciar la realización de un proyecto normativo completo, no limitándose únicamente a la reforma o actualización de la norma en particular, sino que incluya un paquete de medidas con respecto al patrimonio cultural, involucrando a todos los sectores sociales interesados, mediante un trabajo conjunto.

Sanciones

En otro momento de su exposición, Ferretti aconsejó un endurecimiento de las penas para los autores de delitos contra los bienes culturales, puesto que, actualmente, nuestra legislación sólo contempla medidas de tipo administrativas, es decir, aplicación de multas contra los infractores.

“Para que sea eficaz la aplicación de la norma, hay que prever también un tipo de sanción penal. En Italia la pena es bastante fuerte para quien realiza ilícitos de este tipo, y no sólo por el robo del bien cultural, sino por su destrucción, alteración, etc.”, aseveró.
Por otra parte, el experto acotó que, además de una normativa que incluya las sanciones penales, es fundamental activar toda una serie de procedimientos de cooperación internacional, dirigidas especialmente a las personas e instituciones encargadas de luchar contra el tráfico de bienes culturales.

Recalcó también que es indispensable difundir el conocimiento sobre el significado del bien cultural, del patrimonio cultural, a fin de aplicar las medidas más oportunas para su preservación.

El Instituto Italo- Latinoamericano de Cooperación trabaja de forma conjunta con la Secretaria Nacional de Cultura desde el año 2004, desarrollando cursos de capacitación en la temática de patrimonio cultural. Tal es así que, en el año 2007, desarrolló un curso regional de lucha contra el tráfico ilícito de los bienes culturales, dirigido por el Prof. Ferretti.

En dicha oportunidad participaron representantes del Comando de Carabineros de Italia y de la INTERPOL, encargados de combatir el tráfico ilícito de bienes culturales en su país. Igualmente, asistieron delegados de instituciones involucradas en dicho ámbito de la Argentina, Bolivia y Chile, además de Paraguay.

DGC/Ca

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Diario di viaggio

Pubblicato da bretella su 13 Aprile, 2009

Domani parto. Vado in Paraguay. Sono un po’ triste perchè non vedrò le mie donne per un po’, ma sono anche molto contento per l’occasione che mi si presenta. Se potrò, cammin facendo, lascerò qualche traccia di questo viaggio nel blog.

Per ora un saluto, un abbraccio e arrivederci  a presto.

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Non ho parole

Pubblicato da bretella su 6 Aprile, 2009

candela

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Resca è preoccupato.

Pubblicato da bretella su 6 Aprile, 2009

Il consigliere del minsitro Bondi è preoccupato per l’uscita di tanti beni patrimoniali dalle proprie sedi museali. Ha lanciato un vero e proprio grido d’allarme un paio di giorni fa a tutta l’Italia. Beh, la preoccupazione mi pare lecita e più avanti riporto la notizia per avere completezza di informazioni. Ma sorge spontanea una domanda: coma la mettiamo con il Presidente del Consiglio che vuole portare a tutti i costi i Bronzi di Riace alla Maddalena per il prossimo G8? E’ la classica eccezione che conferma la regola?

«Nel 2008 dodicimila opere d’arte sono uscite dai musei per andare sia in Italia che all’estero. C’è evidentemente un altissimo movimento di opere d’arte dai musei». Il dato è stato riferito da Mario Resca, consigliere del ministro Sandro Bondi per la valorizzazione dei musei, intervenuto ieri a Roma al convegno di presentazione di CulturaItalia. Commentando i numeri, Resca ha espresso apprensione per le uscite delle opere dalle sedi che abitualmente le ospitano: «Secondo me – ha detto – forse già sono anche troppe e bisognerebbe limitarle. Bisogna a questo punto capire e valorizzarle di più, cioè avere qualcosa che sia più concreto. Mi sembra – ha spiegato – che forse sono troppe quelle che vengono date e quindi va capito un po’ meglio cosa fare, perché la cosa importante è la tutela della protezione del nostro patrimonio. Sono preoccupato anch’io – ha concluso -, come tutti i sovrintendenti, che il trasporto sia sicuro». Sulla necessità della divulgazione, tuttavia, Resca ha insistito nel suo intervento sul portale, sottolineando che le nuove tecnologie possono far arrivare virtualmente a tutti, anche a chi non ha dimestichezza con i musei, l’arte e la cultura, al di là delle barriere di spazio e tempo. Culturaitalia, ha spiegato il consigliere del ministro dei Beni culturali, per «portare la cultura, attraverso la rivoluzione informatica, il web e internet, direttamente e in modo facile e friendly, alla gente, senza infrastrutture, senza biglietti da pagare, senza orari».

tratto da Cultura Italia

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Il portale della cultura

Pubblicato da bretella su 5 Aprile, 2009

L’iniziativa va segnalata senza ombra di dubbio. Anche perchè il lavoro fato mi sembra veramente degno di nota. Si tratta del nuovo portale della cultura italiano, ricco di temi argomenti, interattivo quanto basta, insomma un piccolo gioeiellino  che, una volta tanto, porta lustro al Ministero per i beni e le attività culturali. Posto qui di seguito il comunicato stampa sulla presentaizone dell’iniziativa ad opera dell’arch. Recchia, direttore generale del ministero. Invito ad andare sul sito per scoprirlo, testarlo e verificarlo.

Buona navigazione!

Roma, 3 apr. (Apcom) – Il portale ‘CulturaItalia’ diventa realtà e con un semplice click sarà possibile scoprire sul web il patrimonio culturale del Paese. Il progetto multimediale è stato presentato ieri a Roma al Complesso Monumentale del San Michele a Ripa Grande. ‘CulturaItalia’, in linea con i progetti europei per la conoscenza e fruizione del patrimonio in Rete, ha la missione di divenire aggregatore nazionale di contenuti e principale fornitore italiano verso ‘Europeana’, la biblioteca digitale europea che riunisce contributi già digitalizzati da istituzioni di tutti i settori del patrimonio culturale dei 27 paesi membri dell’Unione Europea, in 23 lingue. Il sito internet è nato su iniziativa congiunta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mibac), delle Regioni e del Dipartimento Innovazione e tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è incluso nel Protocollo d’intesa firmato dai Ministri Bondi e Brunetta il 18 febbraio 2009. “CulturaItalia – ha spiegato ildirettore generale per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali del Mibac Antonia Pasqua Recchia – fa parte del Piano ICT Cultura che ha come obiettivo razionalizzare, normalizzare e integrare i sistemi e le banche dati esistenti, recuperare i cataloghi cartacei dei beni culturali e le banche dati catalografiche digitalizzate non allineate agli standard più attuali, diffondere la conoscenza tramite la realizzazione di siti web e portali, sostenere la produzione di nuovi dati digitali e promuovere la condivisione di standard tecnici tra Regioni, Università e altre istituzioni culturali.”

tratto da Wall Street Italia

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