Per fortuna lo Stato c’è ancora e, in questo caso, non poteva essere diversamente. La tutela dei beni culturali è funzione propria dello Stato, prevalente su altre funzioni (valorizzazione) esercitate sui beni culturali e non può essere dismessa alla faccia di qualsiasi progetto di federalismo. In effetti, qualsiasi posizione diversa da questa sarebbe incostituzionale e non potrebbe essere perseguita da nessun governo. Sul tema si è espresso in materia corretta il sottosegretario Giro, rispondeno ad una interrogazione dell’on. Giulietti. Il link dove potete leggere la risposta del sottosegretario è qui. Per completezza riporto testo della interrogazione, risposta del sottosegretario Giro e replica dell’on Giulietti.
Interrogazione a risposta in Commissione 5-00581 presentata da
giovedì 6 novembre 2008, seduta n.080
l’11 settembre 2008 viene presentato dal Governo un articolato del disegno di legge sul federalismo fiscale senza che risulti la disciplina della devoluzione della tutela dei beni storici artistici ambientali e fluviali al Comune di Roma;
il testo viene quindi approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali;
il 3 ottobre il medesimo testo approda in Consiglio dei ministri con alcune correzioni, senza alcuna trattazione del tema di Roma capitale, ma alla fine della riunione secondo notizie di stampa risulterebbe approvato un «articolo aggiuntivo», col quale al nuovo Ente Roma Capitale vengono, fra le altre cose, trasferite le competenze in materia di «tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali», nonché funzioni in materia di urbanistica e pianificazione, sinora delegate alla Regione Lazio;
da notizie di stampa si apprende che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, dichiara: «È stato approvato l’emendamento su Roma Capitale che è un altro passaggio importante del federalismo fiscale», mentre il Ministro per le riforme, Roberto Calderoli, spiega: «L’emendamento, anche in assenza del codice delle autonomie, regola sia la parte fiscale che la parte ordinamentale di Roma Capitale»;
sempre da notizie di stampa, risulta che il Ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi, ha dichiarato invece di non esserne informato, mentre contemporaneamente il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, rilasciava dichiarazioni trionfanti in cui dava per scontata l’approvazione integrale in Consiglio dei ministri dell’articolato;
va rilevato che le disposizioni in questione non figurerebbero nel testo del disegno di legge effettivamente presentato al Senato (A.S. 1117);
le notizie di stampa suscitano tuttavia viva preoccupazione e perplessità nell’interrogante in quanto lasciano spazio a fortissimi dubbi sui reali intendimenti del Governo nella materia;
qualora infatti una scelta del genere venisse assunta le Soprintendenze diventerebbero il braccio esecutivo dell’Ente Roma Capitale, perdendo la loro fondamentale funzione di controllo;
appare quindi necessario un definitivo chiarimento della posizione del Governo sulla questione -:
quali siano i reali intendimenti del Governo in relazione alla questione indicata in premessa e in particolare quale sia la posizione del Ministro per i beni e le attività culturali circa la possibilità che le competenze sopra indicate siano attribuite all’Ente Roma Capitale. (5-00581)
5-00581 Giulietti: Chiarimenti sulle competenze attribuite all’Ente Roma Capitale.
TESTO DELLA RISPOSTAL’onorevole Giulietti riferisce di notizie di stampa, diffuse all’indomani dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge sul federalismo fiscale, secondo le quali il Governo avrebbe in quella sede previsto la devoluzione della tutela dei beni storici artistici ambientali e fluviali al Comune di Roma. Chiede, al riguardo, «quali siano i reali intendimenti del Governo in relazione alla questione … e in particolare quale sia la posizione del Ministro per i beni e le attività culturali circa la possibilità che le competenze sopra indicate siano attribuite all’Ente Roma Capitale».
Come giustamente riferito dallo stesso onorevole interrogante, il disegno di legge A.S. 1117, recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione sul federalismo (scale, presentato dal Governo il 15 ottobre 2008, non contiene traccia alcuna della previsione normativa, oggetto dell’interrogazione, con la quale sarebbe stato disposto il trasferimento al Comune di Roma delle funzioni statali di tutela del patrimonio culturale.
La posizione del Ministro per i beni e le attività culturali è al riguardo di ferma contrarietà a una siffatta ipotesi devolutiva. E ciò sia per ragioni di incostituzionalità di una diversa soluzione, sia per ragioni sostanziali, consistenti nella necessità di mantenere le funzioni di tutela a un livello di governo, quello statale, adeguato per strutture ed esperienza storica degli uffici (soprintendenze) e differenziato rispetto ad altre e potenzialmente confliggenti funzioni, quali quelle facenti capo all’ente locale (ancorché dotato di speciale rilievo e autonomia, quale la città di Roma capitale).
Al riguardo è agevole osservare, sotto il primo profilo, che la Costituzione, nel combinato disposto degli articoli 116, 117, secondo comma e 118, definisce chiaramente i modi e i limiti – piuttosto stretti – di una potenziale devoluzione delle competenze di tutela alle autonomie territoriali.
L’articolo 116, terzo comma, della Costituzione ci dice che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, anche (tra l’altro) nella materia della tutela dei beni culturali e paesaggistici, possono essere attribuite ad altre Regioni (diverse da quelle dotate di autonomia speciale), con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
L’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, come è noto, assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Infine l’articolo 118 della Costituzione, in tema di funzioni amministrative, dopo aver previsto il principio di sussidiarietà verticale, bilanciato però dai contrapposti principi della differenziazione ed adeguatezza, stabilisce, al terzo comma, che «La legge statale disciplina forme di intesa e coordinamento fra Stato e Regione nella materia della tutela dei beni culturali». Questo quadro di previsioni costituzionali riceve puntuale applicazione, a livello di legge ordinaria, nella previsione dell’articolo 5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale) del codice dei beni culturali e del paesaggio, introdotto con il decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni.
Discende evidente, da questa ricostruzione normativa, che la Costituzione esclude la trasferibilità di funzioni di tutela direttamente alle autonomie locali, essendo prevista espressamente solo la possibilità di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (normativa e amministrativa) – articolo 116 -, ovvero l’attribuzione di ulteriori competenze amministrative di tutela – articolo 118 – solo in favore delle Regioni, e sulla base (rispettivamente) di una legge «rinforzata», approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, ovvero di apposite forme di intesa e coordinamento fra Stato e Regione disciplinate dalla legge statale.
In conclusione, un’ipotesi, quale quella paventata dall’onorevole interrogante, e che sarebbe stata ipotizzata in seno a disegno di legge sul federalismo fiscale, si rivelerebbe palesemente incostituzionale.
La posizione del Ministro per i beni e le attività culturali «circa la possibilità che le competenze sopra indicate siano attribuite all’Ente Roma Capitale» è dunque una posizione di netta contrarietà. E non solo per le enunciate ragioni di non conformità alla Costituzione di un’ipotesi diversa, ma anche e soprattutto per ragioni sostanziali di adeguatezza e differenziazione del livello di governo adatto a garantire idonei livelli di tutela del patrimonio, livello di governo che, conformemente alla ormai secolare tradizione del diritto italiano, deve individuarsi nello Stato.
Naturalmente la posizione del Ministro per i beni e le attività culturali e del Governo resta del tutto favorevole a valutare ipotesi di intese e accordi con gli enti territoriali, ivi incluso, ovviamente, il Comune di Roma, volti a dare efficienza ed efficacia allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in un’ottica di leale cooperazione e nel quadro della generale previsione dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990.
5-00581 Giulietti: Chiarimenti sulle competenze attribuite all’Ente Roma Capitale.
Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Giuseppe GIULIETTI (IdV), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, in quanto la risposta dà indicazioni chiare e rigorose, ricordando che l’atto di sindacato ispettivo mira ad evitare che venga attuata una soluzione ispirata a un federalismo di pura propaganda. Ricorda altresì che la norma di riferimento fondamentale per la tutela dei beni culturali è l’articolo 9 della Costituzione. Sottolinea, peraltro, che le competenze manageriali in materia di beni culturali devono essere specifiche del settore di riferimento; nella materia della tutela dei beni culturali devev essere individuato, in ogni caso, un punto di incontro tra le esigenze dello Stato e quelle degli enti locali, che auspica possa passare attraverso un articolato e serio confronto in Commissione con l’audizione di rappresentanti delle associazioni di categoria interessate.







