E’ incredibile, se non grottesco, quanto si sta verificando nei “luoghi del potere” in merito a questo benedetto incentivo. Vi avevo lasciato con la notizia dell’abrogazione del comma 8 dell’articolo 61del DL 112/2008. Ebbene, questa norma sta per essere reintrodotta, salvo clamorosi colpi di scena, nella stessa sede normativa originaria e con la stessa formulazione. E’ quanto si è verificato alla Camera in sede di discussione del Progetto di Legge 1972 destinato alla “Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.
Il Progetto di Legge è stato approvato in via definitiva il 15 gennaio 2009 ed è stato trasmesso al Senato con il documento S.1315
Per vostra comodità vi incollo il passaggio che riguarda la materia. Devo dire che con un’attenta ricerca si potrebbe arrivare a determinare l’autore formale di questo ripensamento: lo lascio fare a voi, se lo trovate interessante.
Quello che vi posso dire è che l’emendamento approvato dalla Camera è questo
«7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, la percentuale prevista
dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, e` destinata nella misura dello 0,5 per
cento alle finalita` di cui alla medesima disposizione e, nella misura
dell’1,5 per cento, e` versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo».
che la sua formulazione definitiva è stata fatta dai Relatori (…) e lo trovate qui con questa numerazione
18. 45. (Nuova formulazione) I Relatori. Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la percentuale prevista dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo»;
che è stato proposto questo subemendamento l’8 gennaio
0. 18. 43. 1. Bitonci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la percentuale prevista dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento
e gli atti di quella seduta sono qui
Che dire?




