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Archivio per 19 Gennaio 2009

Notizie veloci (3) Comitato antipirateria

Pubblicato da bretella su 19 Gennaio, 2009

E qui segnalo solo il sito dove potete leggerne di più e meglio. Riprenderò la discussione nei prossimi giorni, ma non posso fare a meno di impallidire davanti questi Comitati che mi ricordano tanto quelli, di robespierrana memoria, di salute pubblica. Brrr…Qui il Comitato è istituzionale e pronto ad intervenire alla Sarkozy..bah

Leggiamo allora Guido Scorza e inziamo a farci una idea e poi spaventiamoci con questa conferenza stampa che lascia spazio a pochi dubbi sull’attività del Comitato di Salute Pubblica contro la pirateria informatica

Mala tempora

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Notizie veloci (2)

Pubblicato da bretella su 19 Gennaio, 2009

La seconda notizia è che se le funzioni di tutela restano allo Stato, quelle sulla valorizzazione sono liberamente attribuibili agli enti locali e pertanto non è poi cosi fondamentale che lo Stato si occupi di valorizzazione, con tutto quello che ne consegue, tipo :”..che c’avete dato a fa Mario (Resca) se non ce serve a fa niente??…”. L’interrogativo è inquietante, ma non privo di fondamento.

Anche qui vi rinvio alle pronte osservazioni  di Rita che segnala il problema e lo commenta con grande intuizione (!)

Concordo, mi associo al “povero Mario” e passo oltre ;)

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Notizie veloci

Pubblicato da bretella su 19 Gennaio, 2009

Sono costretto a pubblicare alcune notizie (meglio: riprese) che non ho potuto approfondire nei giorni passati e che non posso approfondire nenache ora…Segnalo e poi ci tornerò sopra :)

La prima è che lo Stato italiano ha deciso di mantenere tra le proprie competenze anche quella della tutela amminsitrativa dei beni culturali…caspita, bella notizia!! In realtà, si tratta del logico corollario del riconoscimento che viene fatto dalla Costituzione nell’articolo 9 alla “potestà” dello Stato in materia. Ma non si sa perchè, qualche buontempone sembra non aver capito questa elementare indicazione e quindi ci riprova sempre come in questo caso. Copio qui di seguito l’emendamento presentato il 13 gennaio scorso in commissione e che prevedeva l’attribuzione delle funzioni di tutela del patrimonio storico artistico a Roma Capitale…

18.0.101

Il relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Articolo 18-ter
(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

1. In sede di prima applicazione, fino all’attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Roma Capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L’ordinamento di Roma Capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti al Comune di Roma, sono attribuite a Roma Capitale le seguenti funzioni amministrative:

tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali;

difesa dall’inquinamento; valutazione dell’impatto ambientale in collaborazione con il Ministero competente e con la Regione Lazio;

sviluppo economico e sociale di Roma Capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

edilizia pubblica e privata;

organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio;

ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

4. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, dei principi della legislazione statale e di quella regionale nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma Capitale. L’Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell’articolo 6, commi 2,  3 e 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell’articolo 2, sentiti la Regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma Capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all’attuazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l’attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione centrale.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5, possono essere modificate, derogate od abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma Capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

9. A seguito dell’attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall’istituzione della città metropolitana di Roma Capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma Capitale.”

La segnalazione è letteralmente saccheggiata dal sito di Rita Borioni che, per prima, ha dato risalto alla notizia, poi seguita da altri.

Sembra comunque che ministro Bondi abbia ribadito ancora una volta che le funzioni di tutela non si toccano e resteranno allo Stato..

quante marachelle che si provano a fare ogni giorno in parlamento….

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