Riprendo una notizia che pochi conoscono ancora, che molti temevano e che non lascia spazio a dubbi di alcun genere. In particolare, si tratta del carattere immediato del taglio dell’incentivo previsto dall’articolo 92, comma 5 del Codice appalti che opera dal 1 gennaio 2009 senza possibilità di eccezione. Una interpretazione morbida aveva posto le basi per ritenere assoggettati all’0,5 % solo i nuovi lavori a partire dal 1 gennaio. In realtà, la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che qualsiasi compenso ancora non erogato (pur riferito ad attività pregresse) sarà sottoposto alla mannaia predisposta da Tremonti e Brunetta. Quindi, mettetevi l’animo in pace, lo Stato retroattivamente vi ha letteralmente scippato l’1,5 % dei vostri incentivi con buona pace di tutte le pretese ancora non soddisfatte. Per onore di cronaca, si deve dire che la Ragioneria generale ha proposto un’applicazione della norma del tutto equa ritenendo immediato anche il taglio del 50% per i compensi derivanti ai dipendenti pubblici come componenti di collegi arbitrali (e chiaramente anche nei collaudi)..
Vi riporto il passo della interpretazione applicativa della Ragioneria generale dello Stato
Comma 8 – incentivo per la progettazione: la percentuale del 2% dell’importo posto a base di gara prevista come corrispettivo o incentivo per la progettazione ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 viene destinata per lo 0,5% alla finalità di incentivo individuata dalla norma de qua e per l’1,5% al versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Si rinvia a successiva comunicazione l’indicazione degli estremi del capitolo. La riduzione del compenso incentivante, operante a partire dal 1° gennaio 2009, si ritiene debba trovare applicazione a tutti i compensi comunque erogati a decorrere dalla predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina. Di conseguenza, la riduzione va applicata con riferimento a tutta l’attività progettuale non ancora remunerata a tale data, anche in presenza di contratti integrativi definiti secondo la previgente disciplina. Il tenore letterale della norma, infatti, laddove parla di destinazione a decorrere dal primo gennaio 2009, appare indicativo di una precisa volontà del legislatore in tal senso.
La disposizione, nella parte in cui prevede la riduzione della percentuale da corrispondere al personale per le predette finalità incentivanti, ha portata generalizzata e opera con riferimento alle pubbliche amministrazioni cui si applica il citato decreto legislativo. Si evidenzia però che – secondo quanto previsto dal comma 17 – gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale non devono procedere al suddetto versamento. Pertanto, si ritiene che le suddette economie di spesa debbano incidere in termini positivi sui rispettivi saldi di bilancio
Comma 9 – compensi collegi arbitrali: il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Occorre precisare che nella nozione di collaudo devono ritenersi compresi sia i collaudi tecnico-amministrativi sia quelli statici, nonché ogni altro eventuale collaudo specialistico.
Va segnalato inoltre, che qualora l’incarico venga espletato da personale non dirigente, diversamente da quanto previsto per il personale dirigente, di magistratura e per gli avvocati della Stato, per i quali figura un’apposita e diversa destinazione, come specificato in premessa, la quota di compenso da versare al bilancio dello Stato va riassegnato al fondo di parte corrente di cui al comma 17, tenuta presente, anche, la destinazione di quota delle conseguenti entrate alla contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate dall’articolo 67.
Inoltre, si ritiene utile evidenziare, relativamente all’ambito soggettivo della norma, che destinatari della stessa devono essere intesi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprendendo pertanto anche i professori universitari, il personale con qualifica dirigenziale e quello in particolari condizioni di impiego (part time, personale a tempo determinato ecc).
Resta fermo, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che per gli incarichi in questione, conferiti dall’Amministrazione, continuano ad applicarsi le norme contrattuali di comparto.
Per quanto riguarda gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale si evidenzia, anche in questo caso, che – considerata la previsione di cui citato comma 17, secondo periodo – tali enti non devono procedere al versamento al bilancio dello Stato. A tal proposito si ritiene utile evidenziare che il 50% del compenso spettante al dipendente per le attività di componente o segretario del collegio arbitrale e di collaudo debba essere riassegnato dall’amministrazione ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente”.
Per quanto concerne, infine, il versamento al bilancio dello Stato, anche allo scopo di far confluire le corrispondenti quote in favore dei fondi di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato ove esistenti, si comunica che è stato istituito nello stato di previsione dell’entrata il capitolo sottoindicato, al fine di poter distinguere le differenti destinazioni ( ai fondi del trattamento accessorio per il personale dirigente e ai fondi perequativi personale magistratura e avvocatura dello Stato; al fondo di parte corrente di cui al comma 17 per il restante personale) dei versamenti relativi a ciascuna amministrazione …”
Riporto il link da cui potete leggere per intero questa circolare n. 36 del 2008 della Ragioneria generale dello Stato
Riporto il link della notizia data da ilSole 24 ore come richiamato da UNITEL
E così siamo arrivati al paradosso di essere il primo Stato moderno in cui vertici politici umiliano, denigrano e sbeffeggiano i propri dipendenti pubblici con norme che si possono definire vergognose.
Mala Tempora




