Prova di idoneità per restauratori
Pubblicato da bretella su 2 Giugno, 2009
Ormai è passato qualche giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modalità per lo svolgimento delle prove per ottenere la qualifica di “restauratore” e “colalboratore restauratore”. Non credo di aver visto da nessuna parte questa notizia (ma probabilmente mi sbaglio e sono distratto..); credo, invece, che sia importante, anche perchè il decreto è atteso da parecchio tempo (almeno un paio d’anni, se non addirittura dallo stesso 2004) in quanto applicativo delle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 182 comma quinquies del Codice dei beni culturali. Data l’importanza del regolamento ve lo incollo nella sua totalità anche se è molto lungo. Spero comunque sia apprezzato da chi è interessato all’argomento. Se avete bisogno di chiarimenti, postate qui sotto. Ah, richiamo la vostra ‘attenzione sul fatto che questa prova avrà luogo solo una volta….
Buona Lettura
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
DECRETO 30 marzo 2009 , n. 53
Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonche' della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies del Codice. (09G0060)
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 182, comma 1-bis del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei
beni culturali e del paesaggio;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2008,
n. 4231/2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con la nota n. 2083 del 3 febbraio 2009 e il successivo
parere favorevole, formulato con la nota n. 1549 del 16 febbraio
2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' per lo svolgimento
della prova di idoneita' (d'ora in avanti: «prova di idoneita'»),
utile all'acquisizione della qualifica di «restauratore di beni
culturali» in applicazione del regime transitorio di cui all'articolo
182, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del
paesaggio (d'ora in avanti: «Codice»), agli effetti indicati
dall'articolo 29, comma 6 del Codice.
2. Il presente decreto disciplina altresi' le modalita'
dell'acquisizione, in esito alla predetta prova di idoneita', della
qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», ai sensi
dell'articolo 182, comma 1-quinquies, lettera d) del Codice.
Art. 2.
Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione
alla prova di idoneita'
1. La prova di idoneita' ha luogo una sola volta ed e' indetta, in
un'unica sessione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali (d'ora in avanti: «Ministro»), da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito Internet
istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali -
http://www.beniculturali.it (d'ora in avanti: «sito Internet del
Ministero») - che ne fissa la data e le modalita' di svolgimento.
2. Sono ammessi a partecipare alla prova di idoneita' i soggetti
indicati all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice.
3. La domanda di partecipazione, da presentare entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella
Gazzetta Ufficiale, secondo le modalita' ivi stabilite, e' corredata
dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal predetto
articolo 182, comma 1-bis del Codice, per ciascuna categoria dei
soggetti legittimati a partecipare al concorso. Nella domanda devono
essere indicati i dati relativi al versamento della tassa prescritta
per l'ammissione agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre
1990 e successive modificazioni. I candidati che superano la prima
prova devono presentare, entro il termine di cui all'articolo 6,
comma 3, a pena di esclusione dal prosieguo della procedura, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati, come
appresso indicato:
a) i candidati ascrivibili alla categoria di cui alla lettera a)
del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare:
ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento, per
almeno quattro anni, dell'attivita' di restauro con responsabilita'
diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo le modalita'
indicate dall'articolo 182, comma 1-ter del Codice, l'elenco degli
interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, l'originale o
la copia autentica del certificato di regolare esecuzione del
medesimo, rilasciato dall'autorita' preposta alla tutela del bene
oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Detto certificato deve essere
accompagnato - fatta eccezione per gli interventi in cui il candidato
abbia rivestito formalmente il ruolo di direttore tecnico o risulti
titolare della ditta individuale affidataria dei lavori - dall'atto
proveniente dal responsabile del procedimento, ovvero dal direttore
dei lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito
dall'autorita' o dall'istituto che ha rilasciato il certificato di
regolare esecuzione, attestante la responsabilita' diretta del
candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione
dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a
quello di direttore di cantiere;
b) i candidati ascrivibili alle categorie di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono
presentare:
l'originale del titolo di studio ivi indicato o la copia
autentica del medesimo, ovvero la dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il
possesso del predetto titolo di studio e l'iscrizione ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) i candidati ascrivibili alla categoria di cui alla lettera
d-bis) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono
presentare:
la documentazione utile all'acquisizione della qualifica di
«collaboratore restauratore di beni culturali» ai sensi del comma
1-quinquies, lettere a), b) e c), del predetto articolo 182, vale a
dire il titolo di studio indicato a dette lettere a) o b) (in
originale, in copia autenticata o mediante dichiarazione
sostitutiva), oppure la dichiarazione, ovvero la autocertificazione,
nonche' il visto di buon esito degli interventi, indicati a detta
lettera c);
inoltre, ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento,
per almeno tre anni alla data del 30 giugno 2007, dell'attivita' di
restauro con responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, secondo le modalita' indicate dall'articolo 182,
comma 1-ter del Codice, l'elenco degli interventi svolti e, per
ciascun intervento dichiarato, l'originale o la copia autentica del
certificato di regolare esecuzione del medesimo, rilasciato
dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o
dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368. Detto certificato deve essere accompagnato -
fatta eccezione per gli interventi in cui il candidato abbia
rivestito formalmente il ruolo di direttore tecnico o risulti
titolare della ditta individuale affidataria dei lavori - dall'atto
proveniente dal responsabile del procedimento, ovvero dal direttore
dei lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito
dall'autorita' o dall'istituto che ha rilasciato il certificato di
regolare esecuzione, attestante la responsabilita' diretta del
candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione
dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a
quello di direttore di cantiere;
d) tutti i candidati indicati alle lettere precedenti devono
presentare l'attestazione del versamento della tassa prescritta per
l'ammissione agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre
1990 e successive modificazioni.
4. Nella domanda di cui al comma 3 il candidato indica l'ambito di
competenza, tra quelli previsti nell'allegato A al presente decreto,
rispetto al quale intende sostenere le prove previste dall'articolo
3, commi 4 e 5.
Art. 3.
Prove di esame
1. La prova di idoneita' consiste in due prove scritte ed in una
prova teorico-pratica, valutate in centesimi.
2. Il candidato che non si presenti ad una prova presso la sede
assegnatagli o che venga escluso da una prova, perde il diritto a
sostenere l'esame e non ha diritto al rimborso della tassa versata.
3. La prima prova scritta consiste in un test articolato in cento
quesiti a risposta multipla, per ciascuno dei quali sono previste
quattro possibili risposte, di cui una sola esatta. La prova e' tesa
a valutare la conoscenza, nella prospettiva della successiva
attivita' professionale, della teoria e della pratica della
conservazione (50 quesiti), dei lineamenti di storia e di storia
dell'arte (15 quesiti), dei lineamenti di chimica, di fisica e di
biologia (30 quesiti). Il questionario concerne anche la legislazione
italiana ed europea in materia di beni culturali, la legislazione in
materia di appalti di lavori, servizi e forniture, nonche' nozioni di
economia e gestione delle imprese (5 quesiti). La prova si svolge in
Roma, anche presso piu' sedi - qualora il numero dei candidati lo
richieda - individuate con successivo provvedimento ministeriale, per
gruppi di candidati divisi per ordine alfabetico, in base alla
lettera iniziale del cognome. Detto provvedimento viene pubblicato
sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» nella data indicata nel decreto di cui all'articolo 2,
comma 1. Il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento della
prova e' di sessanta minuti. La prova si intende superata e il
candidato e' conseguentemente ammesso alla prova successiva qualora
consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Per ogni
risposta esatta viene attribuito il punteggio di 1 e per ogni
risposta errata viene attribuito il punteggio negativo di -1. Si
considera errata la risposta plurima. In caso di risposta omessa non
viene attribuito alcun punteggio. La prima prova scritta e' condotta
dalla commissione prevista dall'articolo 4, comma 1, anche con
l'ausilio di una societa' specializzata individuata dal Ministero. La
correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio
possono essere effettuati con idonea strumentazione automatica,
utilizzando sistemi a lettura ottica.
4. La seconda prova scritta si articola, in relazione ai diversi
ambiti di competenza di cui all'allegato A, nella progettazione di un
intervento di restauro avente ad oggetto un manufatto. Per lo
svolgimento della prova sara' concesso ai candidati un periodo di
otto ore a decorrere dalla dettatura del compito. La seconda prova
scritta si intende superata e il candidato e' conseguentemente
ammesso alla prova successiva qualora consegua un punteggio non
inferiore a settanta centesimi.
5. La prova a carattere teorico-pratico consiste nell'esecuzione di
interventi su manufatti o fac-simili, ed e' tesa a dimostrare le
capacita' del candidato nell'applicare le conoscenze di carattere
teorico-metodologico alla pratica del restauro attinente l'ambito di
competenza prescelto. La prova si articola su due giorni e, per
ciascun giorno, sara' concesso ai candidati un periodo di otto ore.
La prova teorico-pratica si intende superata qualora il candidato
consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
6. I manufatti o fac-simili per lo svolgimento della seconda prova
scritta e della prova teorico-pratica sono predisposti a cura
dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro,
dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il
restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
Art. 4. Composizione della Commissione e Sottocommissioni esaminatrici 1. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1 , e' nominata la commissione esaminatrice della prova di idoneita' (d'ora in avanti: «Commissione»), che ha sede presso il Ministero ed e' composta da cinque membri, dei quali: a) uno, con funzioni di presidente, e' scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari, contabili, o tra gli avvocati dello Stato, ed e' designato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; b) due sono scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero, il primo tra i dirigenti tecnici, l'altro tra i restauratori della terza area, posizione economica F4. In caso di accertata carenza in organico dei restauratori di posizione F4, l'incarico puo' essere conferito anche a restauratori di terza area, posizioni economiche F1, F2 e F3; c) due sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra professori universitari di prima o seconda fascia o ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato B al presente decreto, attinenti alla conservazione del patrimonio storico ed artistico, ovvero docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie afferenti alla conservazione ed al restauro del patrimonio storico ed artistico. 2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente per ciascun componente. Per le funzioni di segreteria, il Ministro nomina uno o piu' dipendenti dell'amministrazione, appartenenti all'area terza del personale amministrativo. Ai soli fini dello svolgimento della prima prova scritta, per ogni sede di espletamento, con il decreto di cui al comma 1, possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza con le modalita' di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. Presso ogni sede individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, il Ministro nomina una Sottocommissione avente la composizione indicata ai commi precedenti. 4. Con decreto adottato dal Ministro dopo la correzione della prima prova, la Commissione e le Sottocommissioni possono essere integrate con membri aggregati, esperti negli ambiti di competenza in esse non rappresentati, mantenendo un numero dispari di componenti. I membri aggregati esprimono il loro giudizio unitamente ai membri effettivi soltanto in relazione ai candidati per cui viene disposta l'aggregazione.
Art. 5.
Compiti della Commissione
1. La Commissione:
a) forma l'elenco dei soggetti i quali, avendo presentato nei
termini una valida domanda di partecipazione, possono sostenere la
prima prova scritta; tale elenco viene pubblicato sul sito Internet
del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» almeno
sessanta giorni prima dell'inizio della prova di idoneita'; tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati;
b) ai fini dello svolgimento della prima prova scritta, formula
almeno 500 quesiti a risposta multipla, in proporzione al numero di
quesiti previsti per ciascuna disciplina;
c) valuta la prima prova scritta e predispone l'elenco dei
candidati che hanno riportato il punteggio minimo necessario per il
superamento della prova;
d) valuta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
di ammissione alla prova di idoneita' previsti dall'articolo 182,
comma 1-bis e predispone l'elenco dei candidati ammessi a sostenere
la seconda prova scritta;
e) definisce i criteri per la valutazione della seconda prova
scritta e della prova teorico-pratica e ne da' comunicazione alle
Sottocommissioni prima dell'inizio della seconda prova scritta. Nella
definizione dei criteri la commissione tiene comunque conto dei
parametri appresso indicati:
1) per la seconda prova scritta:
1.1) capacita' di impostazione interdisciplinare;
1.2) rispetto della sequenzialita' delle fasi di progettazione
dell'intervento di restauro;
1.3) padronanza del lessico tecnico;
1.4) completamento della prova;
2) per la prova teorico-pratica:
2.1) corrispondenza dell'esecuzione dell'elaborato al modello
dato;
2.2) ordine nell' esecuzione dell' elaborato;
2.3) completamento della prova;
f) individua i manufatti o fac-simili oggetto della seconda prova
scritta e della prova a carattere teorico-pratico, individua gli
Istituti incaricati di predisporli e provvede all'assegnazione dei
manufatti o fac-simili a ciascuna Sottocommissione, garantendo la
piu' assoluta segretezza della fase preparatoria della prova;
g) predispone, il giorno stabilito per lo svolgimento della
seconda prova scritta e della successiva prova teorico-pratica, la
traccia della prova da assegnare per ciascuno degli ambiti di
competenza indicati nell'allegato A e alla contestuale trasmissione,
anche per via telematica, della traccia medesima alle sedi presso cui
operano le Sottocommissioni, garantendo la piu' assoluta segretezza
della fase preparatoria delle tracce e della gestione dei manufatti o
fac-simili utilizzati. La seconda prova scritta e la successiva prova
teorico-pratica iniziano contestualmente in tutte le sedi d'esame e
non possono avere inizio fino a che tutte le Sottocommissioni non
abbiano comunicato alla Commissione, anche per via telematica,
l'avvenuto ricevimento delle tracce;
h) al termine della prova di idoneita', sulla base degli elenchi
predisposti dalle Sottocommissioni ai sensi dell'articolo 6, comma 5,
predispone l'elenco dei candidati idonei all'acquisizione della
qualifica di restauratore di beni culturali e quello dei candidati
idonei all'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore
di beni culturali e li trasmette al Ministero.
2. La Commissione individua altresi' le modalita' per la custodia
degli elaborati delle prove d'esame per tutta la durata della prova
di idoneita'. Al termine della prova di idoneita' gli elaborati sono
custoditi dall'Amministrazione per un anno.
Art. 6.
Svolgimento delle prove d'esame
1. Il giorno della prima prova scritta la Commissione o il comitato
di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2, provvede alla
distribuzione dei questionari ai candidati. La selezione automatica
dei questionari e' disposta dalla Commissione, anche per il tramite
della societa' specializzata individuata dal Ministero ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, garantendo la piu' rigorosa segretezza di
tutte le fasi preparatorie della prova.
2. I questionari, stampati su moduli a lettura ottica, sono
contenuti in confezioni individualmente sigillate, la cui apertura
contestuale da parte dei candidati e' autorizzata dalla Commissione o
dal comitato di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2. Il
candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima
di essere stato autorizzato e' escluso dalla prova.
3. Al termine della prima prova scritta la Commissione predispone
l'elenco dei candidati che hanno riportato il punteggio minimo
necessario per l'ammissione alla seconda prova scritta. Tale elenco
e' pubblicato sul sito Internet del Ministero, unitamente
all'indicazione dell'ufficio presso il quale deve essere presentata,
entro i successivi trenta giorni, la documentazione attestante il
possesso dei requisiti di ammissione dichiarati all'atto della
domanda. Di tale pubblicazione viene data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati.
4. Una volta verificato il possesso dei requisiti di ammissione
sulla base della predetta documentazione, la Commissione predispone
l'elenco degli ammessi alla seconda prova scritta, stabilisce il
calendario di tale prova e della successiva prova teorico-pratica,
nonche' le sedi di svolgimento delle predette prove e la suddivisione
dei candidati tra le sedi, anche in base alla lettera iniziale del
cognome, in relazione all'ambito di competenza indicato dai candidati
nella domanda di partecipazione. L'elenco dei candidati ammessi, il
calendario delle prove, le sedi individuate e la suddivisione per
lettera dei candidati sono pubblicati sul sito Internet del Ministero
e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
5. Al termine della seconda prova scritta, ciascuna
Sottocommissione procede collegialmente alla correzione degli
elaborati e decide a maggioranza l'attribuzione del relativo
punteggio. Al termine della correzione ciascuna Sottocommissione
trasmette alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi alla prova
teorico-pratica.
6. Il presidente della Commissione comunica a ciascun candidato
l'ammissione alla prova teorico-pratica almeno quindici giorni prima
dello svolgimento della prova medesima, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno. L'elenco dei candidati ammessi e' pubblicato sul
sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati. La Commissione puo'
procedere ad una nuova suddivisione dei candidati, anche in base alla
lettera iniziale del cognome, presso le sedi individuate ai sensi del
comma 4, in relazione all'ambito di competenza indicato dal candidato
nella domanda di partecipazione. In tale caso ne da' comunicazione
agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; la
nuova suddivisione dei candidati e' altresi' pubblicata sul sito
Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.
7. Durante il tempo di svolgimento della seconda prova scritta e
della prova teorico-pratica debbono essere presenti nel locale degli
esami almeno tre componenti della Sottocommissione nominata ai sensi
dell'articolo 4, comma 3. Ad essi e' affidata la vigilanza degli
esami, con l'ausilio dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4,
comma 2.
8. Al termine della prova teorico-pratica ciascuna Sottocommissione
procede alla relativa valutazione secondo quanto stabilito al comma 5
e trasmette alla Commissione l'elenco dei candidati che hanno
superato la prova.
Art. 7.
Acquisizione delle qualifiche di «restauratore di beni culturali»
e di «collaboratore restauratore di beni culturali»
1. L'elenco dei candidati, i quali, avendo superato la prova
teorico-pratica, acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni
culturali», e' approvato con decreto del Ministro ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, nonche' nel sito Internet del Ministero.
2. Il punteggio della prova teorico-pratica necessario per
conseguire l'idoneita' all'acquisizione della qualifica di
«collaboratore restauratore di beni culturali», ai sensi della
lettera d) del comma l-quinquies dell'articolo 182 del Codice, e'
compreso tra 50 e 69 centesimi.
3. La Commissione predispone l'elenco dei candidati che, ai sensi
del comma 2, acquisiscono la qualifica di «collaboratore restauratore
di beni culturali» e lo trasmette al Ministero. L'elenco e' approvato
con decreto del Ministro ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
nonche' nel sito Internet del Ministero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 30 marzo 2009
Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Bondi
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 177
Allegato A
(articoli 2 e 3)
AMBITI DI COMPETENZA
A1. Materiali lapidei e derivati; superfici decorate
dell'architettura.
A2. Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti
scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti in materiali
sintetici lavorati, ssemblati e/o dipinti.
A3. Materiali e manufatti tessili e pelle.
A4. Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici; materiali e
manufatti in metallo e leghe.
A5. Materiale libraio e archivistico; manufatti cartacei e
pergamenacei; materiale fotografico, cinematografico e digitale.
A6. Strumenti musicali.
A7. Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
Allegato B
(articolo 4)
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
(Come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, modificato
dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005)
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia
e medicina);
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali;
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata;
ICAR/19 - Restauro;
L-ART/10 - Metodologie della ricerca archeologica;
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale;
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna;
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea;
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro;
M-STO/01 - Storia medievale;
M-STO/02 - Storia moderna;
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche;
M-STO/08 - Archivistica; bibliografia e biblioteconomia;
M-STO/09 - Paleografia.





Avv. Alessandro Rosati detto
Perchè il termine di chiusura del 31/01/2006??? E le persone iscritte o abilitate dopo??
Grazie
bretella detto
C’è da dire che la versione originaria del 182 prevedeva il termine del 1 maggio 2004 e solo con le integrazioni effettuate attraverso il d.lgs. n. 156/2006 si è giunti a determinare il limite al 31 gennaio 2006. Diciamo quella linea doveva fungere da spartiacque rispetto alle nuove e ordinarie modalità di acquisizione della qualifica di restauratore, potendo “sanare” tutto ciò che era precedente. La data del 31 gennaio 2006 si riferisce al riassetto, che è stato operato con apposito DM di concerto tra Ministero per i beni e le attività culturali e il MIUR , delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Tra l’altro nel “pacchetto” è rientrato in via sperimentale (allora) il Centro di conservazione e restauro La Venaria reale.
Francesca detto
Gentile dott. Bretella,
la ringrazio per aver comunicato la pubblicazione riguardante la qualifica dei restauratori perché non avevo idea che fosse finalmente avvenuta.
Sono una restauratrice diplomata all’Istituto Centrale del Restauro (ex), e da quanto mi è parso di capire dall’art.182 comma 1 non devo svolgere la prova di idoneità, ma volevo avere la conferma anche da lei. Volevo inoltre sapere su quale G.U. è stata fatta questa pubblicazione per poter diffondere la notizia.
Ancora grazie
Francesca
bretella detto
Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 121 del 27 maggio 2009. Per 60 giorni è consultabile gratuitamente a questo indirizzo
Per qunto riguarda la domanda lei dovrebbe avere acquisito direttamente la qualifica di restauratore purchè siano stati rispettati i requisiti richiesti dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 182.
Spero di essere stato utile.
francesca detto
Tornando al discorso del limite di iscrizione al 31 gennaio 2006, mi pare di aver capito che chi come me si diplomerà nei prossimi giorni in una scuola regionale triennale con iscrizione dopo gennaio 2006 rimane fregato, giusto? cosa dovremo fare quindi?
grazie per l’attenzione
fausto miconi detto
Egr. Dott. Bretella,
in merito al modulo e alla somma da pagare per partecipare alla prova di idoneità per restauratori, volevo chiederLe:
Il bando che indice la sessione e conseguentemente la modulistica,
verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Serie generale? Pensa che avverrà a breve ? Se il termine di presentazione della domanda è di 60 giorni, da quale data bisogna partire per calcolare questi 60 giorni ? Lei pensa che saranno pubblicati anche i testi su cui si dovrà fare affidamento per studiare ?
Mi scuso anticipatamente per la mia ignoranza in merito.
Grazie anticipatamente per la risposta che mi vorrà dare.
Fausto
bretella detto
Gent.mo, non si scusi per non conoscere notizie che al momento in pochi conoscono (e tra questi non rientro certo io), ci mancherebbe. Sulla data d’uscita del bando non posso sbilanciarmi nè sul contenuto, ma credo che i testi alla fine non siano un grande problema: da questo punto di vista darò anche io indicazioni quando usciranno le materie, non si preoccupi. Invece, per quanto riguarda il bando è lo stesso DM 30 marzo 2009 n. 53 che ne prevede la pubblicazione sulla G.U. 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami- e sarà dalla sua data di pubblicazione che decorreranno i 60 giorni per la presentazione della domanda. Al riguardo, a meno che non avvenga quando sarò in ferie (luglio/agosto), mi impegno a darvi notizie pronte sulla pubblicazione. Un saluto.
HEIDY detto
Gentilissimo Signor Bretella, io mi sono diplomata presso l’Accademia di Belle Arti in “Conservazione e restauro dei materiali dell’arte contemporanea” nel 2005, credo quindi di poter partecipare a questa prova di idoneità ma le chiedo cortesemente conferma.Le chiedo inoltre se già si sà qualcosa sulla pubblicazione del bando per partecipare a tale prova di idoneità.
La ringrazio anticipatamente e le porgo distinti saluti.
Adelaide
Valentina detto
Salve dott.Bretella,
leggendo il decreto ho difficoltà a capire se posso partecipare all’esame per qualificarmi restauratore dei beni culturali.
Ho frequentato un corso presso la Scuola Edile Professionale di Firenze, l’iscrizione, al primo anno risale al Aprile del 2004 (2 anni+1 anno di specilaizzazione per un totale di 3 anni ) Rilasciandomi al termine di tale corso, nel Luglio 2007, una QUALIFICA di tecnico esperto nel restauro del legno.
Nel decreto si richiede un DIPLOMA e nn una QUALIFICA presso una scuola statale o regionale… quindi credo di intedere che nn posso partecipare a tale esame, ma per una maggiore sicurezza vorrei una conferma da lei.
Inoltre, vorrei sapere, come mi devo comportare per fare la domanda di partecipazione all’esame( sempre se sono idonea), perchè ho cercato sia sulla GU che sul sito del ministero, ma nn sono riuscita a trovare niente, forse perchè nn è stato ancora pubblicato niente?
La ringrazio anticipatamente
Valentina
Elisa detto
Egregio dott. Bretella,
sono regolarmente iscritta alla Camera di Commercio per attività di restauro e conservazione di opere d’arte da gennaio 2007, lavoro dal 2008 anche con la Soprintendenza (progetti in collaborazione con Comuni e Musei e affidamenti regionali).
Ho seguito nel 2000 un corso regionale per restauratore di 900 ore e uno comunale specifico per il restauro ligneo di 150 ore.
Dal 2001 al 2006 ho lavorato all’estero.
Sto per conseguire la laurea in Conservazione dei Beni Culturali (vecchio ordinamento, l’iscrizione è antecedente al 31 gen 2006), così non riesco a capire esattamente in che posizione mi trovo rispetto al decreto appena pubblicato.
Vorrei chiederle, ad esempio, un’interpretazione del testo dell’art.1-bis che al paragrafo d) riporta :
“colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche’ risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006″.
Dovrei dunque partecipare al Concorso allegando alla documentazione l’elenco degli esami sostenuti e i certificati di regolare esecuzione dei lavori svolti dalla mia ditta?
La ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.
Elisa
bretella detto
Le rispondo all’ultimo punto che mi sembra quello rilevante. Mi scrive che sta per conseguire la laurea in conservazione dei beni culturali, avendo un’iscrizione anteriore al 31 gennaio 2006. Ebbene, riuscendo a laurearsi prima della pubblicazione del bando (a meno che non vengano previste espresse eccezioni, ma ne dubito) potrà rientrare esattamente nella fattispecie astratta della lett. d) che lei cita. Quindi potrà partecipare alla prova. Dubito, al contrario, che potrebbe partecipare alla prova se non riuscisse a conseguire la laurea prima dell’indizione della prova: la norma, infatti, richiede come requisito essenziale il conseguimento del titolo oltre all’iscrizione al 31 gennaio 2006.
Da verificare eventualmente il corso regionale di cui parla, ma dalle sommarie indicazioni che mi offre non ho elementi per ricondurre la situazione ad alcuna ipotesi del comma 1-bis.
In bocca al lupo
Avv. Antonio Giornetti detto
Nee bando si fa riferimento al versamento della tassa per l’ammissione agli esami di Stato.
L’importo è di € 49,58?
Su quale c/c deve essere effettuato il versamento e con quale causale?
Grazie
bretella detto
Ho visto che domande e dubbi ce ne sono un po’ per tutti e di tutti i tipi. Cerco allora di dare qualche chiave di lettura sperando di essere utile.
In primo luogo, l’oggetto del D.M. n. 53 del 30 marzo 2009 è unicamente la regolamentazione delle modalità di svolgimento della prova di idoneità per acquisire la qualifica di restauratore e quella di collaboratore di restauratore. Pertanto, per sapere quando sarà effettuata la prova dobbiamo aspettare la pubblicazione, sulla G.U. e sul sito internet del MiBAC, del D.M. di indizione della prova in un’unica sessione. Dal momento della pubblicazione ci saranno 60 giorni di tempo per poter presentare la domanda di partecipazione.
Come avrete osservato, la prova è riservata a particolari categorie di candidati comprese nelle elencazione dell’articolo 182 comma 1-bis del Codice dei beni culturali.
L’aspetto interessante è che alle vostre domande di partecipazione dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di possesso del titolo per partecipare. Successivamente al superamento della prima prova sarà necessario presentare documentazione o anche autocertificazione in alcuni casi specifici.
Le prove d’esame vengono dettagliatamente descritte all’articolo 3.
Per quanto riguarda la Commissione e le sottocommissioni d’esame (da qui deduciamo che la prova avrà uno svolgimento per sedi; conferma se ne ha al successivo articolo 6). Tra i compiti della Commissione vi è quello rilevante di formare l’elenco dei soggetti che possono sostenere la prima prova scritta, avendo presentato una valida domanda di partecipazione.
Questo a grandi linee il contenuto del decreto (ho tralasciato l’approfondimento delle questioni d’esame – anche perché, per fare un esempio, la scelta dei quesiti a risposta multipla è veramente sconcertante – e delle acquisizioni delle qualifiche – le disposizioni sono chiare su questi aspetti). Rimangono da capire le diverse posizioni di chi intende partecipare alla prova.
Devo dire che la questione non è posta in maniera “originale” con questo decreto perché il riferimento è pur sempre alla disposizione transitoria dell’articolo 182 del Codice (risalente al 2006) e quindi le domande vanno fatte in relazione alle disposizioni codicistiche più che a quelle del decreto.
Scorrendo rapidamente la norma, leggiamo che possono partecipare alla prova di idoneità:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
In questo caso, il candidato dovrà produrre l’elenco degli interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, l’originale o la copia autentica del certificato di regolare esecuzione del medesimo, rilasciato dall’autorita’ preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. A questo dovrà essere aggunto anche l’attestato citato nella stessa disposizione.
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006
Non ci sono grandi spazi di autonomia: il diploma è triennale (o superiore), è conseguito presso le accademie di belle arti, l’iscrizione deve essere stata fatta fino al 30 gennaio 2006. In questo caso sarà necessario produrre l’originale del titolo di studio oppure la copia autentica del medesimo, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso del predetto titolo di studio e l’iscrizione ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006
Inoltre può partecipare:
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
Stessa documentazione.
e anche:
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
Le tipologie di diplomi sono esclusivamente questi appena richiamati.
Infine, producendo una forte innovazione legislativa, l’area dei soggetti che possono partecipare alla prova è stata estesa e comprende anche quelli che hanno i requisiti e che saranno i cc.dd. collaboratori restauratori. La documentazione si basa essenzialmente sul lavoro svolto dal collaboratore.
Credo di aver richiamato con chiarezza le varie ipotesi. Se vi fossero ancora dei dubbi, vi prego di non esitare a chiedermi chiarimenti.
Saluti
Riassumendo per:
a) Francesca non devi sostenere la prova, anche se me lo farei confermare in qualche modo (per iscritto) dal Ministero (ISCR);
b) Francesca 2 dovresti passare a regime ordinario per poter conseguire la qualifica. Se fossi in te approfondirei anche il discorso del collaboratore. Una domanda: non hai nessun attestato di attività dir estauro?
c) HEIDY dovresti partecipare tranquillamente
d) Valentina devi aspettare il bando per la domanda. Prima ancora sul diploma/qualifica non sono convinto di quello che dici, anzi..
e) per l’Avvocato Giornetti, la tassa – che credo sia dell’entità da Lei indicata, ma aspetto conferma- dovrà essere pagata in conformità a quanto previsto dal bando che deve essere ancora pubblicato
Dott.ssa Michela Fasce detto
Gent.le Dott. Bretella,
in base all’art. 1 – quinques a all’art. 1- bis possono partecipare anche i collaboratori restauratori purchè presentino la documentazione di aver svolto lavori seguiti dalla soprintentendenza per almeno tre anni alla data del 30 giugno 2007.
Inoltre questi lavori devono essere certificati dal direttore dei lavori assunto a protocollo nel caso in cui non siano stati affidati direttamente al collaboratore restauratore.
Allora chiedo: tre anni da quando, dal 2004? il direttore dei lavori è il restauratore o il funzionario della soprintendenza?
La ringrazio per la sua cortese attenzione e rimango in attesa di una sua risposta.
Michela
bretella detto
Se ho capito bene il quesito mi si chiede a quali condizioni i collaboratori restauratori possano partecipare alla prova di idonetà per restauratori. Le condizioni sono quelle richiamate dalla lett. d-bis) del comma 1-bis dell’articolo 182 e cioè aver conseguito già la qualifica di collaboratore restauratore ai sensi del comma 1-quinquies lettere a), b) e c) accompagnato dallo svolgimento alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauto di beni culturali , direttammente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento ,con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o degli istituti di cui all’art. 9 del d. lgs. n. 368/1998.
Visto il tenore della norma intendo i tre anni a decorrere dall’acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore, quindi anche anteriormente al 2004 essendo tale figura già prevista ad esempio nell’articolo 8 del DM n. 294/2000. L’attestazione della regolare esecuzione è a carico della soprintendenza o degli istituti di cui all’art. 9 citato.
Valentina detto
http://www.spinelli.it/ita/news.asp?ID=1038
leggete qua.
Valentina detto
Buongiorno a tutti,
mi è stato riferito che ieri(11/06/09) è uscito sulla gazzetta ufficiale il bando per presentare la domanda, l’Ho cercato nella sezione 4, concorsi ed esami, ma nn ho trovato niente inerente al restauro…
Dott. Bretella anche a lei risulta che sia uscito ieri il bando?
bretella detto
E’ una notizia che mi pare del tutto priva di fondamento…almeno per quanto riguarda la pubblicazione
chiara detto
Oggetto: richiesta informazioni riguardanti l’ Art. 182 del decreto legislativo del 20/10/98;
Gentile Dott. Bretella, con la presente Le chiedo delucidazioni riguardanti l’acquisizione della qualifica di restauratore in via transitoria.
1. chi acquisisce per via transitoria la qualifica è comunque tenuto ad inviare il materiale attestante la sussistenza dei requisiti entro i termini stabiliti per chi invece concorre ad acquisire tale qualifica mediante concorso ?
2. i certificati di buon esito per chi entro il 2001 ha frequentato un corso di restauro biennale, devono attestare l’attività diretta sui beni per 2 o 4 anni?
3. se un lavoro, documentato mediante progetto di restauro e relativo certificato di buon esito, è iniziato prima del 16/12/01, data di entrata in vigore del decreto del ministro 24 ottobre 2001, ma si è concluso successivamente, il periodo da calcolare è intero o si ferma comunque al 16/12/01 ?
4. chi, come me, risulta legale rappresentante di una ditta inserita negli elenchi fiduciari della soprintendenza, a cui peraltro sono stati affidati lavori dalla stessa soprintendenza, può richiedere alla stazione appaltante di attestare il possesso del requisito di legge ?
La ringrazio sentitamente per le delucidazioni che vorrà inviarmi, distinti saluti, Chiara.
bretella detto
La domanda presenta sicuramente dei gradi di difficoltà interpretativa. Per sommi capi: 1)se sono posseduti i requisiti che vengono richiesti dal comma 1 delll’art. 182 non c’è bisogno di inviare alcun materiale in concomitanza al concorso; 2)la norma parla di un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, quindi se le ha svolto due anni, l’attività è di quattro anni; 3)il limite temporale fissate non dovrebbe essere superabile, quindi i calcoli li faccia sempre al periodo temporale di riferimento; 4) si
francesco detto
Gentile Dott. Bretella
secondo l’art. 182 1-quinques lettera c) chi alla data del 1 maggio 2004 abbia svolto lavori di restauro in proprio può accedere all’esame di idoneità… ma mi sorge un dubbio: il primo lavoro deve necessariamente essere datato maggio 2000 o semplicemente bisogna sommare le durate di diversi lavori effettuati fino a maggio 2004 per raggiungere il quadriennio? Grazie mille per l’attenzione, Francesco.
bretella detto
credo sia sufficiente sommare le durate di diveri lavori effettuati per raggiungere il quadriennio
chiara detto
Oggetto: richiesta informazioni riguardanti l’ Art. 182 del decreto legislativo del 20/10/98;
Gentile Dott. Bretella,
la sottoscritta Muschitiello Chiara Teresa, chiede alla S. V. delucidazioni riguardanti l’acquisizione della qualifica di restauratore in via transitoria.
1. chi acquisisce per via transitoria la qualifica è comunque tenuto ad inviare il materiale attestante la sussistenza dei requisiti entro i termini stabiliti per chi invece concorre ad acquisire tale qualifica mediante concorso ?
2. i certificati di buon esito per chi entro il 2001 ha frequentato un corso di restauro biennale, devono attestare l’attività diretta sui beni per 2 o 4 anni?
3. se un lavoro, documentato mediante progetto di restauro e relativo certificato di buon esito, è iniziato prima del 16/12/01, data di entrata in vigore del decreto del ministro 24 6tt6bre 2001, ma si è concluso successivamente, il periodo da calcolare è intero o si ferma comunque al 16/12/01 ?
4. chi, come me, risulta legale rappresentante di una ditta inserita negli elenchi fiduciari della soprintendenza, a cui peraltro sono stati affidati lavori dalla stessa soprintendenza, può richiedere alla stazione appaltante di attestare il possesso dei requisiti di legge ?
La ringrazio sentitamente per le delucidazioni che vorrà inviarmi, distinti saluti, Chiara Muschitiello.
bretella detto
credo di aver risposto poco sopra alle stesse domande
bretella detto
Vorrei precisare che le brevi risposte che offro ai quesiti che mi vengono posti non costituiscono in alcun modo pareri professionali e vengono fornite per spirito di servizio ed informazione di di carattere generale.
Qualora si desiderasse avere un parere legale semplice o una consulenza legale complessa, sarà necessario inviare un’apposita richiesta scritta a infoculturali@libero.it
ira detto
Buonasera, sono una restauratrice di dipinti, vorrei sapere dove trovare il modulo per partecipare al concorso.Spero qualcuno possa darmi una risposta poichè non sono riuscita a trovarla.
Ringrazio anticipatamente per l’aiuto.
bretella detto
Il bando che indice la sessione non è stato ancora pubblicato e quindi anche i moduli non sono stati ancora resi disponibili. Ne approfitto per fare una precisazione di carattere generale. E’ abbastanza chiaro nel corpo del DM del 30 marzo che la prova deve essere ancora bandita, quindi si dovrebbero evitare le sovrapposizioni che invece leggo con domande che danno per scontato che la pubblicazione del DM coincida con l’indizione della sessione della prova. Sinceramente non so come sia stata ingenerata questa confusione.
Alessandra detto
Gentile Dott. Bretella,
ho conseguito i 2 anni di scuola regionale nel 2002, successivamente iscritta alla laurea triennale in diagnostica applicata ai benio culturali. Ho collaborato per 3 anni a restauri con una restauratrice e svolto restauro in proprio per privati.
Posso partecipare alla pova?
Grata porgo cordiali saluti
grazia detto
Gentilissimo dott. Ferretti, in primo luogo complimenti per il suo lavoro,sul suo blog è possibile sperare di capirci qcs, sembra di riuscire ad intravedere un pò di luce in questa intricata matassa… e mi riferisco chiaramente alla prova di idoneità per restauratori… Ho dei quesiti da sottoporle e volevo sapere se posso contattarla direttamente per mail o al telefono, visto che Lei non è qui a Roma. Nel frattempo le sottopongo la mia situazione: Ho un diploma dell’Accademia di Belle Arti non specifico di Restauro e due corsi annuali regionali uno sul Restauro di decorazione parietale, l’altro sul Restauro degli affreschi; ho lavorato dal 1995 al 2001 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una stessa ditta di Restauro. Finita questa collaborazione, ho continuato a lavorare alternando lavori in proprio e lavori per conto di altre ditte di Restauro. In quest’ultimo anno ho lavorato anche direttamente per la Soprintendenza comunale. Potrò partecipare al concorso? Esistono fac-simile delle certificazioni da farsi rilasciare dalle ditte con cui si è lavorato?
grazie infinite
bretella detto
Per quanto riguarda il diploma dell’Accademia non dovremmo essere nella tipologia indicata dalla lettera b, comma 1-bis dell’articolo 182 [b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006]così come non dovremmo essere neppure nell’ipotesi della lettera c, perchè la disposizione non sembra ipotizzare la cumulabilità di più corsi annuali per raggiungere il minimo periodo temporale richiesto (qui, in goni caso si potrebbe provare a fare un quesito al legislativo del ministero, giusto per togliersi lo sfizio). Invece, mi pare di vedere i requisiti dalla lettera a), comma 1 bis dell’articolo 182 [a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368]. In questo caso, tuttavia, ricordo che la lettera a)del comma 3 dell’articolo 2 del D.M. 30 marzo 2009, n. 53 richiede per la dimostrazione dell’effettivo svolgimento dell’attività di restauro con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, l’elenco degli interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, l’originale o la copia autentica di regolare esecuzione del medesimo, rilasciato dall’autorità preposta alla tutela. A ciò bisognerà accompagnare – tranne in quei casi in cui il candidato abbia rivestito formalmente il ruolo di direttore tecnico o risulti titolare della ditta affidataria – un atto proveniente dal responsabile del procedimento, oppure dal direttore dei lavori, adottato, acquisito al protocollo o comunque custodito dall’autorità o dall’istituto che ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione, che attesti la repsonsabilità diretta del candidato nella scelta delle metodlogie, dei tempi e dell’esecuzione dell’intervento del restauro del bene, con un ruolo almeno pari di quello di direttore di cantiere. E’ un po’ complicato, ma con la documentazione idonea può accedere alla prova. Non credo che esistano dei fac-simile “generali” delle certificazioni delle ditte: o ce li “inventiamo” e poi li proponiamo o, sarà necessario di armarsi di santa pazienza e chiedere, chiedere, chiedere…
bretella detto
a proposito, puoi scrivermi una mail direttamente a infoculturali@libero.it
a Roma vengo una volta alla settimana, quindi possiamo sentirci anche lì…
bretella detto
Non mi specifichi se hai conseguito la laurea triennale in diagnostica, in ogni caso la tua situazione corrisponde senza problemi particolari nella previsione della categoria di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell’articolo 182 [c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006]e quindi puoi partecipare alla prova
Rosaria detto
Gentile Dott. Bretella siamo un gruppo di colleghe restauratrici, formate presso scuole regionali e impiegate presso una società che lavora con la Pubbl. Amm.; vorremmo sapere se Lei sa se esiste una possibilità di cumulo di più titoli regionali (x es corso biennale dipinti + corso 1 anno materiali lapidei) e/o di crediti formativi ottenuti tramite superamento di esami universitari in corsi di laurea attinenti.
Sa inoltre se è possibile per maggiori chiarimenti porre delle domande all’ufficio legale del MiBAC?
Le porgiamo cordiali saluti
bretella detto
Rivolgersi all’ufficio legislativo del MiBAC per chiedere chiarimenti non è cosa difficile e si può fare abbastanza speditamente. Se volete, possiamo studiarlo insieme, ma per me si tratterebbe di una prestazione professionale e non più semplice attività informativa. Se volete potete scrivermi a infoculturali@libero.it
Intanto, da quello che mi dite, credo che il vostro principale interesse sia quello di arrivare alla qualifica senza passare per la prova, però devo dire che, letta la norma nella sua interezza, non credo sia possibile procedere ad eventuali cumuli di più titoli. In ogni caso, dovreste esplicitare meglio le singole ipotesi, perchè descritte come avete fatto voi non risultano del tutto chiare..Quanto alla partecipazione alla prova è sufficiente il diploma biennale rilasciato da una scuola di restauro statale o regionale, con iscrizione anteriore al 31 gennaio 2006]
cecilia detto
Salve, ho una ditta individuale di restauro beni culturali dal 1998, nel 2000 ho conseguito un diploma (di durata biennale di addetto al restauro degli affreschi, nel 2002 ho conseguito un diploma (di durata annuale) di restauratore di affreschi e pitture murali. Ho lavorato quasi sempre ottenendo i permessi e le autorizzazioni dalla soprintendenza (la prima risale al 2001 e l’ultima a qualche mese fa, prima del corso ho lavorato senza titoli).
Adesso dopo più di dieci anni di lavoro devo fare l’esame?
Mi piacerebbe sentirmi dire di no, ma leggendo e rileggendo la legge e le varie modifiche che ci sono state negli anni la mia situazione non è cambiata anzi mi sembra sia ulteriormente peggiorata.
grazie
cecilia
bretella detto
Purtroppo credo che dovrà affrontare la prova di idoneità, perchè da quanto mi scrive sembrerebbe non rientrare in nessuna delle ipotesi previste nel comma 1 dell’articolo 182. Non vedo infatti nè la possibilità di collocarla nella fattispecie di cui alla lettera a [colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006] nè alla lettera b [colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; ] perchè in questo caso avrebbe dovuto svolgere entro il 2001 almeno 4 anni di attività regolarmente certificata – e non mi sembra che ci siamo con gli anni -, nè, infine, nella lettera c [colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368]. Mi sembra invece – sempre rispettando la forma delle certificazioni richieste – che lei abbia già acquisito la qualifica di collaboratore restauratore rientrando nella previsione di cui alla lettera c) comma 1-quinquies dell’articolo 182 [colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività' svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali] semprechè l’attività possa essere fatta risalire al 1998 e vi sia il visto del buon esito degli interventi.
La mia valutazione si sta basando su quanto da Lei scritto, senza aver potuto esaminare eventuale documentazione, quindi è condizionata dalla correttezza dei dati indicati.
Se ha bisogno di un parere di tipo professionale ed una valutazione approfondita della questione può scrivere a infoculturali@libero.it
In bocca al lupo
Andrea detto
Anche per me si ripete questa incresciosa situazione, peraltro comune a tanti altri colleghi. Anche io lavoro continuativamente con diverse soprintendenze dal 2000 sino ai giorni nostri e sarò costretto a sostenere l’esame.
Mi chiedo, ma le soprintendenze, quando vagliano i curriculum, i progetti di lavoro, concedono i nulla osta, seguono i lavori e ne certificano il buon esito, non riconoscono automaticamnte lae capacità professionali dell’operatore?
Non sono le Soprintendenze emanazioni dirette del ministero?
Sono amareggiato ed avvilito
e spero che si possa fare qualcosa al riguardo.
valentina detto
gent. issimo dott. Bretella vorrei ringraziarla per le informazioni e la competenza con cui cerca di rispondere a tutti.
sono laureata in storia dell’arte con il vecchio ordinamento, ho frequentato un corso regionale di restauro post laurea di tre anni e immediatamente dopo, dal 1997 fino ad oggi ho avuto la fortuna di lavorare come restauratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato.
mi chiedo sconcertata: devo fare dopo 10 anni di lavoro l’ennesimo concorsone???
spero in un suo chiarimento.
bretella detto
Mi scusi, ma da quello che mi scrive mi sembra che rientri tranquillamente nell’ipotesi della lett. b) del comma 1 dell’articolo 182 [ colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368]. Il corso di restauro l’ha concluso prima del 2001, vero? Si tratta soltanto di reperire l’adeguata certificazione relativa all’attività svolta.
Mi faccia sapere se ho inteso male la sua descrizione
valentina detto
la sua chiarezza mi conforta. ha inteso bene la mia domanda.
in merito alla certificazione dei due anni di attività, può essere relativa anche agli anni successivi al 2001 -data dell’entrata in vigore del decreto- ?
(domanda banale e forse stupida ma mi aspetto di tutto)
valentina detto
gentile dott.Bertella
la disturbo nuovamante perchè a questo punto non mi è chiaro un altro passo essenziale.
se io ho conseguito un diploma regionale di tre anni nel 2000 e devo certificare il doppio degli anni per arrivare al quadriennio – cioè due- mi auguro che i lavori da certificare possono essere stati eseguiti anche negli anni succcessivi al decreto?
questa domanda mi è sorta quando l’ARI, associazione nazionale dei restauratori, per valutare la mia candidatura mi ha chiesto questa certificazione restringendomi il campo chiedendomi la certificazione delle attività svolte fino alla data del 24 ottobre 2001, entrata in vigore del decreto.
esiste uno spartiacque temporale così?
la ringrazio in anticipo
Ambra detto
Gentilissimo dott. Bretella,
intanto mi sento di ringraziarLa da parte di tutti noi per le utilissime informazioni pubblicate su questo sito….
In merito a questa prova di idoneità, vorrei chiederLe: io mi sono diplomata nel 2005 presso l’Università internazionale dell’arte come Tecnico Restauratore con corso di 2 anni+1 e da 3 anni lavoro in proprio con partita iva. Secondo Lei devo sostenere la prova?
bretella detto
Anche in questo caso la “mannaia” dei limiti temporali è veramente ingombrante. Dalle indicazioni offerte, mi sembra che rientriamo sicuramente nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 1 quinquies dell’articolo 182 (e quindi ha la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali) ed in quella di cui alla lettera b del comma 1 bis dell’articolo 182 che offre la possibilità di sostenere la prova.
Infatti, il titolo da lei conseguito è successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, e quindi non può ricadere nelle fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 182 nè mi sembra che il suo titolo di studio possa essere ascritto a quelle ipotesi di cui alla lettera a) dello stesso comma.
silvia detto
Buongiorno a tutti.
In merito al decreto rimangono grosse perplessità riguardo la certificazione degli anni lavorativi.
Mi sono diplomata in scuola regionale triennale nel 1997.Ho lavorato come dipendente fino al 2002 poi ho fondato con un socio la mia ditta che ha la certificazione SOA per la terza classifica.
Pertanto sono anni che lavoro e acquisisco certificati di buon esito dalle soprintendenze e mi ritrovo a dover dimostrare gli anni relativi a prima del 2001….è assurdo che chi all’epoca aveva scelto la strada della formazione triennale (l’unica allora) debba qualificarsi retroattivamente in base a quello che poteva aver certificato quando era dipendente. non era più sensato raccogliere le certificazioni ottenute ad oggi o comunque con un limite temporale più vicino? perchè devono essere premianti anni così lontani e di così difficile certificazione?
I tanti che come me hanno lavorato nei cantieri con contratti di assunzione, anche se praticamente gestivano il
cantiere, non possono figurare in nessun certificato del rup o della direzione lavori, nessuna norma lo prevedeva.
La richiesta, per chi era dipendente e non figurava o come direttore tecnico o come titolare, di dimostrare il proprio ruolo è chiaramente impossibile e volontariamente escludente.
Il decreto penalizza chi al 2001 era troppo giovane per avere esercitato un’attività in proprio ma abbastanza vecchio per aver concluso il proprio ciclo di studi…spero che questa penalizzazione possa essere messa in discussione e vengano presi in considerazione gli anni di lavoro successivi al 2001. Grazie Silvia
bretella detto
Purtroppo la scelta fatta sembra proprio diretta a “restringere” la rosa dei restauratori, sottoponendoli alla prova di idoneità…
Riccardo detto
Buongiorno.
Ho una perplessità riguardo al DECRETO. Ho preso l’attestato di specialiazzazione come Collaboratore restauratore beni culturali indirizzo materiale cartaceo e libri nel 2007 dopo un corso regionale iniziato tre anni prima. Indubbiamente faccio riferimento al comma 1-bis. Non mi è chiaro se faccio parte della lettera c in cui si parla genericamente di diploma o della lettera d-bis in cui si parla specificatamente di qualifica di collaboratore restauratore. Nel primo caso accederei alla prova senza problemi, nel secondo non avrei la certificazione dei lavori di restauro svolti…Avete qualche informazione in proposito?
bretella detto
Da quello che mi scrive Lei rientra nell’ipotesi di cui alla lett. d-bis e quindi è necessaria l’attestazione dell’attività di restauro
OMBRETTA FUSCO detto
Gentilissimo dott.Bretella,
avrei un quesito da porLe:Ho acquisito il titolo di Diploma di accademia di belle arti e restauro in:tecniche di restauro equiparato a pittura nel 2003 persso l’Accademia di Belle Arti e Restauro NIKE(legalmente riconosciuta) di Ct(vecchio ordinamento 4 anni),fui la prima in Sicilia.Posseggo due dipolomi regionali precedenti al titolo accademico:Attestato di qualifica professionale della Regione Sicilia come Restauratore di dipinti;Attestato di qualifica professionale della Regione Sicilia come Restauratore di Libri antichi disegni e stampe.Dal 2004 quel momento lavoro quasi in interrottamente presso la medesima accademia come docente di Metodologia del restauro (oggi divenuta Storia e teoria del restauro)e docente di tecniche e restauro delle opere dorate,ho diretto un cantiere e svolto altri lavori nell’ambito in quest’ultimo anno assolvo anche alla funzione di Direttore.I miei titoli ed il mio qui sintetizzato curriculum mi danno già l’idoneità alla qualifica di Restauratore?e mi consenta un pò di faceto:se no che mi sono laureata a fare?
RingraziandoLa sin d’ora Le invio i miei più cordiali saluti!
bretella detto
Certo che come dice “simpaticamente” la Sua è veramente una situazione limite, ma penso proprio che possiamo al massimo vederci riconosciuto tout court il titolo di collaboratore restauratore ai beni culturali, ai sensi della lettera a) o b) del comma 1-quinquies. Per quanto riguarda la qualfica di restauratore dovremmo andare alla prova, perchè Le manca quel requisito di attività richiesta dal comma 1 dell’articolo 182 al momento dell’entrata in vigore del DM 420/2001..Devo essere sincero, leggere la norma vedendo tutti questi casi che, bontà vostra, avete deciso di sottopormi, mi lascia perplesso e amareggiato, tanto da chiedermi se all’epoca, quando è stata pensata la norma, si sia tenuto conto di tutte queste “possibili” vicende personali che hanno veramente dell’incredibile. Cosa Le posso suggerire? A questo punto preferisco dire che probabilmente la lettura della norma che faccio è troppo “rigida” ed è forse meglio rivolgersi agli uffici dl ministero sperando che mi diano torto e vi permettano di acquisire un titolo che vi spetta naturaliter . Provate a battere qualche altra strada. Buona fortuna!
Ombretta Fusco detto
Grazie mille per la disponibilità e la chiarezza!Vedremo La terrò informata su come andrà a finire la mia vicenda!A presto!
Ombretta Fusco detto
Buon giorno,non vorrei diventare pressante,ma la faccenda inizia ad appassionarmi,più o meno come l’Odissea!Sbirciando l’articolo 182 leggo:…1-bis… b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle
arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31
gennaio 2006;
E allora mi chiedo ma io non ci rientro?sicuro?
Qual’è,se può aiutarmi,l’ufficio competente al quale dovrei inoltrare i miei mille quesiti?La ringrazio ancora e spero di non doveLa più “importunare”!
bretella detto
Mi scusi, ma è quello che Le ho scritto io, cioè che Lei rientra nella prova e non nell’attribuzione diretta della qualifica. Infatti, la lettera b del comma 1-bis dell’articolo 182 si riferisce ai requisiti da possedere per “…acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all’articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante..”. Spero di essere stato più chiaro rispetto a quanto ho già postato in precedenza. In bocca al lupo!
P.S. Gli uffici competenti non sono chiaramente definiti nel caso in questione, ma si può provare direttamente con l’ufficio legislativo , l’ISCR e/o il segretariato generale. Si può studiare una formulazione generale da proporre con indicazioni specifiche di volta in volta. Eventualmente mi faccia sapere alla mail infoculturali@libero.it
Ombretta Fusco detto
A chiosa di quanto sopra detto allego dicitura esatta del mio titolo”Diploma accademico di “restauro” equiparato a pittura conseguito all’Accademia di belle Arti e Restauro Nike Catania legalmente riconosciuta.
Grazie
Anna detto
Eggr. dott. Bretella sono di origine ucraina, ho finito L’Accademia di Belle Arti a Napoli: 4 anni di pittura (vecchio ordinamento) e 2 anni di specializzazione in restauro d’arte contemporanea (anno 2006). sono 2 anni che lavoro, passando dall’aprendista alla carica di restauratrice cat.C. vorrei sapere se ho possibilità di fare la prova d’idoneità e se si cosa devo fare? in attesa della Sua risposta La ringrazio tantissimo per le informazioni che ci sta dando!
bretella detto
Probabilmente Lei ha diverse opzioni, ma quella più importante mi sembra la previsione della lettera b) del comma 1-bis dell’articolo 182 e cioè b) “…colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006…” e quindi può affrontare la prova di idioneità. Non so se i due anni di specializzazione a cui si riferisce le abbiano fatto ottenere un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro (?), se così fosse allora rientrebbe anche nella lett. d) dello stesso comma.
Quando uscirà il bando farà la domanda al ministero per poter partecipare alla prova.
In bocca al lupo!
P.S. ribadisco che le risposte che offro si basano sui dati che mi vengono indicati e forniti e quindi la validità delle stesse dipendo dall’esattezza di quelli.
Alessandra detto
Gentilissimo Dott.Bretella,
ho letto quanto scritto fin’ora, ma nonostante tutto ho ancora dubbi su cosa posso e non posso fare io…
Mi sono diplomata nel 1997 all’Università Internazionale dell’Arte dopo 2 anni di corso: ho subito iniziato a lavorare presso ditte di restauro con ritenuta d’acconto fino al ‘99; nel’99 ho aperto una ditta individuale ed ho eseguito lavori per conto mio per privati ma soprattutto per conto di altre ditte di restauro che lavorano per le soprintendenze…
ora,mi posso considerare una restauratrice, o devo, potendo, partecipare al concorso?
una seconda domanda, i documenti che bisogna addurre,mi sembra di aver capito, quelli di “buon esito del lavoro”, chi me li deve produrre? le ditte per cui ho lavorato? la soprintendenza? non ne ho mai sentito parlare e non sono mai venuta a conoscenza che le ditte ricevessero tale documento….qualora non esistessero tali documenti, come potrei documentare ciò che mi richiedono?
la ringrazio anticipatamente per l’attenzione
paolo detto
Ciao Alessandra, anch’io ho frequentato all’uia un corso di due anni terminato nel 1998. Sei sicura che il tuo corso fosse riconosciuto dalla regione? Se non lo fosse penso che l’attestato di quel corso non abbia nessun valore.
manu detto
Salve, se non erro, avendo letto e riletto il decreto DECRETO 30 marzo 2009, n. 53,
chi ha ottenuto un diploma biennale presso una scuola statale o regionale ha accesso all’esame di stato.
ma credo, e sono diciamo sicura al 99, 9 % che lo debba fare.
riporto il testo
“c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
non inferiore a due anni, purche’ risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;”
Mi sembra già una fortuna, dato che la sottoscritta, ha frequentato anch’essa l’UIA. Però ho preso il diploma triennale nel dicembre 2001, e per noi, secondo lo stesso decreto ci vogliono, oltre al diploma triennale, tre anni di lavoro (o collaborazione, ma cosa è di preciso un rapporto di collaborazione??) presso o le soprintendenze o l’opificio e simili (cioè icr o patologia del libro).
C’è qualcun altro che come me ha fatto una triennale? non ho ben capito se devo fare l’esame di stato per collaboratore di restauro o se automaticamente con il mio diploma raggiungo la qualifica di collaboratore.
nel caso poi abbia effettuato tirocinio presso istituti accreditati dalla soprintendenza questo ha una qualche valenza?
grazie mille
valentina detto
gentile dott.Bertella
la disturbo nuovamante perchè a questo punto non mi è chiaro un altro passo essenziale.
se io ho conseguito un diploma regionale di tre anni nel 2000 e devo certificare il doppio degli anni per arrivare al quadriennio – cioè due- mi auguro che i lavori da certificare possono essere stati eseguiti anche negli anni succcessivi al decreto?
questa domanda mi è sorta quando l’ARI, associazione nazionale dei restauratori, per valutare la mia candidatura mi ha chiesto questa certificazione restringendomi il campo chiedendomi la certificazione delle attività svolte fino alla data del 24 ottobre 2001, entrata in vigore del decreto.
esiste uno spartiacque temporale così?
la ringrazio in anticipo
daniela murphy detto
Gentile, Dotto Bretella.
Nel 2005 una ditta di restauro fecce ricorso al TAR perché la soprintendenza voleva fermare i lavori di restauro in corso eseguiti dalla medesima ditta. L’appalto dei lavori fu vinto dalla ditta nel 2000. La soprintendenza sosteneva che la ditta non poteva proseguire il restauro perche non aveva i certificati di buon esito prima del 2000. La ditta sosteneva che i certificati non erano obbligatori prima dell’uscita del decreto legge nel 2000 e perciò non erano tenuti ad avere i certificati prima del 2000. Il giudice dette ragione alla ditta sostenendo che prima del 2000 bastava fare un’autocertificazione per certificare il buon esito dei lavori conclusi.
Considerando questo precedente, noi dell’Art 182 – 1 c (otto anni attività prima del 2001) non possiamo anche noi fare un’autocertificazione di buon esito relativi ai lavori eseguiti prima del 2000. Insisto su questo punto perché nella soprintendenza di Firenze è quasi impossibile avere i certificati di buon esito dei lavori cosi vecchi in tempi reali, in più ora ci stano dicendo che i certificati di buon esito devono essere fate telematicamente ma non sano dirci né dove, né come………………..il fatto che il decreto legge dica chiaramente che gli enti di tutela devono rilasciare detti certificati entro un mese dalla richiesta é pura fantasia, almeno a Firenze.
PS invio questo stessa domanda alla mail infoculturali@libero.it
Grazie per la sua pazienza. D
Giorgia detto
Salve,vorrei sapere se con un diploma di Scultura (durante i 4 anni ho svolto 3 anni di corso di specializzazione in tecnologia e restauro della pietra)vecchio ordinamento,e una qualifica in restauro e conservazione della pietra leccese ,presso la Scuola edile;la mia domanda è ,sono validi per poter partecipare alla prova d ‘esame di idoneita’per restauratori?la ringrazio
Luisa detto
Tra le mille questioni sollevate in questa vicenda, si sta diffondendo un altro dubbio: sono in possesso di un “attestato di qualificazione professionale” conseguito nel 1984 dopo un corso biennale di 1200 ore, ma quando parla di “diploma” presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, la norma intende rigidamente un “diploma”? Oppure vale anche il mio attestato di qualificazione professionale…
Grazie
gianna detto
salve sig.bretella sono una collaboratrice restauratrice ho conseguito il titolo nel2006 e lavoro da tre anni come tale.vorrei sapere se posso partecipare al bando e quando pubblicheranno le modalita di accesso e dove.grazie
ilaria detto
gentile dott.Bretella
ho cercato informazioni sulla gazzetta ufficiale,relative alla data di esame d idoneità per il restauratori ma non ho trovato nulla saprebbe dirmi se già è uscita?
grazie per la sua disponibilità
paolo detto
Buongiorno, è possibile utilizzare lavori eseguiti con ritenuta d’acconto prima del 2004 per avere la qualifica di collaboratore restauratore?
monica detto
Gentile Dott. Bretella,
La mia osservazione è la seguente:
Il Ministero dei beni culturali ha emanato un decreto con funzione RETROATTIVA e se cosi fosse, toglierebbe un DIRITTO ACQUISITO (il titolo di studio conseguito; intendo la mia laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico artistico, 12/S acquisita nell’anno accademico 2005/06), chiaramente un operazione INCOSTITUZIONALE e INLEGALE….
Cordiali Saluti
Matteo
bretella detto
Purtroppo devo rinviare tutte le risposte al mio ritorno, non avendo il tempo necessario per poteri rispondere in maniera adeguata. Posso solo dire che, volendo, una volta uscito il bando possiamo fare uno studio per valutarne pregi e difetti, ipotizzando eventuali possibilità di impugnazione per singole ipotesi. Quello che voglio dire in questo momento è che come accade spesso per le “cose italiche” solo quando la frittata è fatta ci si rende conto delle conseguenze. In realtà, tutto quello che forma oggetto di vostri dubbi poteva ben essere analizzato ancora prima dell’adozione del DM 30 marzo 2009. La scelta di campo è stata fatta con l’adozione dell’articolo 29 del codice dei beni culturali e le conseguenti prescrizioni integrative e transitorie del 2006. Perchè nessuna voce si è levata prima contro una disposizione che taglia di fatto 5000 professionisti dal riconoscimento di una qualifica di eccellenza del nostro ordinamento? Forse si sperava che nulla sarebbe giunto a conclusione (come accade spesso nellelvicende di casa nostra). Purtroppo, per chi ne rimarrà fuori, in molti se ne sono fregati con le conseguenze che sono visibili sotto gli occhi di tutti. Proprio oggi in gazzetta sono usciti i due decreti di regolamento della professione di restauratore e della individuazione della qualifica. E’ chiaro che a breve uscirà anche il bando per la prova di idoneità. Non dimenticate che a parte la scrematura iniziale (chi potrà procedere o meno alla prova) sarà fondamentale superare la prova stessa per essere riconosciuti restauratori e, sinceramente, non so quanti ce la faranno. Che intenzioni avete?
Andrea detto
Giustamente Lei ci fà notare come noi stessi, gli interessati, abbiano aspettato che la frittata sia fatta per accorgersi delle conseguenze.
A scusante però devo addurre qualcghe considerazione: in primis, che noi operatori del settore siamo sempre impegnati sul campo e ditratti per quello che riguarda le questioni legislative.Non dovevano segnalare lea cosa le associazioni di categoria? In più, il fatto che le Soprintendenze stesse abbiano continuato ad operare come se nulla fosse non costituisce un attenuante per noi operatori?
A firenze stiamo cercando di organizzare qualche forma di protesta per far conoscere la realtà a cui andranno incontro numerose imprese di restauro.
La cna di Firenze ha inoltre avviato delle azioni legali (Ricorsi al tar ed al presidente della repubblica) per cercare di ottenere qualcosa.
Uniamoci, anche se in ritardo e facciamo sentire la nostra voce.
alessandra detto
buon giorno sono Alessandra, vorrei sapere chi non ha fatto scuole di nessun tipo come me, ma ha lavorato per 5 anni dal 1997 al 2001 all’interno di chiese, palazzi storici, musei, teatri… con relativa documentazione, di appalti da ditte di restauro certificte, fatture e ricevute, e attestati rilasciati su mia richiesta dai datori di lavoro, sono requisiti sufficenti per richiedere l’abilitazione come collaboratore restauratore? poi non capisco ci sarà un concorso non ho capito come, quando, dove? grazie spero in una Sua risposta grazie………
valentina detto
gent. Dott.Bretella, ritorno alla carica per cercare di capire qualcosa di più sul tipo di certificazione. come mi scriveva “se vuole ottenere il riconoscimento della qualifica di restauratore in base al comma 1 dell’articolo 182, l’attività deve essere necessariamente riferita alla dta di entrata in vigoe del DM 24 ottobre 2001.” fino a qui allora tutto chiaro. dovrei certificare due anni di lavoro con responsabilità diretta con il certificato di regolare esecuzione. sulla maggior parte di questi non vi è indicato assolutamante nulla, solo l’importo e che è certificata la regolare esecuzione. nessun dato in più. tali certificati sono molto disomogenei, diversi fra loro e poco specifici. la responsabilità diretta nell’esecuzione è certificata da una dichiarazione firmata dal direttore tecnico e dall’amministratore unico della ditta di cui ero dipindente. è sufficiente?
Andrea detto
Gent. Dott. Bretella
la ringrazio per l’utile e disinteressato lavoro che svolge sul blog.
Secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420 per accedere direttamente alla qualifica di restauratore occorre essere in possesso di un diploma riconosciuto e di almeno 4 anni di lavoro certificati su beni tutelati; io sono in possesso del diploma riconosciuto e di un numero maggiore di anni di lavoro continuativo, certificabile, su opere tutelate ma a decorrere dall’anno 2000 sino ai giorni nostri.
Ritengo un’ingiustizia dover fare l’esame come se la mia attività lavorativa quasi ventennale non significhi nulla e un ingiustizia ancor maggiore dover sostenere un esame per dimostrare di saper svolgere un lavoro che già svolgo e che è riconosciuto, ad oggi, oltre che dal mercato e dal fisco, da 4 diverse Soprintendenze.
Gestisco un impresa che ha realizzato restauri importanti e complessi, testimoniati da riconoscimenti scritti ( diversi dai certificati di buon esito) da parte di Soprintendenti e funzionari della Soprintendenza; un impresa che dà lavoro a due addetti e in grado di mantenere due nuclei famigliari.
A 43 anni,sinceramente, trovo umiliante professionalmente e lesivo della mia dignità dover mettere in gioco tutto, passato e futuro, sperando di superare una prova d’esame a quiz in un ora con materie che abbracciano anche campi del reaturo diversi dalla mia specializzazione.
Non entro ulteriormente nel merito delle prove d’esame che giudico puerili e sommarie, inadatte a giudicare le reali attitudini e professionalità e proprio per questo preoccupanti, perchè spazzeranno via alla prima prova molti dei partecipanti e relegheranno a prestatori d’opera la maggior parte degli altri.
Conosco restauratori bravissimi che non saranno in grado dopo tanti anni di attività pratica di superare la prova a quiz e molti altri che neppure si iscriveranno.
Non era più logico, se ce ne fosse la necessità riqualificare questi settori del nostro artigianato con corsi regionali o di categoria come si fà con altre categorie?
L’impressione generale è che si stia creando un nuovo albo professionale per ufficializzare quello che era già prima noto a tutti quelli che hanno provato a partecipare a gare o ad ottenere incarichi diretti dalle soprintendenze
Andrea Cipriani
Chiara detto
Gentile dott. Bretella,
svolgo da qualche hanno il lavoro di restauratrice come dipendente presso ditte di restauro e sarei a questo punto interessata a capire se i miei requisiti sono sufficienti per essere ammessa alla prova di idoneità di restauratori.
Purtroppo non riesco a intravedere all’interno del decreto delle indicazioni che includano anche i miei titoli di studio e esperienze professionali.
In breve le sottopongo il mio professionale:
- Laurea in Conservazione dei Beni culturali, vecchio ordinamento, 1999/ 2004.
- Master I livello in “Scienza e conservazione dei materiali nei Beni Culturali”, 2004/ 2005, Università di Bologna
- Da Settembre 2005 a Gennaio 2008 ha lavorato continuativamente in qualità di restauratore con contratti di collaborazione per le ditte di restauro
- Da Gennaio 2008 è assunta a tempo indeterminato come restauratore presso una ditta restauro
Potrei avere una sua opinione a riguardo?
Grazie
Chiara
emilia detto
buongiorno dr. Bretella,
mi trovo spiazzata di fronte a questo decreto che in modo retroattivo va a vanificare titoli di studio e anni di lavoro: io ho frequentato un corso regionale di specializzazione post qualifica per restauratore di dipinti su tela e tavola, della durata di due anni, terminato nel 2004; da allora ho lavorato con ritenuta d’acconto e con assunzioni a tempo determinato per diverse ditte in diversi cantieri in italia e all’estero, poi dal 2006 ho aperto una ditta individuale lavorando in alcuni cantieri ed emettendo fattura al titolare dell’appalto o alla chiesa dove svolgevo la mia opera; chiudendo questa, chiedo scusa, troppo lunga premessa Le domando: per affrontare l’esame devo presentare solo il diploma o saranno necessarie certificazioni dei lavori a cui ho collaborato? se sì come ottenerle?a chi chiederle, ai titolari delle ditte con cui ho collaborato o alle soprintendenze?
approfitto ancora della sua cortesia e Le domando: ci sono ad oggi novità relative alla data in cui si svolgerà la prova?
ed ancora le prove da affrontare che argomenti toccheranno? mi posso aspettare domande di storia dell’arte, chimica, biologia, legislazione, o che altro?
ci sono dei testi consigliati?
grazie infinite…attendo con ansia una Sua, spero “illuminante”,risposta.
emilia detto
dimenticavo….
buone vacanze! e ancora grazie!!
alice detto
Gentile Professore,
mi sono iscritta presso l’Accademia di Belle arti di Napoli in Restauro e Conservazione delle Opere Moderne e Contemporanee nel 2003. Ho conseguito il diploma triennale nel 2006 e ad ottobre darò la tesi per la specialistica. Ora, volevo capire, frequentare il biennio è stato inutile (dato che per l’ammissione alla prova basta il triennio)?! Ci hanno fatto iscrivere promettendoci il titolo di restauratore…E’ legale far iscrivere degli sprovveduti a corsi di laurea (mi riferisco al biennio) fittizi? E, se non supero la prova, i miei sei anni di studio non sono serviti a niente? E se, invece, la mia votazione sarà inferiore al 70/100 sarò collaboratore a vita?
La ringrazio per la cortese attenzione.
elvira detto
Salve Gentile Professore…..è rassicurante sapere che una persona competente come Lei sia disposto a rispondere ai nostri quesiti, pertanto la ringrazio in anticipo.
Mi sono diplomata presso l ‘Accademia Nyke di catania sezione pittura, per tre anni sono stata dipendente di una ditta di fiducia della soprintendenza catanese,ho seguito due corsi regionali di un anno ciascuno, e insegno presso l accademia sopracitata, dal 2004 a oggi come docente di restauro pittorico.Con questi titoli posso accedere al concorso? può suggerirmi a quale ente rivolgermi eventualmente?..Grazie aspetto sue notizie con ansia……un saluto sincero e rispettoso!
Alessandra detto
Gentile Bretella,
le scrivo per delucidazioni.
nell’ottobre del 2000 mi sono iscritta ad una scuola privata(riconoscita dalla regione) di roma dove ho conseguito a luglio 2001 la qualifica di restauratore,nel febbraio 2002 l’attestato di specializzazione professionale di dipinti du tavola ed opere lignee policrome e nel luglio del 2002 l’attestato di specializzazione dei di dipindi.
Dall’ottobre del 2002 fino a dicembre del 2006 ho lavorato con una restauratrice (ditta) ma senza contratto e con altre ditte (anche in laboratori della soprintendenza!).
nel marzo del 2007 ho concluso la lurea triennale in diagnostica applicata ai beni culturali.
Ho pagato 9 milioni di vecchie lire con garanzie di avere un titolo riconosciuto anche nella comunità europea ed ora non so se posso definirmi restauratrice, nonostante le mie collaborazioni continue.
Le chiedo se non devo fare questa prova di idoneità, dato che é stato lo stesso ministero e scuola a garantire questi titoli.
Grata dell’attenzione ed in attesa di risposte porgo distinti saluti
bretella detto
Vedo che durante la mia assenza le domande si sono accumulate, segno di incertezza e, soprattutto, di poche informazioni utili. Oggi sono rientrato e ho iniziato a leggere alcune notizie che sicuramente vi serviranno. Conto di aprire un nuovo post per Lunedì in modo da offrire indicazioni e novità. Per ora vi posso dire – ma credo che sia noto – che il Ministero ha ufficializzato una procedura per la gestione e raccolta delle domande dirette a far valere la propria posizione posizione professionale. La procedura è completamente informatizzata e sarà messa on line sul sito del ministero il 21 settembre 2009.
Da una primissima lettura, credo che il grande problema sarà quello delle certificazioni e, purtroppo, verranno “i nodi al pettine” di quei tanti corsi regionali che dovranno certificare quanto fatto e che dovranno essere assimilabili ai percorsi formativi “istituzionali” per poter dare accesso alla qualifica.Le scelte che sono state fatte dal Ministero, per alcune specifiche situazioni (come ad esempio la IRRILIEVANZA di attestazioni già rilasciate) mi lascia alquanto perplesso, ma sarete voi a giudicare eventuali rimedi a quanto indicato. Segnalo, sempre in primissima battuta, la riconosciuta eccezionalità della situazione dell’Abruzzo che – per ovvi motivi – gode di un favor rispetto alla presentazione della documentazione richiesta.
Non voglio mettere troppa “carne al fuoco” e quindi mi fermo qui. Al più presto indicherò collegamenti utili accompagnati da notizie ed informazioni. Vi ribadisco tuttavia che il tempo a disposizione è limitatissimo e che la procedura adottata dal ministero, a mio modestissimo e personalissimo giudizio, darà luogo a notevoli difficoltà organizzative, creando “colli di bottiglia”, discezionalità delle valutazioni ed un diffuso malcontento.
Tempi duri.
P.S. Spero di sbagliare nella mia valutazione, ma quello che ho letto finora non promette niente di buono…
Luisa detto
Gentile Dott. Bretella,
probabilmente lei ne è a conoscenza, ma vorrei ricordare che nel 1997 venne bandito, ovviamente dal Mibac, un concorso pubblico per esami e titoli per numerosi posti di restauratori, con differenti specializzazioni e presso varie soprintendenze, per il quale era riconosciuto come requisito per l’ammissione a sostenere le prove, oltre ai titoli statali, l’”attestato di qualificazione professionale nel settore del restauro , con riferimento ai manufatti di cui al presente bando, conseguito al termine di corsi di formazione professionale gestiti o riconosciuti con legge regionale, di durata almeno biennale” (G. U. n.71 del 12/09/1997).
Mi chiedo perchè questo titolo, valido allora, non venga più riconosciuto, o meglio lo sia solo se le ore di insegnamento sono state almeno 1600. Questo mi sembra arbitrario e soprattutto salta fuori solo ora per la prima volta!…chi lo ha stabilito? E con quale criterio?… mi risulta anche questo incomprensibile.
Io grazie a questo attestato feci la domanda, accettata, ma poi non partecipai alle prove perchè lavoravo già da tempo e molto(!).
Conosco comunque restauratori attualmente operativi presso varie soprintendenze e presso l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ex I.C.R.) con incarichi di responsabilità, entrati come vincitori di questo concorso proprio con questo titolo…e loro?
Credo che ci siano molti dettagli in tutta questa vicenda che lasciano ampiamente spazio a ricorsi di varia natura…si arriverà mai ad avere questo elenco, per alcuni versi auspicato?
La ringrazio per tutto…
Luisa
daniela murphy detto
A Firenze i restauratori sono tutti molto interdetti. Intanto il direttore regionale e uno delle nostre due soprintendenti hanno cambiato poltrona un’altra volta, in balletto di sedie musicali che dura ormai da diversi anni, che vuol dire che il dialogo che si era timidamente instaurato fra soprintendenti e restauratori per cercare di capire come muoversi deve ora ricominciare da capo. In più siamo ancora bloccati con i certificati di regolare esecuzione. La mia domanda è questa. I certificati di regolare esecuzione possono essere mandati al ministero in PDF senza la vidimazione da parte della soprintendenza? Aspetta al ministero fargli vidimare alle soprintendenze competenti? Perché se non è cosi, qui a Firenze stiamo aspettando da tanti mesi che le soprintendenze ci mandino indietro tali certificati e dubito che lo facciano entro il 21 Settembre.
bretella detto
Si, purtroppo questo cambio di “sedie” è realmente deleterio e sembra un fenomeno impossibile da arrestare. In ogni caso, da come sono scritte le linee applicative è abbastanza scontato che l’attestato lo debbano rilasciare le Soprintendenze dopo la vostra presentazione del documento in PDF, altrimenti non si riesce a capire perchè sospendano il diritto di accesso (e, ripeto, per me questa è una cosa inammissibile se giustificata con il rischio di paralisi dell’ufficio..) per la durata della procedura e rendano irrilevanti le eventuali attestazioni già rilasciate. Pensiamo bene ed immaginiamo che la volontà sia quella di rendere omogena la procedura e conseguentemente le valutazioni, ma rimango perplesso…
Licia detto
Buongiono a tutti e tutte,
la cosa che trovo maggiormente sconcertante dell’art. 182 e soprattutto dei decreti successivi, sino all’apogeo del DM 53, è che la situazione sia stata congelata al 2001 per alcuni(la maggior parte dei papabili l’ottenimento del titolo mediante la combinazione di corsi di formazione + lavori accreditati dalle soprintendenze), per altri al 2004 e ad altri ancora al 2006. In sostanza è come se ciascuno di noi, in base allo scaglione in cui è inserito, non avesse vissuto per gli ultimi 8/5/3 anni…
Io sono tra i fortunati che si è vista andare in fumo 8 anni (se aggiungo i 5 di corsi di restauro che ho seguito dal 1996 al 2001 e che al momento non valgono quasi nulla arrivo per fino a 13…quasi metà della mia vita!). Ho due diplomi l’uno mi attesta “operatore al controllo e alla manutenzione di opere d’arte” conseguito dopo un corso biennale e l’altro di “restauratore di opere d’arte” ottenuto dopo un corso triennale, 3 anni di lavoro con ritenuta d’acconto o CO.Co.Co e 5 di partita iva con lavori autorizzati e vagliati dalle soprintendenze e mi trovo ad un punto morto. Il diploma, conseguito secondo tutti i sacri crismi e regolamentato da leggi statali e regionali, in cui mi si riconosce “restauratore” è carta straccia e tutti i lavori fatti e certificati sono, ai fini del DM53 non validi, com’è possibile tutto ciò? Di fatto la situazione è anticostituzionale, penalizzante e retroattiva, eppure legale… dott. Bretella come si può dare una spiegazione a questo? soprattutto perchè noi tutti, ispettori e soprintendenti compresi, riconosciamo questa ingiustizia e a Roma nessuno si scompone. Non siamo abbastanza forti per rovesciare la situazione? Ci dovrà pur essere una soluzione…
bretella detto
Quello che scrivi, cara Licia, è proprio uno di quei casi assurdi che questo tipo di metodologia ha creato. Ciò che valeva, nel vigore di una normativa, OGGI non vale più in base ad un riferimento di una formazione e di una regolamentazione futura. Certo che è assurdo e quello che fa arrabbiare di più (a mio modestissimo giudizio) è che tutto questo è voluto.. E’ dal 2004 che si sta portando avanti una politica di “esclusione” e nel 2006, quando è stata varata la norma transitoria, il segnale è stato chiaro ed evidente per TUTTI..Parliamoci chiaro, a queste condizioni l’80 % di persone che si occupando di restauro saranno escluse dalla categoria, in un modo o in un altro..Il contentino sarà quello di potersi fregiare della qualifica di collaboratore (e NON PER TUTTI, OVVIAMENTE) CON IL CHE CI SI FA VERAMENTE POCO…Capisco la necessità di voler mettere un punto ad una certa vicenda, ma lo si dovrebbe fare con il rispetto dovuto a chi, magari, ha lavorato per anni nel settore o ha speso tempo ed impegno per ottenere un certo tipo di formazione. Non si può venire a dire oggi che tutto quello che si è fatto ieri (o quasi) non vale niente (o quasi). Ciò è ongiusto, illegittimo e ingiustificato. Le stesse linee applicative aprono dei mondi di problemi, tra cui anche quello, rilevante, in base a cui la mano destra (ministero centro) non sa quello che fa la sinistra (soprintendenze) e viceversa. Ne riaprleremo tra una mesetto o giù di lì, ma già oggi se provate a fare un giretto di telefonate nelle varie soprintendenze d’Italia, vi renderete conto che nessuno sa offrire risposte “sicure” sul rilascio degli attestati e sulle condizioni di accesso alla prova di idoneità…Con questo clima di confusione in cui si dibatte l’articolazione periferica del ministero, dubito che in molti riusciranno a spuntare l’agognato attestato, con tutto quello che ne potrebbe conseguire.
Chiara Donà detto
non sono Diplomata, ma ho frequentato con rispettivo diploma finale di tecnico restauratore Palazzo spinelli a Firenze.
Ora mi chiedevo se posso partecipare anche io, il corso è stato di 3 anni ed il diploma l’ho ricevuto a dicembre del 2006.
Mi chiedevo inoltre se si è già ventilata la data probabile degli esami.
Grazie sin d’ora per la risposta che vorrà darmi.
Chiara Donà
chiara donà detto
salve
non ho un diploma di scuola media superiore, ma presso palazzo spinelli a Firenze ho preso il diploma di tecnico restauratore. era l’anno 2006.
Mi chiedevo e Le chiedevo se posso partecipare al bando per l’iscrizione all’albo, e volevo anche sapere se si conosce la data di tale concorso.
La ringrazio anticipatamente per la risposta che Vorra darmi e
cordialmente La saluto
Chiara Donà
Diesel detto
In merito a quanto leggo sopra vorrei riportare quanto una collega francese mi dice sia stato fatto nel suo paese al momento del riordino del settore.
Lo stato francese,ovviamente avanti rispetto noi, ha richiesto a chi già era attivo nel settore di dimostrae 4 anni di attività. Ha consentito a che fosse presentata qualsiasi tipo di documentazione, ha valutato singolarmente i curriculum e le varie esperienze formative parlando ed incontrando personalmente il candidato e concedendo o meno la qualifica con motivazioni certe e obbiettive.
Dalle parole di Francesca emerge più o meno esplicitamente quel concetto di "mors tua vita mea" che ha da sempre diviso la nostra categoria ed ha reso possibile pensare ed applicare una normativa tanto astrusa.
Possibile che non senta di dire da nessuno che al posto di questo esame potevano essere organizzati dei corsi di aggiornamento e riqualificazione per gli operatori?
Se alcuni diplomi sono, secondo i nuovi standar formativi, considerati deficitari, perchè non aggiornare e riqualificare gli operatori magari anche con un esame finale?
Mi spiega la nostra cara Francesca, da quale tipo di esame si sentirebbe garantita? alziamo il livello medio degli operatoiri non escludendo tramite un esame, ma formando e riqualificando in modo che chi ha speso tempo e soldi per un diploma che sino a poco tempo fà garantiva di poter operare, non si senta, oltre che dequalificato anche sciocco.
Mi permetto poi, al contrario di Francesca, di non essere contento che ci sia un esame "riparatorio".
cosa dovremmo riparare, di aver pagato le tasse e di aver operato con coscienza e onestà?
Non mi sento affatto tutelato da questo esame che tiene conto solo di certi requisiti.Mi spiega la nostra cara Francesca, come pensa di prepararsi all'esame? Sapppiamo tutti che c'e una grande varietà di scuole di pensiero, di tecniche, di metodologie; come si può esser certi di venire correttamente valutati?
in bocca al lupo
Andrea;. All the best!!
Silvia detto
Senz’altro siamo stati ridicoli nell’avere negli anni permesso di chiamare “restauratore” qualsiasi personaggio che a vario titolo impugnava un pennello, e adesso ci becchiamo un decreto frutto di una serie di pasticci che escluderà anche le eccellenze.
Mi permetto di usare questo termine perchè dopo anni di lavoro ho visto tante restauratreci mie colleghe e collaboratrici lavorare bene con alle spalle una formazione seria, scuole regionali triennali, ed oggi con un bagaglio di esperienze importanti, anche di fatica e sacrificio,quello che sicuramente ha già operato negli anni la “sua” selezione mandando a casa chi non reggeva la fatica del cantiere,i pochi soldi, le tante responsabilità e la molta ignoranza dei “controllori”!
Il buon senso della Francia è evidente….in una fase transitoria va definito il restauratore in base a quello che è oggi: scuola + lavoro + attestazioni,ecc…
come si fa a pensare di definire le professionalità operanti in base a quello che erano al 2001?
E le aziende che per lo Stato di sono certificate SOA? si sa che la categoria restauro (Os2) è l’unica che per essere attestata ha bisogno del doppio passaggio di approvazione dei certificati: D.L. e soprintendenza.Quindi chi ha la SOA ha già dovuto produrre i certificati di buon esito vidimati dalla soprintendenza…..che è la stessa a cui elemosineremo i certificati ante 2002.
Mi viene da ridere!
andrea cipriani detto
Leggo continuamente mail di persone che si sentono svilite e dequalificate da questa normativa; sento molti restauratori e aspiranti tali che ritengono iniquo e arbitrario questo provvedimento . Beh, c’e la possibilità di fare qualcosa per opporsi a tutto questo.
Scrivendo all’indirizzo
Restauratorifuori@gmail.com
descrivendo brevemmente la propria posizione professionale o di studio,le proprie problematiche, suggerendo idee, si entra a far parte di un gruppo di restauratori e di una mailng list tramite la quale si verrà informmati delle iniziative che sono state e saranno prese contro questa normativa.
C’e la possibilità concreta di dare il proprio sostegno, partecipare attivamente, o semplicemente essere informati di quello che stà succedendo a livello legale e di manifestazioni.
Ringrazio “Bretella”…
Dobbiamo essere tanti
Andrea
bretella detto
Come detto, lo scopo di questo blog è, per quanto possibile e con le mie capacità, informare su fatti e su ciò che accade nel mondo dei beni culturali, dal punto di vista giuridico, quindi qualsiasi iniziativa collaterale che dovesse avviarsi è apprezzata e benvenuta. Certo, in questa situazione forse si poteva pensare prima a ciò che le norme vogliono dire, ma evidentemente siamo il Paese dell’ultima ora, quello che con la spallata finale pensa di mettere tutte le cose “a posto”, speriamo che in questo caso non sia troppo tardi. Per quanto mi riguarda, c’è sempre il mio contributo per chiarire, informare e suggerire, sempre secondo la mia esperienza professionale..
Licia detto
Io mi riterrei anche un’aspirante restauratrice, in quanto mi sono diplomata a Botticino (scuola triennale) entro il dicembre 2001 e avendo frequentato precedentemente un corso biennale in restauro (totale 5 anni con più di 5000 ore di lezione + stage e …non comulabili…grazie alle linee guida)…peccato che il tutto si sia concluso nel giugno 2001…ora…com’è possibile che in base alla art.182 io debba produrre 2 anni di lavori certificati entro il 2001?????? anche se avessi lavorato 24 ore al giorno cumulando tutti gli incarichi non ci potrei mai arrivare!!!!!e ovviamente quanto invece fatto in concomitanza al periodo di formazione non ha validità perchè non avevo nessun titolo in mano… mentre quanto ho realizzato negli anni dal 2002 al 2009 è inutilizzabile ai fini del riconoscimento.
Le associazioni di categoria si stanno muovendo esclusivamente per permettere ai più di accedere alla prova d’esame, ma le questioni sono molte di più (oltre al discriminante termine del 2001, ci sono anche le modalità in cui si articolano le prove, gli assurdi ambiti di competenza in cui vengono accorpati specializzazioni che hanno pen poco da spartire tra loro, l’unicità dell’esame e così via…). cosa si può fare a tale riguardo? incatenarsi da qualche parte? consegnare la propria P.IVA all’ufficio delle entrate in segno di protesta? (anche perchè senza riconoscimento sarò comunque costretta a chiuderla…)
Licia
bretella detto
Il problema (o meglio uno dei tanti) è proprio quello: fatta la legge, trovato “il rimedio”. E’ la disposizione transitoria che doveva essere contestata in toto perchè è quella che alla rigorosità della norma affianca la sanatoria…O parti dal presupposto che la santoria è necessaria per TUTTI e quindi devi verificare TUTTI per poter attribuire il riconoscimento della qualifica oppure stabilisci che da un certo momento in poi (futuro, cavolo, non risalente a otto anni prima..) funziona in un certo modo e quello che è accaduto prima o è uno scherzo (con tutto quello che consegue..) o è lavoro che hai permesso come ministero e quindi lo devi riconoscere…così, invece, COME AL SOLITO, in pochi hanno la certezza di sapere di ottenere la qualifica, in ALCUNI avranno la possibilità di sostenere la prova (e anche se le associazioni di categoria percorrono la strada dell’ampliamento, vorrei sapere chi garantisce il superamento della prova…) in MOLTI resteranno fuori anche da quella risultando magnifici collaboratori (?)…La realtà è che la partecipazione alla prova “certificherà” la validità della scelta della procedura, senza ottenere la qualifica in cambio, ma al più la qualifichetta…beh dalle associazioni, forse, mi sarei aspettato maggiori incazzature (passatemi l’espressione) e più contrasto…questa,almeno, la sensazione che ho in questo momento, pronto ad essere sbugiardato da chiunque mi dimostri il contrario.
Luisa detto
Associazioni????????
Primo detto
Credo che la soluzione francese sia molto arguta e giusta. Io opero nel settore legno con un bagaglio ereditato da 5 generazioni.Lavoriamo con opere sotto tutela da decine d’anni.oggi dovrei dare l’esame per dimostrare ciò che faccio da 40 anni?!!. Mi sento umiliato e anche offeso per tutto l’impegno che ho dedicato e non riconosciuto.
Giovanni detto
ho una qualifica professionale “operatore al restauro” regionale di 850 ore ed un’altra “addetto alla consevazione di decorazioni d’epoca” di 800 ore dal 1995 sono artigiano e ho fatto lavori anche vincolati dalla soprintendenza, ma come è facile capire all’inizio dell’attività non ho potuto lavorare 365 giorni l’anno facendo lavori di una certa importanza “vincolati”. Ora nel 2009 ho maturato da allora ad oggi una certa esperienza nel settore, e la stessa soprintendenza vagliando i miei progetti ed accettando la mia dita per l’esecuzione lavori conferma la mia idoneità. Ora mi chiedo, pur avendo letto il decreto, se addirittura ho le caratteristiche per essere ammesso all’esame. Sono molto preoccupato.
bretella detto
non voglio alimentare le sue preoccupazioni, perchè in questa fase non servirebbe a molto, tuttavia da quello che mi scrive non riesco a fornire una risposta adeguata perchè non ho elementi di riferimento: ad esempio, la qualifica che cita è ottenuta grazie ad una scuola di restauro regionale? di quale durata? il periodo di attività di restauratore che riesce a certificare che durata ha? In ogni caso, invito Lei e chiunque voglia proporre problematiche comuni su questo argomento ad entrare nel gruppo che ho creato a questo link http://groups.google.it/group/restauratori
cHIARA dONà detto
Gent. dott Bretella
Le avevo gia’ posto il mio quesito, ma provo a riformularglielo, visto i miei tanti dubbi in proposito.
Presso palazzo Spinelli di Firenze ho conseguito, con diploma finale di tecnico restauratore nel dicembre 2006 un corso triennale di restauro. Ho poi lavorato per varie ditte di restauro, ma senza avere le certificazioni, in quanto non avevo la gestione diretta del cantiere, ma ho lavorato solo come dipendente.
Le chiedevo la cortesia di illuminarmi se ho i requisiti per la partecipazione alla prova di idonieta’.
Aspettando ansiosa una sua risposta, cordialmente La saluto
Chiara dONA’
bretella detto
Rispondo anche qui (ma ho anche fatto nel gruppo):
la lettera c) comma 1-bis dell’articolo 182 dice chiaramente che può partecipare alla prova, tra gli altri:” … colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006..” Da quello che mi dici dovrebbe essere il tuo caso, ma dovresti anche verificare se i programmi che hai sostenuto sono conformi alle linee guida del Ministero ed in particolare con riferimento al numero delle ore (anche se il dubbio è per i corsi biennali e non triennali, quindi anche ui non dovresti avere problemi) che comunque deve essere di almeno 800 ore annuali e rispetto alla presenza di un’adeguata componente pratico-applicativa (e quindi anche insegnamenti di laboratorio e/o di cantiere).
maria francesca detto
Buonasera mi chiamo Maria Francesca
mi sono laureata 10 anni fà in beni culturali con indirizzo storico artistico a Napoli e ho lavorato per circa otto mesi (1998-1999)come restauratrice con contratto di apprendistato presso una ditta di restauro, intervenendo in cantieri di una certa importanza come al trono della Reggia di Caserta, alla sala dei busti di Castel Capuano, nella chiesa di S. Patrizia in S. Gregorio Armeno a Napoli e in laboratorio. Ho seguito un corso post lauream su diagnostica e manutenzione dei beni culturali presso l’università Suor Orsola Benincasa. Capisco che è passato tanto tempo, ma vorrei sapere se posso partecipare al bando di concorso per l’idoneità alla professione di restauratore o collaboratore restauratore.
La ringrazio per il tempo che mi sta dedicando
Cordiali saluti
maria detto
Buonasera,
sono una matura signora che fa la restauratrice da molti anni. E fa questa professione per conto dello Stato. Regolare concorso nazionale per restauratore e lavoro presso le soprintendenze. Strano ma vero so qualcosa di restauro… Detto questo mi trovo ora, se voglio continuare a restaurare.per lo Stato ( vi ricordo l’esclusività del rapporto di lavoro pubblico) a subire l’umiliante esperienza di essere certificata per il mio lavoro.Di nuovo. Come se un esame di stato avesse una scadenza. Noi restauratori, siamo gli unici dipendenti pubblici che devono fare un altro esame di stato dopo essere stati assunti grazie ad esame di stato. Francamente non lo capisco comunque farò la domanda. Mi farò certificare una estenuante lista di lavori dalle soprintendenze per cui ho lavorato. Tanto nessuno sa niente. Gli uffici non sanno dare indicazioni neanche all’interno. I sindacati stranamente non ne parlano più nei loro forum. Sono d’accordo con il fine della disciplina ma come al solito, il problema sta nel metodo per raggiungerlo. Il silenzio dei tanti organismi preposti fa pensare…..
Francesca detto
questo è quello che propone la fillea della Lombardia…se si riesce a aprtecipare è bene…diffondi così poi non si può dire che non si fa nulla, per motivi di tempo ti giro velocemente la mail così come mi è stata inviata, se ti interessa ti giiro poi il contatto
ciao Francesca
ciao a tutte/i,
l’ assemblea avrà luogo all’AUDITORIUM di VIA RIETI, 13
A ROMA SABATO 24 OTTOBRE DALLE ORE 10 ALLE 13/13,30.
L’INIZIATIVA SARA’ ORGANIZZATA COME SEGUE:
Alla platea degli Operatori dei B.C. ed alla Stampa verranno presentate dai segretari generali delle Organizzazioni Sindacali Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL:
- le motivazioni della contestazione,
- la petizione al presidente della repubblica, con i numeri delle firme già raccolte e il lancio del proseguimento della raccolta che continueremo a fare..,
-l’illustrazione delle proposte che porteremo al confronto all’incontro con il Ministero e le forze politiche,
-interventi di alcuni operatori…(chiederò ad almeno uno di voi di rendersi disponibile ad un intervento)
Sarà poi allestita nella sala e nell’atrio dell’auditorium di via rieti la mostra fotografica con le foto dei restauratori all’opera.
Pensiamo di rendere la mostra una cosa simbolica di testimonianza delle presenze dei lavoratori nei cantieri.
L’idea è quella di pensarla come una mostra itinerante e quindi individueremo luoghi e momenti dove potrà essere ospitata dopo il 24, in giro per l’Italia.
Pensiamo che con l’occasione potremmo lanciare il progetto dell’istituzione di un archivio – memoria storica- dei lavori di restauro in italia attraverso chi l’ha fatto.
Il corteo che auspicavamo di fare, purtroppo non sarà possibile per i problemi di tempo del rientro, si rischia che chi viene da più lontano non abbia la possibilità di fermarsi e la platea si dimezzi penalizzando l’evento. E considerando aime’ che già non siamo in tanti come dovremmo…..8-(
federica murgia detto
vorrei avere chiarimenti riguardo la tassa di iscrizione all’esame di stato per la qualifica di restauratori di beni culturali. quanto si paga, dove e a chi intestare il pagamento e quali sono i termini. questo viene accennato nel reg n 53 ma poi non è chiaro!
sarah detto
Buongiono,Le vorrei esporre la mia situazione in quanto purtroppo non mi è ancora chiara:sento continui pareri discordanti e forse Lei mi può aiutare. Ho un diploma regionale di tre anni, corso terminato nel 98 e dal 98 lavoro a tempo indeterminato presso una ditta ultra certificata.Sono una restauratrice anche se sono assunta come decoratrice. I certificati di buona esecuzione sono tutti a nome della titolare. Posso richiedere alla ditta qualche valida certificazione o devo rassegnarmi al fatto di dover dare l’ esame? Grazie per la Sua disponibilità.
Siamo una categoria disgregata.I sindacati cercano adesioni perchè i singoli non possono fare molto.La federazione FILLEA della cgil si sta occupando di questi problemi. Invito tutti a farsi sentire! Anche per me questa ’sanatoria’ puzza un po’…è un metodo molto ingiusto
Chiara detto
Buongiorno Avv. Bretella
vorrei sottoporre alla sua attenzione una “situazione” che nel bando della Prova di idoneità per restauratori non è assolutamente contemplata: mi riferisco a coloro che oltre ad aver frequentato un corso triennale di Restauro presso l’Accademia di Belle Arti di Brera hanno conseguito anche il diploma di secondo livello dopo aver frequentato il corso biennale specialistico in Restauro dell’arte contemporanea. Il Ministero non ha assolutamente preso in considerazione questa particolare situazione, mettendo in pratica sullo stesso piano chi ha un diploma triennale e chi invece, avendo frequentato triennio+ biennio specialistico, ha di fatto un diploma quinquennale, che per monte ore complessivo e i crediti formativi ottenuti corrisponde alla richiesta del Ministero per i nuovi standard cui si dovranno adeguare le future scuole di Restauro “ufficiali”. Il Diploma 3+2 in Accademia non è considerato per l’ottenimento diretto della qualifica di Restauratore, ma nessuno ha considerato che in questi ultimi 5 anni non c’era la possibilità di frequentare un altro tipo di scuola quinquennale perché non ne esistevano altre! Inoltre OPD e ICR avevano già chiuso le iscrizioni…e ora coloro che si sono appena Diplomati in Accademia non hanno nemmeno la possibilità di far valere il proprio titolo di studio, in quanto il limite di iscrizione è fissato al 2006!Allora mi domando perché non siano state chiuse le iscrizioni anche presso le altre scuole statali, come Le Accademie, se tanto il titolo acquisito non ha praticamente alcun valore ufficiale ora.
E’possibile, secondo lei, fare qualcosa in proposito?
Chiara detto
Gentile dott.Bretella,ho appena finito di leggere quasi tutte le domande e le risposte e non ho trovato nessun caso simile al mio. Sono una giovane laureata in possesso della laurea specialistica della classe 12/S (conseguita nel dicembre 2008) e della laurea triennale della classe 41/S (conseguita nel dicembre 2006). Ci tengo a sottolineare che da queste lauree scaturisce la figura professionale del “Diagnosta”,che è diversa e complementare a quella del restauratore. Questo perchè non parto con la presunzione di dire che ho le conoscenze di un restauratore (soprattutto delle persone che hanno alle spalle anni di esperienza). Dico anche che sarei interessata a sostenere l’esame per avere un titolo che sia riconosciuto dallo stato, visto che il mio (per varie vicende che non sto qui a raccontare) praticamente non ha valore al di fuori dell’ambito accademico.
Ho capito che non potrò partecipare all’esame per la qualifica di Restauratore in quanto nel Gennaio 2006 frequentavo ancora la laurea triennale (per questioni anagrafiche).
Mi sembra di capire che con la laurea triennale potrei partecipare per la qualifica di Collaboratore Restauratore, è così vero? Per uqesta non sono indicati termini temporali.
Non capisco però se l’esame sarà differenziato per i restauratori e per chi come me ha le competenze di un diagnosta.
In parole semplici vorrei sapere se a noi diagnosti saranno richieste le competenze relative alle metodologie che riterremo più opportune per indagare lo stato di conservazione di un bene, mentre ai restauratori di restaurarlo praticamente.
Inoltre questo anno ho frequentato la prima annualità di un corso triennale regionale finanziato dal FSE per la qualifica di Collaboratore Restauratore. La seconda annualità inizierà tra Gennaio e Febbraio 2010. Secondo lei è possibile frequentare la seconda annualità e contemporaneamente sostenere l’esame (in virtù della mia laurea triennale) per ottenere la stessa qualifica???E’ un paradosso….
Infine non ho capito perchè questo esame avrà luogo una volta soltanto e cosa questo comporterà.
Non avrò più la possibilità di partecipare in seguito? E come “sfrutterò” il titolo della laurea specialistica a questo punto? La ringrazio per l’attenzione e la pazienza nel rispondere a tutte i dubbi posti da eprsone che vorrebbero semplicemente lavorare per il nostro patrimonio.
Chiara
bretella detto
Deve riferirsi ai richiami contenuti nelle fattispecie che sta valutando. Nell’ipotesi del comma 1 dell’art. 182 il limite è rappresentato dalla data di entrata in vigore del DM 24 OTTOBRE 2001, N. 420. Se sta riferendosi alla lett. d-bis) del comma 1-bis dell’art. 182 il limite è fissato al 30 giugno 2007. Se parliamo della lett. c) del comma 1-quinquies il limite è fissato al 1 maggio 2004.
Spero di aver dato risposta di carattere generale anche per altri che sono interessati ai limiti temporali.
saluti
valentina detto
non capisco la risposta.
se io il mio diploma triennale regionale è del 2000 e devo certificare il doppio degli anni per raggiongere il quadriennio, cioè due, i lavori devono essere stati svolti e dunque certificati prima del 2001 anno in cui entra in vigore il decreto?
bretella detto
mi scusi Valentina, ma Lei nel post iniziale ha scritto “…ho frequentato un corso regionale di restauro post laurea di tre anni e immediatamente dopo, dal 1997 fino ad oggi ho avuto la fortuna di lavorare come restauratrice dipendente “…” dal che si deduce che nel 1997 ha concluso il corso regionale, quindi dal 1997 al 2001 rientrano tranquillamente i due anni di attività che Le servono per concludere il quadriennio, così come richiesto dalla norma…ora Lei mi dice che il diploma è del 2000, allora nel 1997 non ha concluso il corso..ma l’ha solo inziato (?)…Se volete un parere congruo dovete essere precisi, come ho ribadito e ripetuto in più di un’occasione…I limiti temporali sono quelli che ho già precisato e che, tuttavia, riporto nuovamente “…Deve riferirsi ai richiami contenuti nelle fattispecie che sta valutando. Nell’ipotesi del comma 1 dell’art. 182 il limite è rappresentato dalla data di entrata in vigore del DM 24 OTTOBRE 2001, N. 420. Se sta riferendosi alla lett. d-bis) del comma 1-bis dell’art. 182 il limite è fissato al 30 giugno 2007. Se parliamo della lett. c) del comma 1-quinquies il limite è fissato al 1 maggio 2004….”.
Quindi per tornare all’ultimo punto che mi richiama, se vuole ottenere il riconoscimento della qualifica di restauratore in base al comma 1 dell’articolo 182, l’attività deve essere necessariamente riferita alla dta di entrata in vigoe del DM 24 ottobre 2001.
valentina detto
chiarissimo. mi scuso per la mia imprecisione. lei al contrario è stato chiarissimo. dunque i lavori da certificare devono essere riferiti alla data di entrata in vigore del DM 2001.
grazie
Francesca detto
Buongiorno sono Francesca, chiedo scusa se probabilmente rifaccio alcune domande già fatte, ma precisare non fa mai male..in primis questi famosi 60 giorni per la domanda partiranno da quando esce il bando effettivo per la domanda, o dall’uscita del presente decreto quindi dal 27 maggio???
in secondo luogo io ho frequentato una scuola di 3 anni presso l’Enaip di Botticino, uscita nel 97 ho subito lavorato come dipendente e poi come Amministratrice delegata della ditta. Dal 2003 mi sono messa in proprio ma nei lavori certificati per la ditta per la quale lavoravo non credo risulti nello specifico il mio nome pur essendo stata chiaramente capo cantiere, all’epoca non si sapeva di dover esser furbi e farsi scrivere tutto..ora la mia domanda è: rientro comunque già come restauratrice o devo sostenere l’esame??? e se rientro come e a chi devo dimostrarlo???
grazie mille Francesca
bretella detto
Una voce, per fortuna!!!
Mi stavo sorprendendo del fatto che non ci fossero più aspiranti restauratori tra i miei lettori…
Venendo al commento: quello che ritengo veramente inaccettabile (e quindi probabile fonte di contenzioso) è che si possa “tarare” un corso ed una formazione sostenuta su criteri che vengono individuati ex post sulla base di una futura formazione che non è stata mai ancora impartita…(basta leggersi la nota 12 a pagina 9 delle linee appliative). Con questi criteri si rischia di escludere una gran parte di candidati che, in buona fede, hanno impiegato tempo e denaro per ottenere una formazione nel settore, che magari fino al 20 settembre 2009 è stata utile per dare affidamnti di lavori e che dal giorno dopo non lo sarà più. Sinceramente mi sembra proprio un controsenso e, soprattutto, un voler mettere paletti, lì dove non vanno messi (in una situazione di “sanatoria” perchè di questo si tratta). Quanto all’osservazione proposta sulla procedura concorsuale, ne sono a conoscenza e ti dirò di più: quell’attestato di qualificazione richiesto nel 1997 ha già sollevato diversi problemi in sede di riqualificazione e sarà interessante vedere quali “giri acrobatici” farà il ministero nel dire che quel titolo non è utile per far progredire internamente i possessori, mentre lo è per essere iscritti ad un vero e proprio albo professionale…
Grazie per l’intervento, Luisa. Spero che i tuoi colleghi non si siano volatilizzati, magari facendo affidamento sul sempre valido “mors tua vita mea”….
Luisa detto
I restauratori sono tutti ko…o forse sono ancora in vacanza…ignari….
Io, laureata in Lettere – Storia dell’Arte – ho l’attestato di un corso biennale conseguito nel 1984, lavoro dal 1985, prima come ditta individuale con piccoli subappalti e poi come socia dal 1996 e direttore tecnico dal 2004 di una srl (in questo caso ho gli attestati rilasciati dalla Sovraintendenza Comunale di Roma…saranno validi???), docente di Teoria del Restauro in alcuni corsi brevi del FSE nelle Marche del dopo terremoto, rischio di non avere il riconoscimento della professione…o forse di averlo, tra una cosa e l’altra, poco prima di andare in “pensione”!
Intanto rilascio attestati ai collaboratori della mia impresa (ih!… che guazzabuglio!!!)
Quello di cui sono certa è che tra il moto degli insorti della Fillea CGIL, quello della CNA, quello dei singoli che faranno ricorso per fare valere le proprie ragioni, ci sarà molto lavoro per gli avvocati, quindi…la categoria è avvertita: io e molti altri abbiamo già preparato le “carte”…state pronti!!!!
Francesca detto
Buongiorno sono Francesca.. io comunque se sono sincera non ho ancora capito nulla. o meglio, ho capito perfettamente chi rientra come restauratore, chi può o non può fare l’esame. La legge è chiara, scritta in italiano quindi non lascia grandi dubbbi. i dubbi li lasciano tutti quelli che cercano di interpretarla, che si dichiarano contro o a favore ma che alla fine?? non ci danno una mano concreta a risolvere i problemi….tutte le lamentele dei restauratori che dicono di aver lavorato in ditte prima del 2001, come responsabili ma di non avere le certificazioni, c’è un ente o qualcuno che può costringere il datore di lavoro a far rilasciare quelle dichiarazioni quando sono dovute? la soprintendenza può risalire al cantiere, al direttore lacvori e fare una copia al restauratore se ne ha diritto????
Cavoli, io sono una restauratrice, ho studiato, lavorato, mi sono sempre data da fare e cercato di fare il lavoro meglio possibile, nel giro di poco ho aperto ditta e ora lavoro per la soprintendenza..parliamoci chiaramente, serviva una legge che escludesse tanta gente, tanti pseudo restauratori che vanno avanti lo stesso per le conoscenze, sfrutrtando il fatto che la sopèrintendenza per primo non ne capisce nulla di restauro(e credo sia onestamente dichiarato)..non parliamo poi degli enti pubblici, vedi i comuni, che guardano solo il ribasso e se il lavoro è da rifare dopo due anni, loro hanno comunque speso poco…
io sono contenta(pur non avendo a pieno i titoli) che si sia fatta la legge e che ci sia l’esame riparatorio…è nella nostra tutela..
quello che non trovo giusto è che come al solito queste cose sono fasulle e cioè non danno realmente accesso a chi può o deve…alla fine le certificazioni le avranno chi conosce per farsele dare e non chi era davvero direttore dei cantieri, chi aveva la responsabilità(vedo nella mia vecchia ditta c’è chi cerca di avere le certificazioni che spettano a me)e l’esame alla fine lo passerà chi sa già le risposte(visto che si ha a disposizione 40 secondi per domanda) e non chi sa le cose ma semplicemente è un secondo più riflessivo…non capisco come mai questa impostazione dell’esame, in teoria non dovrebbe chiudere il numero di restauratori ma semplicemente dare il giusto titolo a chi lo merita….
questo mi fa alterare, è più facile annullare l’esame e difendere tutti e lasciare che i “decoratori” continuino a fare disastri, piuttosto che cercare un modo veramente agdeguato e corretto di tutelare il patrimonio artistico italiano
bretella detto
Scusami se rispondo in ritardo, ma è già iniziata la guerra..
Quello che dici è sicuramente condivisibile, specie se in riferimento alle finalità della normativa, che è quello di “riconoscere” personale altamente qualificato per gli interventi da effettuare per la tutela del patrimonio culturale del nostro Paese. Quello che mi lascia perplesso ( e spero di averlo fatto capire nei miei commenti iniziali alle linee applicative) è la metodlogia adottata per applicare la normativa. Ciò in riferimento, soprattutto, a certificazioni che non so come verranno rilasciate, su quali base e, soprattutto, con quale serietà..Così come mi metto nei panni di chi ha sborsato soldi per fare dei corsi biennali e che offrivano determinati riconoscimenti ed ora rischiano di vedersi tagliati fuori dalla professione perchè è stato fissato un livello formativo tarato sulla riforma che entrerà in atto a breve…Fai attenzione: a me, personalmente, non interessa niente del riconoscimento della qualifica (come avrai letto sono un “insulso” direttore amministrativo), ma tengo al fatto che questo ministero agisca seriamente e mi pare (ribadisco: mi pare!) che il meccanismo trovato crei difficoltà e problemi invece di risolverli. Parere personale, si capisce..Staremo a vedere.
Francesca detto
Ringrazio per la risposta e sono d’accordissimo con lei, ho alzato un po’ i toni perchè mi sembrava si stesse uscendo un po’ dal seminato ma quel che dico è la stessa cosa che dice lei…sono però dell’idea che si debba ammettere che una tutela in più serviva, anche per il fatto che temo che questo “voler salvare tutti” alla fine non tuteli nessuno ma come lei stesso dice, finirà solo per dare la possibilità ai più furbi di cavarsela, a chi riesce ad avere certificati ingiusti… io vorri che qualcuno ci aiutasse davvero ad avere ciò che ci spetta.. a far in modo di avere i riconoscimenti dovuti…purtroppo il caos è tipico italiano temo.. non che abolendo la legge non ce ne sarà, anzi, purtroppo c’è tutt’ora molto caso nel campo del restauro, tanti improvvisati ecc….
la ringrazio comunque per il tempo che ci sta dedicando
Francesca
andrea cipriani detto
In merito a quanto leggo sopra vorrei riportare quanto una collega francese mi dice sia stato fatto nel suo paese al momento del riordino del settore.
Lo stato francese,ovviamente avanti rispetto noi, ha richiesto a chi già era attivo nel settore di dimostrae 4 anni di attività. Ha consentito a che fosse presentata qualsiasi tipo di documentazione, ha valutato singolarmente i curriculum e le varie esperienze formative parlando ed incontrando personalmente il candidato e concedendo o meno la qualifica con motivazioni certe e obbiettive.
Dalle parole di Francesca emerge più o meno esplicitamente quel concetto di “mors tua vita mea” che ha da sempre diviso la nostra categoria ed ha reso possibile pensare ed applicare una normativa tanto astrusa.
Possibile che non senta di dire da nessuno che al posto di questo esame potevano essere organizzati dei corsi di aggiornamento e riqualificazione per gli operatori?
Se alcuni diplomi sono, secondo i nuovi standar formativi, considerati deficitari, perchè non aggiornare e riqualificare gli operatori magari anche con un esame finale?
Mi spiega la nostra cara Francesca, da quale tipo di esame si sentirebbe garantita? alziamo il livello medio degli operatoiri non escludendo tramite un esame, ma formando e riqualificando in modo che chi ha speso tempo e soldi per un diploma che sino a poco tempo fà garantiva di poter operare, non si senta, oltre che dequalificato anche sciocco.
Mi permetto poi, al contrario di Francesca, di non essere contento che ci sia un esame “riparatorio”.
cosa dovremmo riparare, di aver pagato le tasse e di aver operato con coscienza e onestà?
Non mi sento affatto tutelato da questo esame che tiene conto solo di certi requisiti.Mi spiega la nostra cara Francesca, come pensa di prepararsi all’esame? Sapppiamo tutti che c’e una grande varietà di scuole di pensiero, di tecniche, di metodologie; come si può esser certi di venire correttamente valutati?
in bocca al lupo
Andrea
Francesca detto
beh sono almeno contenta di aver fatto nascere nuove proposte con il mio intervento…forse mi sono male espressa…io ritengo che l’errore sia stato infatti a monte con l’accettazione silenziosa della legge del 2000..io ero tra le poche ad incontrarsi la sera con l’associazione a Torino per impedirne l’uscita ma…..ora dico solo che non avendo fatto niente all’epoca, o si trova il modo di eliminarla…E’ POSSIBILE??? boh! ammetto la mia ignoranza in materia….oppure spero che qualcuno ci dia modo di rientrare nell’albo pur non avendo quelle qualifiche…accetto volentieri i corsi di aggiornamento di cui parli, che per altro negli anni ho seguito pur lavorando….e anche lì eravamo in pochi…accetto la presa visione dei curriculum ma il discorso è sempre chi li guarda?? le stesse soprintendenze che seguono i lavori e che permettono ad alcuni di fare “porcate” e andare avanti????????
purtroppo l’argomento mi rendo conto che sia drammatico..a me piace l’idea di un esame “giusto” perchè sono ancora un’ingenua che crede nella “gustizia”..mi rendo conto che la mia è pura utopia come temo tante altre idee….perchè purtroppo siamo in Italia…è proprio il sistema alla base che è sbagliato…se fosse giusto qualsiasi idea andrebbe bene…
CHIEDO…si può far in modo di eliminare la vecchia legge che comunque ormai ci mette in condizione di essere fuori legge??? nonostante appunto abbiamo sempre, ringraziando il cielo, lavorato???
bretella detto
Si, la soluzione francese sarebbe risultata sicuramente più equa e soprattutto “giusta”, ma noi siamo italiani e il sistema è quello di “aggiustare le cose”, o no?
bretella detto
….mai sentito parlare di sindacati?…c’è anche del personale interno dell’Amministrazione che è coinvolto in questa vicenda, no?