E finalmente arriva anche l’elenco degli archeologi (!)
Pubblicato da bretella su 16 Giugno, 2009
Lo so, il titolo può sembrare eccessivo, in realtà si tratta di una vera svolta epocale in quanto finalmente anche le soprintendenze saranno obbligate a dotarsi di un elenco di soggetti “abilitati” alla raccolta di dati “archeologici” ai sensi delle procedure vigenti in tema di archeologia preventiva. E’ quanto disposto dal D.M. 30 marzo 2009, regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell’elenco previsto dall’articolo 95, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Riporto, ancora una volta, per intero il DM, ricordando che la lettura in Gazzetta è gratuita per 60 giorni ed è possibile aprendo questo link
Il regolamento sarà in vigore dal 30 giugno 2009
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
DECRETO 20 marzo 2009 , n. 60
Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09G0074)
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 28, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio, che prevede che in caso di realizzazione
di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico il
soprintendente puo' richiedere l'esecuzione di saggi archeologici
preventivi sulle aree medesime a spese del committente;
Visto il comma 1 dell'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che prevede,
nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico, che le stazioni appaltanti trasmettono al
soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione,
copia del progetto preliminare o di un stralcio di esso sufficiente
ai fini archeologici e che raccolgono ed elaborano tale
documentazione mediante i dipartimenti archeologici universitari,
ovvero mediante i soggetti in possesso del diploma di laurea e
specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in
archeologia;
Visto il comma 2 del predetto articolo 95, che istituisce presso
questo Ministero l'elenco degli istituti archeologici universitari e
dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione per lo
svolgimento dell'attivita' di raccolta ed elaborazione della
documentazione sopra indicata, demandando ad un apposito decreto
ministeriale la disciplina dei criteri per la tenuta di detto elenco;
Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'universita' e
della ricerca, reso con nota prot. n. 803 del 14 febbraio 2006;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13
marzo 2006;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nella riunione del 16 marzo 2006;
Sentita la rappresentanza dei dipartimenti archeologici
universitari, cosi' come indicati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con nota prot. n. 1618 dell'8 marzo
2008, mediante acquisizione dei pareri formulati dai relativi
Consigli di dipartimento;
Acquisito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici, reso nella seduta del 3 settembre 2007;
Acquisiti i pareri del Ministero della giustizia, espressi in data
30 aprile 2008 e 23 dicembre 2008;
Udito il definitivo parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27
febbraio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con la nota n. 5065 del 9 marzo 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco
1. Il presente decreto disciplina i criteri per la tenuta e il
funzionamento, presso il Ministero per i beni e le attivita'
culturali (d'ora in avanti denominato «Ministero»), dell'elenco degli
istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei
soggetti in possesso del diploma di laurea e del diploma di
specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in
archeologia, o di titolo di studio estero equipollente, qualificati
all'attivita' di raccolta ed elaborazione di cui all'articolo 95,
comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora in
avanti denominato «elenco»).
2. L'elenco e' tenuto dalla Direzione generale per i beni
archeologici (d'ora in avanti denominata «Direzione»), secondo i
criteri e le modalita' stabiliti nel presente decreto. La
partecipazione di tutti i soggetti interessati e' assicurata anche
mediante gestione informatica dell'elenco secondo le specifiche
tecniche definite dalla Direzione e dalla Direzione generale per
l'innovazione tecnologica e la promozione.
3. L'elenco si compone di due sezioni. Nella prima sezione sono
inseriti i dipartimenti o istituti archeologi universitari. Nella
seconda sezione sono inseriti gli altri soggetti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 3 e 11 del presente decreto.
Art. 2.
Dipartimenti o istituti archeologici universitari
1. Agli effetti del presente decreto e per le finalita' di cui
all'articolo 1 per «istituto» o «dipartimento archeologico
universitario» si intende il dipartimento o l'istituto universitario
cui afferiscono almeno tre docenti di ruolo, compresi i ricercatori
confermati, nei seguenti settori scientifico-disciplinari di ambito
archeologico, come definiti dal decreto ministeriale 4 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000,
modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005, che si occupano di
antichita' diffuse sul territorio nazionale, comprese
cronologicamente fra la preistoria e l'archeologia post-medievale:
a) L-ANT/01: Preistoria e protostoria;
b) L-ANT/06: Etruscologia e antichita' italiche;
c) L-ANT/07: Archeologia classica;
d) L-ANT/08: Archeologia cristiana e medievale;
e) L-ANT/09: Topografia antica;
f) L-ANT/10: Metodologie della ricerca archeologica;
g) L-OR/06: Archeologia fenicio-punica.
2. Agli effetti del comma 1 sono considerati dipartimenti o
istituti archeologici gli istituti universitari stranieri, comunque
denominati, che presentino e documentino il possesso di strutture
scientifico-didattiche equivalenti a quelle di cui al comma 1.
L'equivalenza e' verificata dalla Direzione, sentiti il Comitato
tecnico scientifico per i beni archeologici e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base degli
elementi informativi forniti dall'istituto universitario straniero
secondo lo schema predisposto, anche in formato elettronico, dalla
Direzione e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e
la promozione. Ai medesimi effetti e' equiparata ai dipartimenti o
istituti archeologici, di cui al comma 1, la Scuola archeologica
italiana di Atene.
3. Non possono essere iscritti nella seconda sezione dell'elenco,
come singoli, il docente o il ricercatore universitario che siano
stati considerati ai fini dell'iscrizione nell'elenco del
dipartimento universitario di appartenenza.
Art. 3.
Altri soggetti in possesso della necessaria qualificazione
1. Ai fini dell'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco di cui
all'articolo 1, i soggetti diversi dagli istituti e dipartimenti di
cui all'articolo 2 devono essere in possesso di diploma di laurea e
specializzazione in archeologia ai sensi del seguente articolo 4, o
di dottorato di ricerca in archeologia, ai sensi del successivo
articolo 5, ovvero di uno dei titoli di studio esteri riconosciuti
equipollenti, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo
articolo 6.
Art. 4.
Diploma di laurea e scuola di specializzazione in archeologia
1. Agli effetti del presente decreto e per le finalita' di cui
all'articolo 3, si intende per:
a) «diploma di laurea»: la laurea magistrale o il titolo
equivalente alla laurea magistrale o specialistica nell'ambito
dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270;
b) «scuola di specializzazione in archeologia»: la scuola di cui
all'allegato n. 1 al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, di riassetto delle scuole di
specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione
del patrimonio culturale, del 31 gennaio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006, nonche' le scuole
elencate nella tabella di equiparazione relativa ai beni archeologici
di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.
Art. 5.
Dottorato di ricerca in archeologia
1. Agli effetti del presente decreto e per le finalita' di cui
all'articolo 3, per dottorato di ricerca in archeologia si intende il
dottorato di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, di
ambito archeologico o con almeno un curriculum archeologico ai sensi
dell'articolo 2, comma 1.
Art. 6.
Titoli di studio esteri equipollenti
1. Le equipollenze al diploma di laurea, alla laurea magistrale e
specialistica e al diploma di specializzazione in archeologia sono
dichiarate con le modalita' previste dalla legge 11 luglio 2002, n.
148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento
dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella
regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.
2. Le equipollenze al dottorato di ricerca in archeologia di cui
all'articolo 5, sono dichiarate ai sensi dell'articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 7.
Domanda di iscrizione nell'elenco
1. I dipartimenti o gli istituti di cui all'articolo 2, per il
tramite dei rispettivi direttori, nonche' i soggetti di cui
all'articolo 3 e quelli in possesso dei titoli di cui all'articolo 6,
che intendano conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
1, presentano apposita domanda alla Direzione.
2. La domanda, redatta secondo il modello predisposto, di regola in
formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per
l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, e' trasmessa, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, alla Direzione, di regola in via informatica, ai sensi
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 2000, n. 445.
3. Nelle more dell'entrata a regime del sistema di posta
certificata e di firma digitale, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale, la domanda di cui al comma 1 e'
comunque trasmessa alla Direzione anche in forma cartacea.
4. Nella domanda il soggetto istante autocertifica, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei titoli e dei requisiti
richiesti dall'articolo 2, nel caso dei dipartimenti o istituti, e
dagli articoli 3 e 6, in caso di altri soggetti.
Art. 8.
Curricula ed elementi informativi degli iscritti
1. A soli fini informativi, anche per consentire alle stazioni
appaltanti di acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi per la
scelta del soggetto affidatario, i soggetti che domandano
l'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco trasmettono, con le
stesse modalita' della domanda, un curriculum professionale, redatto
e sottoscritto secondo il modello predisposto, di regola in formato
elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale per
l'innovazione tecnologica e la promozione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, volto a documentare la specifica
esperienza acquisita nel settore della raccolta ed elaborazione di
documenti e informazioni a fini di verifica preventiva di interesse
archeologico di aree ed immobili.
2. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 gli istituti e i
dipartimenti archeologici di cui all'articolo 2 trasmettono, con le
medesime modalita' della domanda di iscrizione, elementi informativi
sulla struttura e l'attivita' dipartimentale, nonche' elementi
descrittivi dell'esperienza acquisita, secondo il modello
predisposto, anche in formato elettronico, dalla Direzione e dalla
Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. I soggetti di cui al comma 1, nonche' i docenti e i ricercatori
che afferiscono ai dipartimenti di cui al comma 2, presentano
altresi' una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause
ostative di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni
eventuale modificazione della situazione dichiarata.
4. I curricula e gli elementi informativi inviati dai soggetti
interessati e dai dipartimenti o istituti universitari sono inseriti
in un'apposita sezione dell'elenco e sono accessibili on line
mediante collegamento ipertestuale con il nominativo del soggetto
iscritto nell'elenco.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero e' titolare del trattamento dei dati personali
raccolti nell'elenco. La Direzione e' responsabile del trattamento.
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati e le informazioni raccolti nell'elenco sono utilizzati
esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto.
Art. 10.
Procedimento di iscrizione nell'elenco
1. Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione e'
di 90 giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo 7.
2. L'interessato, qualora, anteriormente alla conclusione del
procedimento, inizi a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 1,
comma 1, ne da' comunicazione alla Direzione che, in tal caso,
procede, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento di
detta comunicazione, alla verifica del possesso dei requisiti
dichiarati.
3. In caso di accertata carenza dei requisiti, la Direzione adotta,
nei confronti del richiedente, un motivato provvedimento di rifiuto
di iscrizione e, ove vi sia stata comunicazione di inizio di
attivita', dispone contestualmente, nei confronti del medesimo
soggetto, il divieto di prosecuzione dell'attivita' stessa.
4. Se sussistono ragioni di approfondimento istruttorio, la
Direzione richiede al soggetto interessato le necessarie integrazioni
documentali o gli opportuni chiarimenti. Ove l'interessato non
provveda alla trasmissione della documentazione o dei chiarimenti
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
della Direzione, ovvero nel caso in cui, una volta ricevuta la
documentazione, permangano motivi ostativi all'iscrizione, la
Direzione procede ai sensi del comma 3.
Art. 11.
Docenti di ruolo o ricercatori confermati nei settori
scientifico-disciplinari di ambito archeologico
1. Sono iscritti nella sezione seconda dell'elenco, su domanda, i
docenti di ruolo nei settori scientifico-disciplinari di ambito
archeologico elencati all'articolo 2, comma 1, ancorche' non in
possesso dei requisiti indicati negli articoli 4 e 5, nonche' i
ricercatori confermati nei medesimi settori scientifico-disciplinari.
Resta fermo il limite previsto dall'articolo 2, comma 3.
2. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti appartenenti alla
categoria di cui al comma 1 e' disposta con provvedimento della
Direzione, sulla base della domanda presentata dai richiedenti
medesimi secondo quanto previsto dall'articolo 7, nella quale e'
autocertificato il possesso del requisito di cui al comma 1. I
richiedenti provvedono altresi' a trasmettere il proprio curriculum
professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8.
Art. 12.
Aggiornamenti
1. I dipartimenti e gli istituti archeologici di cui all'articolo 2
del presente decreto si impegnano, all'atto della domanda di
iscrizione, a comunicare tempestivamente alla Direzione, con le
stesse modalita' di cui all'articolo 7, ogni variazione nella propria
strutturazione scientifico-didattica incidente sul possesso dei
requisiti di iscrizione. Sono in ogni caso tenuti a confermare ogni
tre anni il permanere dei requisiti e dei presupposti necessari
all'iscrizione.
2. E' comunque consentita agli iscritti la trasmissione di dati e
documenti al fine di arricchire il proprio curriculum o prospetto
degli elementi informativi presentati all'atto della domanda.
L'immissione sul sito dei nuovi dati e' disposta dalla Direzione
previo controllo della loro pertinenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 20 marzo 2009
Il Ministro : Bondi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 16





Caterina detto
Mi permetto di dissentire dal “finalmente”.
Il decreto del ministro Bondi esclude totalmente chi da anni e decenni lavora nel campo dell’archeologia, LEGITTIMATO DALLO STESSO MINISTERO che affida lavori talvolta di grande responsabilità e delicatezza, a favore di chiunque abbia conseguito dottorato o specializzazione (e si sa, una parte di coloro che possegono questi titoli – certamente meritori- si riciclano dopo pochi anni).
Paradossalmente, uno specializzato attualmente impiegato in altro campo sarà abilitato ad effettuare la raccolta dei dati; un archeologo laureato che lavora da anni con le Soprintendenze, no.
Si poteva almeno considerare l’esperienza maturata, così come viene fatto per i restauratori.
Quanto agli Istituti universitari, una ulteriore occasione per ottenere “manovalanza” gratis da parte degli studenti e controllo da parte di pochi baroni, delegittimando ulteriormente le Soprintendenze.
Ancora un bell’esempio di amministrazione dei Beni Culturali.
bretella detto
Ho visto che il mio titolo (di questo articolo) ha raccolto dissensi da un certo settore di archeologia (non parlo solo qui, ma anche altrove). Prendo nota e incasso. Come sempre, ospito tutte le opinioni (fino a quando non scendono nell’insulto personale, come ha fatto un po’ di tempo fa una certa lucia..) e sono contento quando ci sono. Mi scuso per la digressione e procedo. A mio personalissimo giudizio il fato che sia stato regolamentato un elenco di professionisti dell’archeologia è un passo avanti e non indietro, soprattutto dal punto di vista dei principi. Non ho affrontato, quindi, nella mia valutazione il tema del “contenuto” del regolamento che sicuramente è perfettibile, che sicuramente non è all’altezza, che sicuramente non va bene….Resta il fatto però che oggi (e sottolineo oggi) un elenco di archeologi c’è , grazie a questo regolamento, dopo decine di anni di inutili battaglie per l’affermazione dell’autonomia degli archeologi..se mi riuscite a trovare qualcosa di simile che esiste nel nostro settore e che accrediti una figura professionale di archeologi allora sono pronto a ricredermi, ma non mi pare proprio che ce ne sia in giro..
Caterina detto
Se dopo decine di anni di battaglie per il riconoscimento della nostra figura professionale il risultato doveva essere questo, forse era meglio niente! In questo modo, dopo ventitrè anni di lavoro (svolto con dedizione, compresi i sacrifici fatti nel fango, nella polvere e sui libri, e lo studio all’estero che chissà se verrà riconosciuto) non sono considerata più idonea. Faccio l’archeologa ma non mi è permesso iscrivermi all’elenco; siamo in tanti – molti della vecchia guardia – a trovarci in questa situazione.
Mi si dica allora chiaramente che devo andare a fare un altro mestiere: lascio lo scavo che sto facendo, le schede che sto compilando, gli articoli che sto scrivendo, i fondi che sto cercando (tutti per le Soprintendenze), saluto e me ne vado.
Consideriamo poi anche che molti funzionari delle Soprintendenze non avrebbero il titolo. Anche loro non sono archeologi?
Affrontiamolo, allora, anche il contenuto di questo decreto; mi pare ce ne sia bisogno.
(Bretella, mi perdoni il tono sopra le righe, non è certo un fatto personale nè ce l’ho con il suo titolo; lei ha fatto bene a divulgare la notizia; ma mi sento veramente lesa nella dignità, per un lavoro che ho fatto e sto facendo con passione e dedizione e per il quale ho veramnte rinunciato a tanto; ci dovrebbero tutelare come beni culturali a quelli come noi, anche se non abbiamo ancora 50 anni!!)
anna detto
Ciao, Caterina, io vorrei invece spezzare una lancia a favore del “finalmente” del titolo di Bretella.
Per quanto perfettibile nel contenuto, il Decreto Ministeriale appena pubblicato attua, FINALMENTE, il riconoscimento dei titoli, spesso conseguiti con fatica e sacrificio, anche economico: i laureati che per anni hanno eseguito scavi archeologici lo hanno fatto, invece -e correggimi se sbaglio- in genere dietro retribuzione … (ma si tratta di scelte diverse!). Ben venga, poi, la possibilità di essere inseriti in elenchi “ufficiali” e regolati da criteri chiari, dal momento che, mi risulta, fino ad ora il “reclutamento” del personale per gli scavi archeologici si è svolto secondo modalità che sfuggono ad ogni regola di trasparenza (non mi risulta che esistessero, fino ad oggi, elenchi di archeologi presso le Soprintendenze: la triste (vergognosa) realtà è che per lavorare, passando da uno scavo all’altro, bisogna essere “del giro”, altrimenti nessuna richiesta di collaborazione coglie nel segno …
In quanto alla valutazione dei titoli: ERA ORA!!!! Siamo in molti gli archeologi impegnati, in questi mesi, nel concorso Mibac: una delle “pecche” di questo concorso è la mancata valutazione, per il punteggio finale, di qualsiasi titolo (fatta eccezione per il titolo di accesso, naturalmente): anni di studio e “produzione” scientifica buttati al vento, in un concorso nel quale ad essere valutati sono solo gli ultimi 6 mesi di studio passati sui libri … ma questa è un’altra storia …
Caterina detto
Cara Anna,
Perdonami ma mi sento un po’ offesa dalla tua risposta: come collaboratore della Soprintendenza, non credo di aver avuto particolari favoritismi da nessuno. Ho fatto tanta gavetta prima di arrivare a collaborazioni più “continuative”, e se mi richiamano, è solo perchè sono soddisfatti del mio lavoro.
Per quanto riguarda il sistema di reclutamento dei collaboratori, molte soprintendenze hanno predisposto un elenco cui attingere, inoltre spesso vengono fatte gare d’appalto o ribasso; è vero, c’è anche l’affidamento diretto, ma è basato in genere sulla stima e fiducia guadagnata a costo di grandi sacrifici(niente sabati, niente domeniche, nottate e parecchia fatica per uno stipendio da fame e nessuna visibilità). E sì, mi hanno pagata per i lavori che ho fatto: ci mancherebbe altro!! ma è la retribuzione di un operaio,a p.IVa, senza tutele, malattie, ferie e quant’altro.
Che si faccia una colpa ai semplici laureati di non aver essersi impegnati abbastanza da un punto di vista economico, poi, è sia ingiusto che sbagliato (io personalmente ho conseguito un titolo accademico all’estero che è costato parecchio in termini di fatica e denaro, e sicuramente è stato più formativo della specializzazione dei miei compagni; i dottorati inoltre son spesso corredati da borse di studio).
Il sacrificio economico non può e non deve assolutamente essere la discriminante: come dire che chi ha pagato di più ha più merito.
La vera discriminante dovrebbe essere la professionalità, che solo in parte viene data da scuole e dottorati, e che si acquista anche con il lavoro e con l’esperienza (che, a differenza di quanto dici tu nell’ultima parte della tua risposta, ancora una volta non è considerata, inclusa la produzione scientifica; per coloro rientranti negli elenchi, è previsto l’inserimento del curriculum solo a fini conoscitivi e non di graduatoria).
Lungi tuttavia da me il sostenere che i titolo accademici non vadano considerati: molte erano le soluzioni che avrebbero potuto essere applicate nel famigerato decreto: ad esempio una graduatoria per titoli sia accademici che professionali, un termine entro il quale aver accumulato un tot. di esperienza, un esame di ammissione per i semplici laureati.
Concludo dicendo che mi spiace constatare, ancora una volta, come nella nostra categoria manchi quella solidarietà tra colleghi che ci renderebbe più forti e compatti nel riconoscimento dei diritti essenziali.
Buone cose
Caterina
anna detto
Caterina, non era certo mia attenzione offendere nessuno, e mi dispice che tu non abbia colto pienamente le mie ragioni. Se sei un collaboratore della Soprintendenza (cioè, collabori abitualmente con la Soprintendenza), rientri certamente fra i fortunati che possono contare su un lavoro più o meno stabile (lavori da anni, come tu dici, quindi non dico cosa non rispondente al vero). Non credo che l’istituzione degli elenchi di archeologi prevista dal Mibac, d’altra parte, possa mettere in pericolo quanti, come te, collaborano da anni pur non avendo un titolo post lauream (sono d’accordo con te che un lavoro esercitato per anni possa essere più formativo di una scuola di specializzazione o di un dottorato (ma tutto dipende dalla serietà con la quale uno affronta le cose). Purtroppo, però, il problema rimane: il problema di chi, non avendo alcun tipo di “aggancio” perché ha avuto la “sfortuna” di andare a fare una Scuola di Specializzazione e un Dottorato (e hai idea di quanti Dottorati senza borsa esistano? TANTISSIMI!) fuori dalla propria regione, una volta ritornata a casa, pur dietro richieste dirette (spesso in situazioni umilianti), lettere, e quant’altro, non riesce ad entrare “nel giro”. Mi suscita un vero dispiacere il fatto che, in certi ambienti, avere un titolo in più non solo non sia utile, ma sia, anzi, controproducente, quasi visto come un “pericolo” (prima mi illudevo che non fosse così), forse perché tanti funzionari delle Soprintentenze, come tu stessa hai detto, non hanno neanche loro il titolo (ma non facciamogliene una colpa, prima erano altri tempi). Non riesco a spiegarmi in altro modo certe situazioni, e la “preferenza” (sì, ho detto PREFERENZA), accordata, spesso, ai soliti noti (rigorosamente sprovvisti di un titolo post-lauream!!).
E’ vero che la Specializzazione non fa la differenza e chi lavora da anni ha una professionalità maggiore: ma allora mi chiedo: perché le Scuole di Specializzazione? Conosco archeologi BRAVISSIMI (molto più di me, indubbiamente), che non sono ancora laureati (e allora, perché la laurea?).
Il problema, credo sia chiaro, non è di competenza: voglio credere (ma magari mi sbaglio) che l’intento del Ministero sia quello di porre finalmente un po’ di ordine in una situazione piuttosto SREGOLATA e, ripeto, POCO TRASPARENTE (si è mai visto un Preside di Scuola che chiama un supplente perché lo conosce, ha la sua fiducia, ha sempre lavorato con lui, sa che è preparato, è disposto a lavorare fuori orario, lo può pagare una miseria? mutatis mutandis … perché il Preside non lo può fare e il Funzionario di Soprintendenza sì? sulla base di quale norma?).
In quanto alla solidarietà tra colleghi, della quale parli: non è che quando ti capita uno scavo di qualche mese proponi il mio nome (ti mando il curriculum), così tu puoi anche fare un concorso per una scuola di specializzazione o un dottorato, e saniamo in questo modo tutte le cose che non vanno? Sai, sono mesi che non lavoro (e l’ultimo lavoro è stata una supplenza a scuola, che ho potuto fare perché ero inserita in una regolare graduatoria …).
Spero, questa volta, di non averti ancora offesa.
Ciao.
Caterina detto
Ciao Anna,
sul perchè della scuole di specializzazione potremmo aprire interi capitoli ma non è questo il luogo;ti ripeto solo che volendo fare le cose con equità, molte erano le vie (alcune lo ho indicate, sicuramente ce ne potevano essere altre che permettevano di non ESCLUDERE nessuno).
Voglio però rispondere all’ultima tua provocazione (penso che di questo si tratti, non sai neanche in che zona opero), perchè per quanto riguarda il lavoro, ti posso assicurare che quando ne ho avuto in più (e adesso putroppo non è così) non ho esitato a coinvolgere altri archeologi all’epoca disoccupati, e che hanno avuto, anche attraverso di me, la possibilità di farsi conoscere in Soprintendenza.Alcuni(anche con specializzazione) hanno trovato il lavoro troppo duro e si sono riciclati; altri ancora lavorano nel campo.
Buone Cose
FIL detto
L’elenco non fa l’archeologo…. ma abilita alla firma delle relazioni di archeologia preventiva.
L’archeologo può continuare ad esercitare anche solo con la laurea ma non può firmare le relazioni redatte secondo la 109 del 2005 che naturalmente non esaurisce tutta la nostra attività. La richiesta di un titolo post laurea mi sembra quando meno doveroso per poter firmare tali relazioniu, cosa che avviene in tutti gli altri mestieri… l’ingegnere non firma progetti solo con la laurea…
Giusto per puntalizzare
saluti
alessandro detto
Mi risulta che gli ingegneri esercitano la professione dopo l’esame di Stato, cui si accede con la Laurea specialistica e anche con quella triennale. Correggetemi se sbaglio.
E’ chiaro che dietro al decreto di Bondi c’è la volontà di aumentare i poteri universitari, sia dando agli istituti universitari competenze in materia di archeologia e depauperando le soprintendenze, sia rendendo necessarie le scuole di specializzazione con conseguente vantaggio degli istituti stessi, che continuano a sfornare disoccupati mascherati da studenti.
Basta pensare al presidente e ad alcuni componenti attuali del Consiglio superiore per i Beni Culturali per afferrare il disegno.
Ivana detto
Salve,
mi inserisco in questa discussione solo per chiedere un’informazione pratica. Nel decreto si parla di “domanda, redatta secondo il modello predisposto, di regola in formato elettronico, dalla Direzione e dalla Direzione generale”, io ho visitato il sito del mibac, ma ancora non ho trovato nessun modello predisposto. Se lei, Bretella, ne sa di più, mi può dare indicazioni?
Grazie.
FIL detto
Ho avuto anche io lo stesso problema e quindi non trovando risposta ho deciso di chiamare in Ministero. Mi hanno detto che la domanda ancora non è stata predispota e di richiamare fra un mese. A quanto ho capito sarà da compilare on-line con autocertificazione dei titoli…
Fulvia detto
Salve Bretella,
nel decreto non si fa minimamente menzione delle imprese che, ormai numerose specialmente in alcune zone d’Italia, operano nel settore.
“La norma, riferendosi a «soggetti» che devono possedere i citati titoli, di fatto esclude la possibilità di iscrizione nell’elenco per soggetti come le cooperative, gli studi professionali e le società che operano in questi settori e che non «possiedono» direttamente questi titoli, ma hanno al loro interno esattamente le stesse professionalità.” (cito da un art. di A. Mascolini del 1 luglio 2009).
Lei sa darmi qualche indicazione in merito?
Grazie
bretella detto
Cate, tranquilla, ogni apporto è importante è indispensabile per una corretta valutazione della situazione. Accolgo con piacere ed estremo interesse le tue osservazioni ed anche l’invito ad un’analisi del contenuto regolamentare più specifica per vedere cosa c’è da fare. Personalmente, ho molto a cuore la vicenda degli archeologi ed il riconoscimento della loro professionalità e credo, quindi, che remiamo verso la stessa direzione.