Linee guide applicative 182 (reatauratori): un primo commento
Pubblicato da bretella su 18 Agosto, 2009
Disciplina transitoria degli operatori di restauro
A CHI E’ DIRETTA : un dato che mi sembra giusto evidenziare è che la disciplina non si rivolge solo a soggetti “privati”, ma anche a dipendenti pubblici. In ciò, ravviso personalmente un segno di volontà verso la creazione di un vero e proprio albo per i restauratori, in cui potranno confluire diverse professionalità e risorse, non solo private, ma anche pubbliche. (Il passaggio in cui si riferisce l’estensione anche ai dipendenti pubblici è collocato all’interno della nota 4 del paragrafo 2 ).
Un ‘ulteriore conferma, indiretta, della volontà di creare un vero e proprio albo (abilitante?) è contenuta anche nella previsione – extra ordinem – di un possibile elenco per i “collaboratori restauratori”.
E’ bene osservare che data la struttura della procedura informatizzata sembra opportuno che in ogni caso sia proposta domanda per tutte le opzioni possibili (purché supportate da idonea documentazione)visto il più volte ribadito carattere unico della disciplina transitoria e pertanto l’evidenziato carattere irripetibile.
L’affermazione risulterà chiara al termine della lettura delle linee applicative da dove si evince chiaramente che, purché documentate in maniera idonea, sono ammissibili tutte le domande da parte dei candidati.
QUANDO INIZIERA’ LA PROCEDURA: le linee applicative affermano in maniera decisa che il 21 settembre 2009 sarà messo online sul sito ufficiale del Ministero il sito web di raccolta e di gestione delle domande, con l’attivazione contestuale di un helpdesk per tutta la durata dei termini del bando.
Ciò non vuol dire inequivocabilmente che la procedura inizierà il 21 settembre, ma certo il periodo di riferimento sarà in atto sicuramente a partire da quella data. Il DM 53/2009 ribadisce che i termini di presentazione delle domande per la partecipazione alla prova di idoneità è di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del bando. Quindi fate un po’ i vostri calcoli per non farvi trovare impreparati all’appuntamento.
Al riguardo, non posso fare a meno di segnalare quella che risulta una vera criticità del sistema (a mio modestissimo giudizio) e che si manifesta nella concentrazione in un unico modello di domanda per la richiesta delle opzioni che possono essere, come è noto, tre : B) riconoscimento della qualifica ai sensi del comma 1; C) accesso alla prova di idoneità ai sensi del comma 1-bis per i restauratori; D) riconoscimento della qualifica ai sensi del comma 1 quinquies – per i collaboratori restauratori. In definitiva, non essendovi certezza sulla valutazione delle singole posizioni al momento della presentazione della domanda, si corre il rischio di “sapere” all’ultimo minuto quale sarà l’opzione accettata, con notevoli e ovvie difficoltà organizzative.
IMPORTANTISSIMO : le linee applicative affermano inequivocabilmente che le DOMANDE INCOMPLETE SARANNO CONSIDERATE INAMMISSIBILI E ARCHIVIATE. Come la solito, le circolari ministeriali non brillano per chiarezza. Per fare un semplice esempio, non risulta chiaro se l’incompletezza di una domanda (ad esempio la mancata indicazione di dati relativi alla domanda per il riconoscimento della qualifica di restauratore) possa ripercuotersi anche sulle altre opzioni (domande) con ovvia lesione dei propri interessi.
LA PROCEDURA : ciascun interessato dovrà in primo luogo accreditarsi telematicamente sul sito del ministero; dovrà compilare il modulo unico nelle sezioni di interesse, allegando in formato elettronico (pdf) la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti che si intendono sottoporre a valutazione.
A questo punto il Ministero (segretariato generale) smisterà automaticamente le richieste di attestazione sullo svolgimento dell’attività di restauro alle competenti soprintendenze ed altri uffici competenti.
Una volta finita l’istruttoria, verrà comunicato all’interessato il contenuto delle attestazioni che ciascuna soprintendenza o ufficio intende rilasciare, per consentirgli la presentazione di eventuali osservazioni e chiarimenti. Sulla base di tali elementi verrà rilasciata l’attestazione definitiva.
Non c’è chi non veda la farraginosità della procedura, affidata ad un soggetto terzo che funge da filtro “burocratico” alla richiesta di attestazione del singolo e rilascio dell’attestato da parte della competente Soprintendenza o ufficio. Questo giro tortuoso anziché semplificare, complica le cose, non fosse altro per la presumibile brevità del procedimento (60 giorni?) rispetto all’esito finale. A ciò si aggiunge la difficoltà di capire quale documentazione debba essere presentata (atti riconosciuti dalle soprintendenze? Documenti del datore di lavoro? Contratti? Affidamenti?), sempre con il rischio di farsi considerare la domanda “incompleta” e quindi archiviata…
Al punto 4.2. delle linee significativamente si afferma “… E’ prevedibile che buona parte di coloro i quali sono in possesso di cui all’articolo 182, comma 1, lettere b) e c) nel dubbio sulla sufficienza della documentazione disponibile presenterà comunque domanda di partecipazione alla prova di idoneità …”.
La stessa amministrazione, pertanto, prevede quello che deriva da una “stortura” della previsione delle linee applicative: l’incertezza della propria posizione produrrà come conseguenza un esubero di domande, con conseguenti maggiori probabilità di vedersi archiviare la domanda derivante, magari, dalla sua incompletezza …
Tanto per confermare un andamento “tipico” della burocrazia italiana, a fronte di procedure illogiche e “complicate”, nelle linee guida si sottolinea “…Il Ministero intende completare i riconoscimenti diretti della qualifica di restauratore prima dell’effettivo svolgimento della prova idoneità in modo da sollevare gli interessati dall’onere di presentarsi per sostenere le prove previste. Il conseguimento di detto obiettivo dipende tuttavia dal numero delle domande che perverranno e dalla completezza della relativa documentazione …”
SI BADI BENE: TUTTA QUESTA PROCEDURA VALE SOLO PER LE ATTESTAZIONI CHE SI CHIEDANO AL MINISTERO.
Infatti, per le attestazioni di competenza di organi non statali, invece l’interessato stesso dovrà curarne l’acquisizione nei confronti dell’amministrazione competente e, successivamente, facendo seguito alla trasmissione del modello unico, dovrà trasmetterle al Ministero in formato elettronico (pdf), lasciando libertà ed autonomia ad ogni singola Regione di organizzare la fase di partecipazione al sub procedimento .
Mi voglio soffermare ancora su un paio di aspetti, che mi sembrano “critici”, lasciando spazio a successivi ed eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti (se richiesti, ovviamente).
Il primo è un doppio passaggio.
Sembra del tutto fuori luogo sospendere – mediante differimento – il diritto di accesso diretto ai relativi documenti amministrativi detenuti e/o formati dalle Soprintendenze (od altri uffici del Ministero) per la durata di tutta la complessa procedura dall’avvio fin al completamento delle operazioni di attestazione. Soprattutto la motivazione appare non congrua, se solo si pensi che l’eventuale inefficienza dell’amministrazione non dovrebbe ricadere in alcun modo sulle aspettative dei cittadini (si legge: questa misura si rende necessaria per evitare la paralisi degli uffici che si vedrebbero altrimenti destinatari di numerosissime domande di accesso)
Ancor più illogica appare la sospensione richiamata, se la si collega alla previsione della irrilevanza delle attestazioni già rilasciate di cui al punto 5.3.. Ciò perché, si reputa che le Soprintendenze che hanno già rilasciato attestazioni lo abbiano fatto sulla base di una “propria” interpretazione della norma che difficilmente può accordarsi con quanto previsto nelle linee guida. Da ciò una necessità di rinnovazione degli attestati rilasciati.
Il secondo punto è quello che si riferisce alla valutazione dei titoli e dell’attività, tesa a riconoscere il meno possibile (sempre secondo un mio modestissimo avviso). Faccio solo un esempio e concludo. Per i corsi che si sono frequentati , l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare i titoli rilasciati in base a criteri che non sono scritti in nessuna norma, ma dedotti da premesse individuate dalla stessa amministrazione. In particolare, nelle linee applicative si riporta questo esempio: “…in via orientativa può ritenersi che sotto la soglia delle 1600 ore di insegnamento complessive (800 per ciascuno dei due anni di durata minima richiesti) un corso non presenti i requisiti minimi di efficacia formativa e non possa quindi avere alcuna rilevanza a fini dell’applicazione della norma in questione (art. 182, comma 1, lett. b)
Iniziate a contare le ore…





antonello proietti detto
Venerdì u.s. sono venuto a conoscenza della nuova, ennesima, normativa per definire la figura del restauratore. Ho contattato alcuni colleghi che sono quasi caduti dalle nuvole ed ora eccomi quì a capire, dopo 19 anni di attività, se sono un restauratore oppure no!
Vi chiedo di aiutarmi a capire: Sono titolare di una ditta artigiana e sono attestato SOA dal 2001, e prima ancora all’ANC (cat. 3A e poi S2 e poi ancora OS2. In riferimento all’art. 182 e per gli effetti all’art. 29 comma 9-bis lettera b). Mi potete dire se devo presentare la domanda al MBAC per continuare a svolgere la mia attività? Grazie,