Oggi parto: ci risentiamo al mio ritorno !
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Ciao, ciao!
Pubblicato da bretella su 28 Novembre, 2009
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Conto alla rovescia 2, la vendetta…
Pubblicato da bretella su 17 Novembre, 2009
Ancora una volta, tra pochi giorni partirò per l’America Latina, questa volta destinazione Buenos Aires per un bellissimo seminario dal titolo ” Seminario regional sobre medidas juridicas, legislativas y administrativas para la prevencion del trafico ilicito y la restitucion de bienes cultural en America Latina”. Il seminario è organizzato dalla Secretaria de Cultura – Presidencia de la Nacion, Ministero esteri argentino, IILA, Unione Latina , ICCROM, Unesco. Dovrò fare una dissertazione sul sitema dei beni culturali in Italia e, sinceramente, sono un po’ in ansia perchè sarà dura dimostrare che il sistema attuale funziona ed è ancora ricco di risorse, ma ci proverò con tutto l’impegno possibile. D’altra parte il nostro modello è cercato all’estero proprio come modello da esportare…Ho pertanto ancora pochi giorni a disposizione per aggiungere commenti e note a questo mio diario sul web e spero di riuscire a darne ancora parecchie prima di salutarvi.
In ogni caso dal 10 dicembre sarò ancora in trincea per dare il mio piccolo contributo a chi vorrà giovarsene.
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Restauratori in lotta: ma tutto questo fa bene al nostro patrimonio culturale?
Pubblicato da bretella su 2 Novembre, 2009
Lo so, il titolo è già di per sè un articolo, ma volevo attirare un po’ di attenzione. Quando ero tra i banchi universitari, una delle prime frasi in latinorum (brocardi) che ho imparato è stata la famosa (o famigerata) cui prodest? A chi giova? Ed è quello che mi viene da pensare quando leggo del mondo del restauro in rivolta contro un decreto applicativo delle “regole del gioco” che scontenta tanti professionisti, troppi…A chi giova questa situazione? Perchè non si riesce a trovare una soluzione valida per il maggior numero di “lavoratori” (e non dimentichiamolo quest’ultimo particolare..)? Io credo che il metodo adottato non sia del tutto valido, perchè spazza via dal mondo del restauro riconosciuto (quello che ti fa lavorare insomma..) una percentuale troppo alta di persone che finora vi hanno lavorato. Non mi piace il metodo adottato perchè i criteri sono nebulosi, perchè gli attestati dei lavori non sono certi sin dall’inizio della procedura di partecipazione, ma lo sono alla fine, quando “i giochi sono fatti”..Non mi piace perchè chi ha studiato engli ultimi anni lo ha fatto a proprie spese senza nessuna possibilità di riconoscimento formale. Non mi piace perchè alla fine questo pastrocchio sarà soltanto una tantum e chi c’è c’è…a chi tocca non si ingrugni(!). Non si può, non si deve avere paura di tornare sulle proprie posizioni: i criteri vanno rivisti, perchè va salvaguardato il lavoro dei tanti restauratori che rischiano di restare fuori dal riconosicmento ufficiale e perchè non si può rischiare di dar vita ad un procedimento che va contro le stesse regole comunitarie.
Chi ha la possibilità ci rifletta e dia un segno di disponibilità, almeno a dialogare per trovare una soluzione condivisa e valida. Altrimenti si rischia per l’ennesima volta di infliggere una ferita mortale al nostro patrimonio culturale, privato persino di ciò che ci invidia tutto il mondo: i nostri restauratori.
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Archivio Vasari: facciamo chiarezza..
Pubblicato da bretella su 23 Ottobre, 2009
E’ di questi giorni la notizia apparsa in diversi giornali italiani della vendita dell’archivio Vasari per la modica cifra di 150 milioni di euri. A parte la veridicità della somma dichiarata (sulla quale non mi sbilancio, ma sembra obiettivamente eccessiva e quindi aspetto di leggere eventuali chiarimenti in proposito), mi sembra gisuto soffermarmi sul fatto e proporre due semplici osservazioni in merito.
Ho avuto la possibilità di leggere la comunicazione che ha fatto la soprintendenza archivistica per la toscana agli enti territoriali per l’esercizio della prelazione e se ne ricavano alcune indicazioni significative. Chiaramente si potrebbe fare un discorso completo se si fosse in possesso del fascicolo, ma di questo aspetto non ci curiamo. Cosa si ricava dalla lettura della lettera dell’archivistica? In primo luogo che i termini per l’esercizio della prelazione sono di 180 giorni e non 60, perchè la denuncia di avvenuta compravendita fatta in data 9 luglio 2009 è stata considerata come non presentata ai sensi dell’art. 59, comma 5 (traduco: è stata ritenuta priva di indicazioni fondamentali quali ad esempio a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; b) i dati identificativi dei beni ; c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni; d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento; e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini dieventuali comunicazioni …non so il caso specifico, ma fuori di qui non si scappa..). Il termine “lungo” decorre dal 23 settembre perchè nella nota leggo che in quella data è stata perfezionata la denuncia (ipotizzo con l’integrazione di dati mancanti in quella del 9 luglio). E così il termine per l’eventuale proposta di prelazione da parte degli enti è di 90 giorni dal 23 settembre….
Dalla lettera ricavo anche una notizia importante e cioè che non solo l’archivio Vasari è vincolato dal 1996 con decreto della Soprintendenza archivistica, ma che sin dal 1994 – con tanto di trascrizione, quindi opponibile a terzi – è vincolato anche come destinzazione pertinenziale, come possi dire con semplicità..è come se fosse “ancorato” alla Casa Vasari di Arezzo..insomma da lì non esce (!). Il divieto di uscita definitiva è sancito dall’articolo 65 del Codice dei beni culturali e qui non ci piove, ma più che per l’intero archivio (che non vedo come potrebbe essere distolto dal vincolo pertinenziale..), è importante per singoli pezzi…Consideriamo anche il divieto di smembramento di archivi vincolati ai sendi del d. lgs. n. 42/2004 e abbiamo un quadro, tutto sommato blindato..
Dalla lettera ricavo anche che il perfezionamento della denuncia di compravendita è stato compiuto in pendenza di giudizio davanti al TAR e qui non ho elementi..sarebbe importante sapere a cosa si riferisce l’eventuale ricorso presentato..
E’ curioso in ogni caso che questa nota ufficiale del ministero sia stata inviata via fax da una cartolibreria di arezzo alla segreteria della redazione romana de L’Unità, come si può ricavare agevolmente dai numeri riportati in testa al fax stesso
Il documento l’ho letto da qui
http://www.unita.it/news/l_unit__on_line/90144/la_comunicazione_del_ministro_bondi_al_comune_di_arezzo
Dalla stessa cartolibreria di arezzo è stata faxata anche la lettera del sindaco di Arezzo e sicuramente anche altro che non si legge visto che le pagine inviate sono 6 e ne sono state pubblicate solo 3..
In ogni caso, le preoccupazioni di Fanfani mi sembrano più “politiche” che dettate da un’effettiva conoscenza della normativa sui beni culturali..detto senza alcuna volontà di polemica..

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Postilla
Pubblicato da bretella su 22 Settembre, 2009
No, non è un’aggiunta a quanto detto finora sugli argomenti trattati in questo spazio.
E’ un annuncio che faccio per invitarVi a visitare anche il mio nuovo spazio blog che da venerdì scorso ho inaugurato sulla piattaforma promossa da IPSOA, UTET, il fisco, CEDAM, Indicitalia Gruppo Wolters Kluwer e che si chiama per l’appunto
POSTILLA, il blog dei professionisti per i professionisti
In quella sede, il taglio dei miei interventi, seppur sempre adatti ad un blog, saranno sicuramente più di approfondimento e quindi, se non avete nulla in contrario, ve li segnalerò di volta in volta, anche per avere un Vostro riscontro in termini di letture e, soprattutto, di commenti.
Spero, ampliando il mio bacino di utenza, di poter soddisfare esigenze diverse creando degli spazi di informazione tecnico-giiuridica più immediati, ma anche con approfondimenti scientifici.
Lo so, l’impresa è “tosta”, ma è una molla per me il fatto di accettare nuove sfide e avere nuovi stimoli che non mi fanno mai ritenere soddisfatto. Spero che anche per Voi sia così e possa essere motivo per seguirmi anche altrove, oltre che in questo spazio che considero, in un certo senso, la nostra casa.
Se avrete la bontà di seguirmi anche su Postilla, sappiate che il link a cui dovrete collegarVi è questo
E’ chiaro, rimangono in piedi tutte le inziative a cui ho dato vita in questi ultimi mesi, anzi colgo l’occasione per chiedere a quanti intendano aiutarmi a tenere sempre viva l’attenzione e l’interesse per queste iniziative di farsi vivi con me. Ogni aiuto è benaccetto e soprattuto utile!
Fatevi sotto!
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Addendum alle linee guida per resaturatori 21 settembre:importante
Pubblicato da bretella su 21 Settembre, 2009
Vi allego il link dal qual potrete leggere direttamente le linee guida per la prova di idoneità per restauratoril pubblicato oggi sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali.
ATTENZIONE: non si tratta ancora del bando per il concorso, ma soltanto di alcune precisazioni. In particolare, si precisa che i certificati per l’attività svolta possono essere rilasciati anche da altri uffiici, oltre le soprintendenze e gli istituti tecnici (ISCR, ecc), come nel caso di direzioni regionali, biblitoeche e archivi (e questo risponde direttamente ad una domanda che è stata posta nel gruppo che ho creato qui -che ci leggano?-), la seconda riguarda le ore dei corsi che per una valutazione di compatibilità sono stati portati da 1600 a 1200 ore, la terza – sconcertante, ahimè – che sarà l’organo chiamato ad attestare gli interventi a determinare la durata utile degli stessi, in assenza di altre indicazioni..
Quanto al sito verrà aperto il giorno 25 settembre, data di pubblicazione del bando sulla G.U. (dicono loro..ora vediamo la conferma), l’help desk sarà attivo dal 28 settembre.
Si inizia a vedere qualche segnale di risposta…forse..
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Oggi 21 settembre data importante per gli aspiranti restauratori
Pubblicato da bretella su 21 Settembre, 2009
Si, perchè stiamo aspettando che sia messo online [finalmente] il sito web per la presentazione delle domande per la prova di idoneità per restauratori; perchè stiamo aspettando la pubblicazione del bando sulla G.U.; perchè stiamo aspettando l’help desk che tutti i problemi risolve e sana; perchè, insomma, l’attesa sta finendo…almeno così hanno detto, anche su atti ufficiali e, quindi, oggi si vedranno tante cose belle.
O no?
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Povero essere umano..
Pubblicato da bretella su 12 Settembre, 2009
Lo so, con i beni culturali e con il diritto dei beni culturali questo post non c’entra niente.
Probabilmente è inopportuno occuparsene, ma come si fa a “passare sotto silenzio” una situazione che, per certi versi, è figlia di una cultura barbara, fatta di tanti “sbatti il mostro in prima pagina” e di curiosità morbosa.
Personalmente, voglio solo dire che Caster Semenya è un essere umano che, probabilmente, starà soffrendo in maniera indicibile questa sua situazione A me fa simpatia, non fosse altro per quella semplice solidarietà che chiunque di noi offre a quanti soffrono.
Ma poi, è giusto entrare con questa violenza nella vita di un essere umano? Io credo di no.
A Voi la risposta.

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Gruppo restauratori per la prova di idoneità (e non solo…)
Pubblicato da bretella su 7 Settembre, 2009
Ci siamo, ci sono caduto di nuovo. Dopo la bellissima esperienza con il gruppo di google per i concorsiti ai 500 posti nei beni culturali (esperienza ancora in corso, con la bellezza di 5000 messaggi lasciati in poco più 6 mesi), ho deciso di “aprire” un nuovo gruppo per quanti siano interessati alla prossima prova di idoneità per restauratori “organizzata” dal MiBAC. Lo spirito è sempre lo stesso: desiderio di offrire un punto di ritrovo per quanti hanno bisogno di informazioni, di chiarimenti e quanto altro su questa importante prova. Mi sono reso conto che gli interventi sul blog rischiano di “disperdersi” e le mail che ricevo potrebbero ben interessare molte persone che si accingono a questa prova. Quindi, almeno sperimentalmente, ho deciso di creare e aprire il Gruppo restauratori al quale si potrà accedere da questo indirizzo
http://groups.google.it/group/restauratori
Ricordo che per poter partecipare al gruppo dovete fare richiesta e subito dopo verrete ammessi a partecipare a tutto ciò che potrà essere utile. Spero, sinceramente, che anche in questo caso il gruppo possa avere una funzione di servizio, come lo è stato e lo è ancora per il gruppo dei concorsisti.
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Autopromozione : un corso sui beni culturali
Pubblicato da bretella su 1 Settembre, 2009
Al di là delle iniziative totalmente gratuite che svolgo sia in questo blog sia nel gruppo dedicato ai concorsi nei beni culturali capita anche a me “ogni tanto” di fare giornate formative nelle materie che conosco (..). Faccio perciò un po’ di autopromozione sulla mia attività professionale (e quindi non gratuita) per chi fosse interessato.
Inizio segnalando una serie di giornate formative che terrò a partire da metà ottobre fino a fine gennaio con EBIT Scuola di Formazione e perfezionamento per la Pubblica Amministrazione. Di seguito posto i programmi delle giornate formative
IL CODICE DEI BENI CULTURALI
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Il bene culturale.
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Gli strumenti di tutela.
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I lavori sui beni culturali.
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I contributi.
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La circolazione dei beni culturali.
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La valorizzazione.
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Le sponsorizzazioni dei beni culturali.
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Modelli di riferimento.
LE SPONSORIZZAZIONI PUBBLICHE: TIPOLOGIE, CASI PRATICI E FORMULARIO
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Il contratto di sponsorizzazione.
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Natura ed utilizzo del contratto di sponsorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione.
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Il quadro normativo di riferimento.
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Il Codice degli appalti.
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La sponsorizzazione come forma di recupero di risorse finanziarie.
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La scelta dello sponsor.
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La tutela dei dati.
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Le sponsorizzazioni dei beni culturali.
-
Modelli di riferimento.
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Sodoma e i sette peccati normativi in materia di digitalizzazione documentale
Pubblicato da bretella su 21 Agosto, 2009
Ho ricevuto e pubblico con vero piacere un articolo (arguto e gustoso) di Andrea Lisi (tra l’altro, Presidente dell’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti) sulle tante novità normative in materia di gestione elettronica dei documenti.
Assolutamente imperdibile.
Buona lettura!
Sodoma e i sette peccati normativi in materia di digitalizzazione documentale
Un viaggio semi-serio e dissacrante sulle ultime novità normative in materia di gestione elettronica documentale
di Andrea Lisi
Presidente dell’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti (ANORC – www.anorc.it)
Docente a contratto Università del Salento – Scuola Professioni Legali – Facoltà di Giurisprudenza
Coordinatore del Digital&Law Department – Studio Legale Lisi – www.studiolegalelisi.it
Sono qui sotto l’ombrellone, durante la agognata pausa estiva e – mentre lo sguardo corre a balzi lungo le pagine di un romanzo di Gianrico Carofiglio, il mare azzurro-turchese e qualche corpo dolcemente abbronzato – un pensiero mi assilla: ma, a parte la vicenda barese che ha coinvolto il Premier, meticolosamente raccontata dalla stampa nazionale e estera, qualcuno ha fatto il punto con chiarezza sulle recenti perversioni normative in materia di digitalizzazione documentale?
Il nostro legislatore (o chi si è spacciato per lui in quest’ultimo periodo a colpi di fiducia) sembra ossessionato da una sorta di disturbo ossessivo-compulsivo: abbiamo, infatti, assistito impotenti in questi mesi ad un’autentica orgia di leggi e regolamenti in materia di PEC, firma digitale, dematerializzazione, conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica!
“Non importa cosa scriviamo nei nostri commi e articoli di legge: l’importante è che se ne parli!”; questo sembra essere stato il motto di chi si è occupato della materia nei Palazzi del Potere. Ma, come spesso succede quando si scrivono male le leggi, pur sull’onda dell’entusiasmo e con la speranza di perseguire principi giusti, gli effetti possono risultare devastanti e comunque ritorcersi contro quello stesso mondo digitale che si voleva in qualche modo incentivare e cavalcare.
Proviamo allora oggi a verificare, con dovizia di particolari e pur consapevoli di poter turbare il comune senso del pudore, i sette peccati capitali in cui è incorso il legislatore in quest’ultimo periodo.
1) L’Ansia da prestazione ovvero le nuove regole tecniche sulla firma digitale che nascono già vecchie
Dopo oltre 5 anni di attesa, arrivano finalmente le nuove Regole Tecniche sulla Firma Digitale (DPCM 30 marzo 2009, pubblicato in G.U. del 6 giugno 2009 n. 129). Le nuove regole tecniche contengono, in verità, qualche buona novità per chi si occupa di conservazione digitale dei documenti e fatturazione elettronica (si pensi alla durata ventennale dei certificati di validazione temporale o alle aperture in merito all’uso di dispositivi automatici di firma), ma entreranno in vigore a 180 giorni dalla loro pubblicazione (per sostituire così il DPCM del 13 gennaio 2004). Peccato che la Legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata in G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 – Supplemento ordinario n. 95) preveda nel suo art. 33 che il Governo sia delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il Codice dell’amministrazione digitale (cd. C.A.D.), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare, a modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali!
Insomma, le nuove regole tecniche rischiano di entrare in vigore già vecchie e superate dalla normativa primaria contenuta nel CAD! Come fa l’operatore del mercato allora a fidarsi di quanto riferito nelle nuove regole senza essere colto da una spontanea ansia da prestazione?
2) Il Coitus Interruptus ovvero la fatturazione elettronica obbligatoria per le PA
La Finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) nel suo art. 1 commi 209-214 stabiliva un obbligo generalizzato di fatturare elettronicamente per tutti i fornitori di amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici nazionali! Tali principi rivoluzionari vennero amplificati in comunicati stampa, convegni e seminari, dove già si anticipava con assoluta certezza l’imminente entrata in vigore dell’obbligo al più tardi al 1° gennaio 2009. Ciò comportò evidenti distorsioni del mercato e molti operatori già avevano tirato un sospiro di sollievo.
Peccato che il decreto attuativo previsto da quella rivoluzionaria normativa ancora si attende…
3) L’Eiaculazione precoce ovvero la disputa teologica sulla conservazione dei documenti originali unici, senza bisogno del notaio!
Nel gennaio di quest’anno commentavamo le tante novità contenute nella Legge n. 2/2009 (di conversione del “decreto anti-crisi” D.L. 185/2008). In particolare, l’art. 16 comma 12 ha modificato i commi 4 e 5 dell’art. 23 del CAD, con la palese intenzione di rendere possibile una conservazione sostitutiva degli originali analogici unici a cura del “detentore” del documento cartaceo (o comunque a cura del responsabile della conservazione da lui nominato), il quale semplicemente avrebbe dovuto apporre la sua firma digitale (e assicurare la validazione temporale a chiusura del processo), salvo eccezioni che sarebbero state indicate con successivo decreto ministeriale finalizzato a individuare solo specifiche categorie documentali per le quali esigenze pubblicistiche determinino un obbligo di conservazione dell’originale analogico o comunque rendano indispensabile una sostituzione “certificata” del documento analogico unico con la sua copia conforme digitale, a cura di un pubblico ufficiale.
Peccato che, come al solito, di questo decreto ministeriale non c’è neppure l’ombra all’orizzonte e i nuovi commi, scritti in modo impreciso e confuso, hanno prima entusiasmato gli operatori del mercato, in un’onda di euforia, che è cessata ben presto quando ci si è resi conto che poco è realmente cambiato!
4) L’Autoerotismo ovvero le incredibili novità contenute nell’art. 2215bis codice civile
Sempre nella legge n. 2/2009, sempre nell’art. 16 della stessa, questa volta al comma 12bis, il legislatore ha pensato bene di inserire un nuovo articolo nel codice civile, il famigerato art. 2215bis, rubricato avvenieristicamente (!) “documentazione informatica”, in un maldestro tentativo di favorire una volta per tutte i processi di dematerializzazione di registri e documenti aziendali, attraverso una norma chiara e perentoria.
Peccato che il testo partorito sia di una imprecisione e inadeguatezza disarmanti. Tale è la confusione generata dall’applicazione di quest’articolo che l’Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili per la conservazione digitale dei documenti ha dovuto correre immediatamente ai ripari presentando un’istanza di consulenza interpretativa con richiesta di eliminazione del testo normativo dal nostro ordinamento. A quanto ci è dato di sapere si sta provando ad intervenire a livello istituzionale, ma nella estenuante attesa che il testo sia modificato (o meglio ancora eliminato del tutto) il consiglio che si sente nei corridoi dei Palazzi del Potere è di ignorare l’articolo appena introdotto nell’ordinamento con una legge ordinaria e far finta che non ci sia. Insomma, arrangiatevi da soli, ché noi abbiamo altro da fare!
5) Il Feticismo ovvero le desiderate Regole tecniche sulla conservazione sostitutiva
Sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione è ancora pubblicata la proposta di regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici, che avrebbe dovuto finalmente sostituire la deliberazione CNIPA n. 11/2004. Il testo, reso disponibile durante i primi mesi del 2008, è stato salutato favorevolmente dagli operatori del mercato ed è piaciuta anche la volontà di confronto dello stesso Ministero che ha invitato a inoltrare proposte di modifica o integrazione all’indirizzo e-mail segr.dematerializzazione@governo.it. Così ha fatto ANORC e, a quanto ci è dato di sapere, quelle proposte di modifica sarebbe ro state pure prese in seria considerazione!
Peccato che è così forte l’interesse governativo sulla materia che ancora del testo definitivo non c’è traccia!
Il Ministero, insomma, ha fatto annusare al mercato lo strumento normativo che intenderebbe adottare, con i soliti altisonanti proclami, senza poi concedersi del tutto!
6) Il Sesso virtuale ovvero la Carta di sanità elettronica dal punto di vista del Ministero della Salute
Se ne parla in tutte le salse di fascicolo sanitario elettronico, di cartella clinica elettronica, di documentazione clinica e di referti on line: il Garante privacy ha avviato consultazioni pubbliche, si stanno sviluppando costosi progetti. E anche in seno al Ministero era stata avviata una consultazione che aveva portato, nel lontano 2006, dopo numerosi incontri e studi, alla definizione di una corposa bozza di Linee Guida per la Dematerializzazione della documentazione clinica pubblicata “ufficialmente” sul sito del CNIPA.
Peccato che non siano state mai realmente adottate dal Ministero della Salute!
Insomma, parlatene, agite, operate, tanto per il Ministero della Salute è tutto virtuale!
7) La Sodomia ovvero la PEC gratuita per tutti
Che dire ancora della PEC? E’ stata presentata contro lo Stato Italiano un’istanza di infrazione della normativa comunitaria, ne abbiamo parlato recentemente in un articolo e se ne discute da anni animatamente. Il Governo, come ormai sappiamo bene, ha reso in qualche modo obbligatoria la sua adozione per pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, vuole regalare a tutti i cittadini italiani una casella di PEC e ha, da ultimo, reso obbligatoria la pubblicazione di una casella di PEC sui siti web delle PA, in un coacervo di norme tra loro antitetiche e contraddittorie. Il paradosso, sollevato dall’Associazione Cittadini di Internet, è che lo stesso Ministro Brunetta ha dimenticato di adempiere al preciso obbligo di legge fissato dall’articolo 34 della Legge 69/2009, che ha modificato l’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, inserendo il comma 2ter che recita: entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Insomma sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione della PEC non c’è traccia! Nello stesso tempo, con il D.P.C.M. 6 maggio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119), vengono individuate le modalità con cui ogni cittadino, direttamente o tramite l’affidatario del servizio, potrà richiedere l’assegnazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Caspita, bello, è tutto gratuito per i cittadini italiani!
PEC-cato che coloro che scelgono di avvalersi di questo miracoloso servizio offerto, gratuitamente, dalla Stato Italiano, di fatto eleggono, in modo più o meno inconsapevole, un proprio domicilio informatico per tutti i rapporti con le P.A.
Insomma, caro cittadino, io non pubblico nulla sui miei siti web (tanto non ci sono sanzioni in caso di inosservanza del precetto normativo!), ma ti regalo intanto la PEC e tutti i miei documenti (sanzioni amministrative comprese) ti arriveranno lì!
Conclusioni ovvero atterrare su un campo di cactus
Dopo aver valutato insieme a Voi il pericoloso e raro disturbo ossessivo-compulsivo che attanaglia da mesi il nostro legislatore, mi è venuto in mente questo aforisma che probabilmente sta ispirando le ultime azioni normative che abbiamo commentato: Mira alla luna, anche se la manchi atterrerai tra le stelle. Ecco, il problema è che qui ad atterrare c’è un mercato, quello della gestione elettronica documentale, di cui l’Italia ha bisogno e che sta decollando da solo, senza paracadute e rischia di cadere in un campo di cactus, se il legislatore, anche grazie alla meritata pausa estiva, non torna subito in sé!
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Linee guide applicative 182 (reatauratori): un primo commento
Pubblicato da bretella su 18 Agosto, 2009
Disciplina transitoria degli operatori di restauro
A CHI E’ DIRETTA : un dato che mi sembra giusto evidenziare è che la disciplina non si rivolge solo a soggetti “privati”, ma anche a dipendenti pubblici. In ciò, ravviso personalmente un segno di volontà verso la creazione di un vero e proprio albo per i restauratori, in cui potranno confluire diverse professionalità e risorse, non solo private, ma anche pubbliche. (Il passaggio in cui si riferisce l’estensione anche ai dipendenti pubblici è collocato all’interno della nota 4 del paragrafo 2 ).
Un ‘ulteriore conferma, indiretta, della volontà di creare un vero e proprio albo (abilitante?) è contenuta anche nella previsione – extra ordinem – di un possibile elenco per i “collaboratori restauratori”.
E’ bene osservare che data la struttura della procedura informatizzata sembra opportuno che in ogni caso sia proposta domanda per tutte le opzioni possibili (purché supportate da idonea documentazione)visto il più volte ribadito carattere unico della disciplina transitoria e pertanto l’evidenziato carattere irripetibile.
L’affermazione risulterà chiara al termine della lettura delle linee applicative da dove si evince chiaramente che, purché documentate in maniera idonea, sono ammissibili tutte le domande da parte dei candidati.
QUANDO INIZIERA’ LA PROCEDURA: le linee applicative affermano in maniera decisa che il 21 settembre 2009 sarà messo online sul sito ufficiale del Ministero il sito web di raccolta e di gestione delle domande, con l’attivazione contestuale di un helpdesk per tutta la durata dei termini del bando.
Ciò non vuol dire inequivocabilmente che la procedura inizierà il 21 settembre, ma certo il periodo di riferimento sarà in atto sicuramente a partire da quella data. Il DM 53/2009 ribadisce che i termini di presentazione delle domande per la partecipazione alla prova di idoneità è di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione del bando. Quindi fate un po’ i vostri calcoli per non farvi trovare impreparati all’appuntamento.
Al riguardo, non posso fare a meno di segnalare quella che risulta una vera criticità del sistema (a mio modestissimo giudizio) e che si manifesta nella concentrazione in un unico modello di domanda per la richiesta delle opzioni che possono essere, come è noto, tre : B) riconoscimento della qualifica ai sensi del comma 1; C) accesso alla prova di idoneità ai sensi del comma 1-bis per i restauratori; D) riconoscimento della qualifica ai sensi del comma 1 quinquies – per i collaboratori restauratori. In definitiva, non essendovi certezza sulla valutazione delle singole posizioni al momento della presentazione della domanda, si corre il rischio di “sapere” all’ultimo minuto quale sarà l’opzione accettata, con notevoli e ovvie difficoltà organizzative.
IMPORTANTISSIMO : le linee applicative affermano inequivocabilmente che le DOMANDE INCOMPLETE SARANNO CONSIDERATE INAMMISSIBILI E ARCHIVIATE. Come la solito, le circolari ministeriali non brillano per chiarezza. Per fare un semplice esempio, non risulta chiaro se l’incompletezza di una domanda (ad esempio la mancata indicazione di dati relativi alla domanda per il riconoscimento della qualifica di restauratore) possa ripercuotersi anche sulle altre opzioni (domande) con ovvia lesione dei propri interessi.
LA PROCEDURA : ciascun interessato dovrà in primo luogo accreditarsi telematicamente sul sito del ministero; dovrà compilare il modulo unico nelle sezioni di interesse, allegando in formato elettronico (pdf) la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti che si intendono sottoporre a valutazione.
A questo punto il Ministero (segretariato generale) smisterà automaticamente le richieste di attestazione sullo svolgimento dell’attività di restauro alle competenti soprintendenze ed altri uffici competenti.
Una volta finita l’istruttoria, verrà comunicato all’interessato il contenuto delle attestazioni che ciascuna soprintendenza o ufficio intende rilasciare, per consentirgli la presentazione di eventuali osservazioni e chiarimenti. Sulla base di tali elementi verrà rilasciata l’attestazione definitiva.
Non c’è chi non veda la farraginosità della procedura, affidata ad un soggetto terzo che funge da filtro “burocratico” alla richiesta di attestazione del singolo e rilascio dell’attestato da parte della competente Soprintendenza o ufficio. Questo giro tortuoso anziché semplificare, complica le cose, non fosse altro per la presumibile brevità del procedimento (60 giorni?) rispetto all’esito finale. A ciò si aggiunge la difficoltà di capire quale documentazione debba essere presentata (atti riconosciuti dalle soprintendenze? Documenti del datore di lavoro? Contratti? Affidamenti?), sempre con il rischio di farsi considerare la domanda “incompleta” e quindi archiviata…
Al punto 4.2. delle linee significativamente si afferma “… E’ prevedibile che buona parte di coloro i quali sono in possesso di cui all’articolo 182, comma 1, lettere b) e c) nel dubbio sulla sufficienza della documentazione disponibile presenterà comunque domanda di partecipazione alla prova di idoneità …”.
La stessa amministrazione, pertanto, prevede quello che deriva da una “stortura” della previsione delle linee applicative: l’incertezza della propria posizione produrrà come conseguenza un esubero di domande, con conseguenti maggiori probabilità di vedersi archiviare la domanda derivante, magari, dalla sua incompletezza …
Tanto per confermare un andamento “tipico” della burocrazia italiana, a fronte di procedure illogiche e “complicate”, nelle linee guida si sottolinea “…Il Ministero intende completare i riconoscimenti diretti della qualifica di restauratore prima dell’effettivo svolgimento della prova idoneità in modo da sollevare gli interessati dall’onere di presentarsi per sostenere le prove previste. Il conseguimento di detto obiettivo dipende tuttavia dal numero delle domande che perverranno e dalla completezza della relativa documentazione …”
SI BADI BENE: TUTTA QUESTA PROCEDURA VALE SOLO PER LE ATTESTAZIONI CHE SI CHIEDANO AL MINISTERO.
Infatti, per le attestazioni di competenza di organi non statali, invece l’interessato stesso dovrà curarne l’acquisizione nei confronti dell’amministrazione competente e, successivamente, facendo seguito alla trasmissione del modello unico, dovrà trasmetterle al Ministero in formato elettronico (pdf), lasciando libertà ed autonomia ad ogni singola Regione di organizzare la fase di partecipazione al sub procedimento .
Mi voglio soffermare ancora su un paio di aspetti, che mi sembrano “critici”, lasciando spazio a successivi ed eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti (se richiesti, ovviamente).
Il primo è un doppio passaggio.
Sembra del tutto fuori luogo sospendere – mediante differimento – il diritto di accesso diretto ai relativi documenti amministrativi detenuti e/o formati dalle Soprintendenze (od altri uffici del Ministero) per la durata di tutta la complessa procedura dall’avvio fin al completamento delle operazioni di attestazione. Soprattutto la motivazione appare non congrua, se solo si pensi che l’eventuale inefficienza dell’amministrazione non dovrebbe ricadere in alcun modo sulle aspettative dei cittadini (si legge: questa misura si rende necessaria per evitare la paralisi degli uffici che si vedrebbero altrimenti destinatari di numerosissime domande di accesso)
Ancor più illogica appare la sospensione richiamata, se la si collega alla previsione della irrilevanza delle attestazioni già rilasciate di cui al punto 5.3.. Ciò perché, si reputa che le Soprintendenze che hanno già rilasciato attestazioni lo abbiano fatto sulla base di una “propria” interpretazione della norma che difficilmente può accordarsi con quanto previsto nelle linee guida. Da ciò una necessità di rinnovazione degli attestati rilasciati.
Il secondo punto è quello che si riferisce alla valutazione dei titoli e dell’attività, tesa a riconoscere il meno possibile (sempre secondo un mio modestissimo avviso). Faccio solo un esempio e concludo. Per i corsi che si sono frequentati , l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare i titoli rilasciati in base a criteri che non sono scritti in nessuna norma, ma dedotti da premesse individuate dalla stessa amministrazione. In particolare, nelle linee applicative si riporta questo esempio: “…in via orientativa può ritenersi che sotto la soglia delle 1600 ore di insegnamento complessive (800 per ciascuno dei due anni di durata minima richiesti) un corso non presenti i requisiti minimi di efficacia formativa e non possa quindi avere alcuna rilevanza a fini dell’applicazione della norma in questione (art. 182, comma 1, lett. b)
Iniziate a contare le ore…
Pubblicato su restauratori beni culturali | Contrassegnato da tag: articolo 182, codice dei beni culturali, disciplina transitoria restauratori, restauratori | 1 Commento »
Linee guida applicative articolo 182 (restauratori)..
Pubblicato da bretella su 17 Agosto, 2009
Il documento è “pubblico” ed accessibile a chiunque ne fosse interessato.
Si può raggiungere da qui
Al più presto un primo commento.
Saluti
Pubblicato su restauratori beni culturali | Contrassegnato da tag: articolo 182, idoneità, linee guida applicative restauratori, restauratori | 1 Commento »
Toc…toc….
Pubblicato da bretella su 15 Agosto, 2009
…rientrato (!)
L’aria da vacanza c’è ancora (e non so quando passerà..), ma per ora comunico il mio rientro in sede.
Domani, però, è ancora festa, è ancora Palio, è ancora speranza…non deve necessariamente vincere la “mia” contrada, sarebbe sufficiente vedere la Civetta dominare e, forse, questo potrebbe essere il gioco del bruschelli..chissà, domani vedremo.
Per ora pubblico l’ultima foto il giorno della tratta davanti la sede di Camollia

E come sempre:
I-I-ISTRICE!!!!
Pubblicato su palio | Contrassegnato da tag: istrice, palio, rientro, siena | 1 Commento »
Un ultimissimo servizio prima di partire
Pubblicato da bretella su 13 Luglio, 2009
Oggi sono stati pubblicati i due decreti ministeriali che regolamentano la definizione dei profili di competenza dei restauratori e di altri operatori. Sono norme a regime e quindi verranno applicate d’ora in poi per l’attribuzione della qualifica.
Vi segnalo i link del DM 26 MAGGIO 2009, N. 86 QUI
E DEL DM 26 MAGGIO 2009, N. 87 QUI
Li pubblico entrambi qui di seguito per mantenerli visibili nel tempo
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
DECRETO 26 maggio 2009 , n. 86
Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. (09G0097)
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del
paesaggio», d'ora in avanti «Codice», ed in particolare l'articolo
29, comma 7;
Considerato che il processo di conservazione dei beni culturali
mobili e delle superfici architettoniche decorate, richiede, in tutte
le sue fasi, professionalita' e competenze scientifiche, umanistiche,
storico-artistiche, tecniche e operative di elevata qualita', allo
scopo di garantire il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 1 del Codice, sulla base del principio di cooperazione
tra Stato e Regioni;
Considerato, altresi', che l'individuazione dei beni culturali ai
sensi degli articoli 10, 11 e 12 del Codice, nonche', degli istituti
e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice,
pertiene a professionalita' afferenti a specifiche aree disciplinari
con competenze storico-critiche - quali: lo storico dell'arte,
l'archeologo, l'architetto, l'archivista, il bibliotecario,
l'etnoantropologo, il paleontologo - e che pertanto esse esercitano
le rispettive competenze durante l'intero iter di svolgimento degli
interventi conservativi, nel quadro di una programmazione coerente e
coordinata dell'attivita', come indicato al comma 1 dell'articolo 29
del Codice;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 15 marzo 2007;
Acquisito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici nella seduta del 14 dicembre 2007;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio
2008, n. 138/2008;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009, n.
138/2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 6660 del 26 marzo 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Restauratore di beni culturali
1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate
di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del
Codice, e' il professionista che definisce lo stato di conservazione
e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per
limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e
assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A
tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata
della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai
materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di
conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la
parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i
trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri
operatori che svolgono attivita' complementari al restauro. Svolge
attivita' di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della
conservazione. Le attivita' che caratterizzano la professionalita'
del restauratore sono descritte nell'allegato A al presente decreto.
2. La qualifica di «restauratore di beni culturali», acquisita ai
sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo
professionale di cui al presente articolo.
Art. 2.
Tecnico del restauro di beni culturali
1. Il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici
decorate di beni architettonici, e' la figura professionale che
collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale
strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate
azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei
beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la
corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed
operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del
restauratore. Ha la responsabilita' della cura dell'ambiente di
lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali
necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche
del restauratore.
2. Tale profilo verra' ulteriormente definito con successivi
provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con
l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice.
3. La qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali»,
acquisita ai sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al
profilo professionale di cui al presente articolo.
Art. 3. Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali 1. I tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali sono le figure di formazione tecnico-professionale ovvero artigianale che concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo, eseguendo varie fasi di lavorazione di supporto per tecniche e attivita' definite, con autonomia decisionale limitata alle operazioni di tipo esecutivo e sotto la direzione ed il controllo del restauratore di beni culturali. 2. Tale profilo verra' ulteriormente definito con successivi provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice.
Art. 4.
Cooperazione delle figure professionali che intervengono
nelle attivita' di conservazione dei beni culturali
1. All'attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici concorrono - con il
restauratore di beni culturali e con le professionalita' menzionate
in premessa al presente decreto - professionalita' di carattere
scientifico, quali quelle del chimico, del geologo, del fisico e del
biologo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
2. Tali professionalita' scientifiche sono di regola di formazione
universitaria e, ai fini della partecipazione alle attivita' di
conservazione di beni culturali mobili o di superfici decorate di
beni architettonici, si articolano in due livelli: a) esperto
scientifico di beni culturali, che opera in collaborazione costante
con il restauratore, con le altre professionalita' citate in premessa
e con i consegnatari e curatori di istituti e luoghi della cultura di
cui all'articolo 101 del Codice, al fine di individuare metodologie e
procedure per la caratterizzazione dei materiali costitutivi, per il
riconoscimento delle tecniche e modi di esecuzione dei manufatti,
nonche' per l'individuazione dei processi di degrado; b)
collaboratore scientifico di beni culturali, che opera con autonomia
decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche e
sotto la direzione dell'esperto scientifico.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 26 maggio 2009
Il Ministro : Bondi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 176
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO
26 maggio 2009
, n. 86
Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza
dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,
ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio. (09G0097)
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del
paesaggio», d'ora in avanti «Codice», ed in particolare l'articolo
29, comma 7;
Considerato che il processo di conservazione dei beni culturali
mobili e delle superfici architettoniche decorate, richiede, in tutte
le sue fasi, professionalita' e competenze scientifiche, umanistiche,
storico-artistiche, tecniche e operative di elevata qualita', allo
scopo di garantire il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 1 del Codice, sulla base del principio di cooperazione
tra Stato e Regioni;
Considerato, altresi', che l'individuazione dei beni culturali ai
sensi degli articoli 10, 11 e 12 del Codice, nonche', degli istituti
e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice,
pertiene a professionalita' afferenti a specifiche aree disciplinari
con competenze storico-critiche - quali: lo storico dell'arte,
l'archeologo, l'architetto, l'archivista, il bibliotecario,
l'etnoantropologo, il paleontologo - e che pertanto esse esercitano
le rispettive competenze durante l'intero iter di svolgimento degli
interventi conservativi, nel quadro di una programmazione coerente e
coordinata dell'attivita', come indicato al comma 1 dell'articolo 29
del Codice;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 15 marzo 2007;
Acquisito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici nella seduta del 14 dicembre 2007;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio
2008, n. 138/2008;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009, n.
138/2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 6660 del 26 marzo 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Restauratore di beni culturali
1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate
di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del
Codice, e' il professionista che definisce lo stato di conservazione
e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per
limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e
assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A
tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata
della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai
materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di
conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la
parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i
trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri
operatori che svolgono attivita' complementari al restauro. Svolge
attivita' di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della
conservazione. Le attivita' che caratterizzano la professionalita'
del restauratore sono descritte nell'allegato A al presente decreto.
2. La qualifica di «restauratore di beni culturali», acquisita ai
sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo
professionale di cui al presente articolo.
Art. 2.
Tecnico del restauro di beni culturali
1. Il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici
decorate di beni architettonici, e' la figura professionale che
collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale
strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate
azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei
beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la
corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed
operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del
restauratore. Ha la responsabilita' della cura dell'ambiente di
lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali
necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche
del restauratore.
2. Tale profilo verra' ulteriormente definito con successivi
provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con
l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice.
3. La qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali»,
acquisita ai sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al
profilo professionale di cui al presente articolo.
Art. 3.
Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali
1. I tecnici del restauro di beni culturali con competenze
settoriali sono le figure di formazione tecnico-professionale ovvero
artigianale che concorrono all'esecuzione dell'intervento
conservativo, eseguendo varie fasi di lavorazione di supporto per
tecniche e attivita' definite, con autonomia decisionale limitata
alle operazioni di tipo esecutivo e sotto la direzione ed il
controllo del restauratore di beni culturali.
2. Tale profilo verra' ulteriormente definito con successivi
provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con
l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice.
Art. 4.
Cooperazione delle figure professionali che intervengono
nelle attivita' di conservazione dei beni culturali
1. All'attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici concorrono - con il
restauratore di beni culturali e con le professionalita' menzionate
in premessa al presente decreto - professionalita' di carattere
scientifico, quali quelle del chimico, del geologo, del fisico e del
biologo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
2. Tali professionalita' scientifiche sono di regola di formazione
universitaria e, ai fini della partecipazione alle attivita' di
conservazione di beni culturali mobili o di superfici decorate di
beni architettonici, si articolano in due livelli: a) esperto
scientifico di beni culturali, che opera in collaborazione costante
con il restauratore, con le altre professionalita' citate in premessa
e con i consegnatari e curatori di istituti e luoghi della cultura di
cui all'articolo 101 del Codice, al fine di individuare metodologie e
procedure per la caratterizzazione dei materiali costitutivi, per il
riconoscimento delle tecniche e modi di esecuzione dei manufatti,
nonche' per l'individuazione dei processi di degrado; b)
collaboratore scientifico di beni culturali, che opera con autonomia
decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche e
sotto la direzione dell'esperto scientifico.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 26 maggio 2009
Il Ministro : Bondi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 176
SEGUE ALLEGATO A CON DESCRIZIONE DELLE MANSIONI
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 26 maggio 2009 , n. 87
Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di
qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle
modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di
funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle
modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita'
didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico relasciato a
seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29,
commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. (09G0098)
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, d'ora in avanti «Codice», ed in particolare l'articolo
29, commi 8 e 9;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici nella seduta del 7 maggio 2008;
Acquisiti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale
nelle sedute dell'8 maggio 2008, 29 luglio 2008 e 10 settembre 2008 e
dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
nella seduta del 30 luglio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 6661 del 26 marzo 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Insegnamento del restauro
1. La formazione del restauratore di beni culturali si struttura in
un corso a ciclo unico, articolato in 300 crediti formativi,
corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente ordinamento
dell'insegnamento universitario (CFU). Per l'accesso ai corsi e'
richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore di
secondo grado o di diploma equipollente rilasciato da Stato estero.
2. I corsi formativi sono realizzati dalle scuole di alta
formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1988, n. 368, dai centri di cui al comma 11
dell'articolo 29 del Codice e da altri soggetti pubblici o privati
accreditati ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del Codice, d'ora in
avanti «istituzioni formative», nei modi previsti dagli articoli 2,
3, 4 e 5 del presente decreto.
3 . Al termine del corso, previo superamento di un esame finale
avente valore di esame di Stato, abilitante alla professione di
restauratore di beni culturali, le universita' rilasciano la laurea
magistrale di cui al comma 4, le accademie di belle arti il diploma
accademico di secondo livello, le altre istituzioni formative
accreditate rilasciano un diploma, equiparato alla predetta laurea
magistrale.
4. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero per i
beni e le attivita' culturali, e' definita la classe della laurea
magistrale abilitante alla professione di restauratore di beni
culturali, coerentemente con quanto indicato all'allegato C del
presente decreto.
Art. 2.
Criteri e livelli di qualita' del percorso formativo
1. L'accesso al percorso formativo del restauratore di beni
culturali avviene attraverso una selezione preliminare con prove
attitudinali di contenuto tecnico e prove teoriche, secondo quanto
indicato nell'allegato A del presente decreto.
2. Il percorso formativo del restauratore di beni culturali, ferma
restando l'unicita' della professione, e' articolato in relazione ai
percorsi formativi professionalizzanti individuati nell'allegato B
del presente decreto.
3. Il monte ore complessivo dei corsi e' articolato in modo da
garantire che una percentuale fra il 50% e il 65% dell'insegnamento
complessivo, compreso lo studio individuale e la tesi finale, sia
riservata alle attivita' tecnico-didattiche di conservazione e
restauro svolte in laboratorio e in cantiere su beni culturali mobili
e superfici decorate di beni architettonici, e la rimanente alle
materie di carattere teorico-metodologico. Gli obiettivi formativi,
le aree, gli ambiti e le discipline d'insegnamento, nonche' il numero
dei crediti formativi sono individuati nell'allegato C al presente
decreto.
4. Le attivita' tecnico-didattiche di conservazione e restauro si
svolgono in laboratori presso la struttura formativa del corso e in
cantieri-scuola in consegna all'istituzione formativa, sotto la
responsabilita' didattica e professionale dei docenti del corso. Il
numero di allievi e' stabilito in relazione agli spazi disponibili e
deve comunque garantire un numero di allievi per docente non
superiore a cinque.
5. I corsi possono prevedere che una parte dell'insegnamento venga
svolta presso istituzioni estere di analogo livello qualitativo.
6. I corsi prevedono il riconoscimento dei crediti formativi
maturati dai soggetti diplomati presso le universita', le scuole di
alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e gli istituti di alta
formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 508
del 1999, ai fini del completamento del percorso formativo utile al
conseguimento del titolo di cui all'articolo 1, comma 3.
7. La modalita' di svolgimento dei corsi e' disciplinata dai
singoli regolamenti didattici, fermo restando l'obbligo di frequenza.
8. Per garantire uno standard di qualita' minimo dell'insegnamento,
una percentuale non inferiore all'80% delle attivita'
tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come
beni culturali ai sensi del Codice, e pertanto i relativi interventi
devono essere autorizzati preventivamente dall'organo di tutela
competente per territorio, con specifico riferimento alla
compatibilita' dell'intervento conservativo con lo svolgimento
dell'attivita' formativa. La parte rimanente deve comunque essere
effettuata su manufatti originali.
Art. 3.
Caratteristiche del corpo docente
1. I docenti delle discipline tecniche di restauro teorico e di
laboratorio o di cantiere sono scelti tra i restauratori di beni
culturali individuati ai sensi dell'articolo 182, commi 1, 1-bis,
1-ter, 1-quater ed 1-quinquies e 2 del Codice, i quali siano in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano svolto attivita' di docenza per almeno un biennio
continuativo presso le scuole di alta formazione e di studio
istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, nonche' presso le universita', ed abbiano altresi'
maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla
responsabilita' diretta nella gestione tecnica degli interventi, di
almeno quattro anni;
b) abbiano svolto attivita' di docenza per almeno un triennio
continuativo presso corsi di restauro attivati dalle scuole di
restauro regionali ovvero presso corsi di restauro attivati dalle
accademie di belle arti, della durata di almeno tre anni, ed abbiano
altresi' maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata
dalla responsabilita' diretta nella gestione tecnica degli
interventi, di almeno cinque anni;
c) abbiano maturato un'esperienza professionale di restauro,
connotata dalla responsabilita' diretta nella gestione tecnica degli
interventi, di almeno dodici anni;
d) siano docenti universitari;
e) siano docenti delle accademie di belle arti afferenti ai
settori scientifico disciplinari ABPR 24, 25, 26, 27, 28, di cui al
decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;
f) si siano diplomati all'estero e si trovino in una delle
situazioni sopra citate ed abbiano ottenuto il riconoscimento
dell'equipollenza del titolo, dell'istituzione e dell'attivita'
professionale.
2. Le attivita' di esercitazioni presso i laboratori di restauro,
per lavorazioni particolari che concorrono all'esecuzione
dell'intervento conservativo, possono essere svolte anche da esperti
riconducibili alle professionalita' indicate all'articolo 3 del
decreto ministeriale attuativo dell'articolo 29, comma 7, del Codice.
3. I docenti delle discipline storiche e scientifiche, con
specifico riferimento agli insegnamenti da impartire, devono
appartenere a una delle seguenti categorie:
a) professori universitari o ricercatori universitari;
b) docenti di ruolo delle accademie di belle arti inquadrati nelle
discipline di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;
c) docenti che abbiano svolto, per almeno tre anni, attivita' di
insegnamento presso le scuole di alta formazione e di studio
istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, da valutare sulla base di idonea produzione
scientifica;
d) dirigenti o funzionari tecnico-scientifici, scientifici e
amministrativi delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni
culturali, con esperienza lavorativa nel settore della tutela di
almeno otto anni, da valutare sulla base di idonea produzione
scientifica;
e) studiosi o professionisti di chiara fama, evidenziata dal
curriculum professionale, dalle pubblicazioni scientifiche e dai
titoli.
4. L'esperienza professionale richiesta al comma 1, e' valutata
secondo i parametri indicati all'articolo 182, comma 1-ter, del
Codice.
Art. 4.
Requisiti per l'accreditamento
1. Ai fini dell'accreditamento i soggetti interessati documentano
il possesso di un'adeguata capacita' organizzativa, tecnica ed
economico-finanziaria ed assicurano il rispetto dei criteri e livelli
di qualita' del percorso formativo di cui all'articolo 2 e delle
caratteristiche del corpo docente di cui all'articolo 3.
2. L'istanza di accreditamento in particolare deve essere corredata
dalla documentazione concernente:
a) l'individuazione delle strutture e dotazioni tecniche
disponibili;
b) l'indicazione del personale docente, amministrativo e tecnico;
c) i regolamenti del percorso formativo;
d) il piano finanziario;
e) la disponibilita' e le modalita' di reperimento dei manufatti
per le attivita' tecnico-didattiche.
Art. 5.
Attivita' di accreditamento e di vigilanza
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, e' istituita, presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, una commissione tecnica per le attivita'
istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni
formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro.
2. Della commissione fanno parte:
a) il presidente, nominato d'intesa dai Ministri interessati;
b) cinque componenti, in rappresentanza del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, tre dei quali designati dalle scuole di alta
formazione e studio;
c) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione,
del1'universita' e della ricerca;
d) un componente, designato dal Consiglio universitario nazionale
(CUN) tra i docenti delle discipline dell'area scientifica,
umanistica e del restauro;
e) un componente, designato dal Consiglio nazionale per la
valutazione del sistema universitario nazionale (CNVSU);
f) un componente, designato dal Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM).
3. La commissione svolge le funzioni istruttorie ai fini
dell'accreditamento dei corsi formativi, con riferimento ai seguenti
aspetti:
a) requisiti delle istituzioni formative;
b) contenuti dei programmi dei corsi formativi, comprese le prove
di accesso;
c) caratteristiche del corpo docente;
d) idoneita' dei laboratori e dei cantieri di restauro destinati
allo svolgimento delle attivita' tecnico-didattiche;
e) disponibilita' di manufatti per le attivita'
tecnico-didattiche.
4. La Commissione puo' chiedere ai soggetti interessati
documentazione integrativa e chiarimenti. L'attivita' istruttoria si
conclude con una proposta al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ai fini dell'adozione del provvedimento di accreditamento o
di diniego.
5. L'accreditamento e' disposto, con riferimento ai corsi formativi
da svolgere, mediante decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
6. La commissione esercita la vigilanza, per tutta la durata dei
corsi, sulla permanenza dei presupposti individuati e sul rispetto
delle condizioni stabilite all'atto, dell'accreditamento. A tal fine,
almeno una volta l'anno, effettua verifiche in concreto presso i
corsi di formazione. In caso di accertata difformita', propone ai
Ministeri per i beni e le attivita' culturali e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca la diffida a ripristinare le
condizioni e i presupposti, ovvero l'adozione dei provvedimenti di
sospensione dei corsi o, nei casi piu' gravi, di revoca
dell'accreditamento.
7. La commissione cura la redazione e l'aggiornamento dell'elenco
delle istituzioni formative accreditate allo svolgimento dei corsi di
formazione dei restauratori e lo trasmette al Ministero per i beni e
le attivita' culturali e al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, i quali assicurano all'elenco
adeguata pubblicita' attraverso i propri siti telematici
istituzionali.
8. La commissione, alla luce dell'evoluzione del dibattito
culturale, delle conoscenze scientifiche e delle tecniche, nonche'
dell'attuazione dell'articolo 29, comma 5, del Codice, propone ai
Ministeri suddetti gli eventuali aggiornamenti dei criteri e livelli
di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro.
Art. 6.
Esame finale e diploma
1. L'esame finale dei corsi di formazione e' organizzato
dall'istituzione formativa ed e' articolato in due prove, una di
carattere applicativo, consistente in un intervento
pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico,
consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la
prima prova non venga superata, il candidato potra' ripetere l'esame
nella sessione successiva.
2. La Commissione per l'esame finale e' composta da sette membri,
nominati dai direttori delle istituzioni formative e comprende almeno
due membri designati dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali tra gli iscritti nel registro dei restauratori da almeno
cinque anni, nonche' due docenti universitari designati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Nella fase di
prima applicazione, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
designa i due membri tra i diplomati delle scuole di alta formazione
e studio del Ministero stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 26 maggio 2009
Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Bondi
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 175
SEGUE ALLEGATO A
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